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RS 748.217.11 Ordinanza di esecuzione del 2 settembre 1960 della legge federale sul registro aeronautico

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748.217.11

Ordinanza di esecuzione della legge federale sul registro aeronautico

del 2 settembre 1960 (Stato 1° gennaio 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visto la legge federale del 7 ottobre 19591 sul registro aeronautico,

ordina:

  A. Registro aeronautico

  Art. 1 I. Norma generale

I. Norma generale

1 Il registro aeronautico è tenuto dall’Ufficio federale dell’aviazione civile1.

2 Quest’Ufficio designa un funzionario come ufficiale responsabile.


1 Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

  Art. 2 II. Impianto / 1. Mastro / a. Rubriche

II. Impianto

1. Mastro

a. Rubriche

Il mastro comprende tre rubriche:

a.
aeromobili iscritti;
b.
aeromobili radiati a cagione di perdita;
c.
aeromobili radiati per altri motivi.
  Art. 3 II. Impianto / 1. Mastro / b. Fogli

b. Fogli

1 Ogni aeromobile intavolato nel registro aeronautico riceve il suo foglio nel mastro.

2 Il foglio comprende le seguenti colonne:

a.
numero d’ordine;
b.
contrassegni;
c.
eventuali contrassegni anteriori;
d.
descrizione dell’aeromobile;
e.
menzioni (accessori);
f.
depositi di pezzi di ricambio compresi nel pegno;
g.
designazione dei motori e dei reattori;
h.
designazione delle eliche;
i.
intavolazione;
j.
radiazione;
k.
proprietà;
l.
annotazioni;
m.
diritti di pegno legali;
n.
diritti di pegno contrattuali;
o.
osservazioni.
  Art. 4 II. Impianto / 2. Giornale

2. Giornale

La notificazione è iscritta nel giornale e comprende:

a.
numero d’ordine;
b.
data;
c.
contrassegni dell’aeromobile;
d.
nome e domicilio del richiedente;
e.
contenuto;
f.
data e natura dell’esito.
  Art. 5 II. Impianto / 3. Fascicolo dei documenti giustificativi

3. Fascicolo dei documenti giustificativi

1 Per ogni foglio del mastro è costituito un fascicolo dei documenti giustificativi.

2 Nel fascicolo dei documenti giustificativi sono conservati, nell’ordine cronologico, tutti i documenti sul fondamento dei quali è stata fatta un’iscrizione nel mastro.

  Art. 6 II. Impianto / 4. Elenchi ausiliari

4. Elenchi ausiliari

1 Sono tenuti, in forma di cartelle, i seguenti elenchi ausiliari:

a.
un elenco dei motori e dei reattori iscritti come parti integranti;
b.
un elenco delle eliche iscritte come parti integranti;
c.
un elenco dei depositi dei pezzi di ricambio;
d.
un elenco dei proprietari;
e.
un elenco dei creditori.

2 L’ufficiale decide sulla forma e la tenuta di altri elenchi ausiliari.

  Art. 7 II. Impianto / 5. Formulari

5. Formulari

L’Ufficio federale dell’aviazione civile stabilisce i formulari necessari per la tenuta del registro aeronautico.

  Art. 8 III. Tenuta / 1. In generale / a. Firma

III. Tenuta

1. In generale

a. Firma

1 La notificazione per un’iscrizione nel registro aeronautico deve essere fatta per iscritto.

2 Se la notificazione non è presentata da un’autorità pubblica o se il richiedente non la presenta personalmente, l’ufficiale può esigere la legalizzazione della firma.

  Art. 9 III. Tenuta / 1. In generale / b. Domicilio giuridico

b. Domicilio giuridico

1 Chi dev’essere iscritto al registro aeronautico come titolare di un diritto deve dichiarare all’ufficiale un domicilio giuridico in Svizzera.

2 Le comunicazioni che s’avverassero impossibili a questo domicilio, saranno fatte mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

  Art. 10 III. Tenuta / 2. Intavolazione / a. Notificazione

2. Intavolazione

a. Notificazione

1 La notificazione per l’intavolazione di un aeromobile nel registro aeronautico è fatta dal proprietario.

2 Alla notificazione devono essere allegati:

a.
il titolo di proprietà sull’aeromobile;
b.
la descrizione dell’aeromobile su formulario ufficiale;
c.
il certificato d’immatricolazione.

3 Se l’aeromobile era immatricolato in un Paese straniero, deve essere presentato un certificato dell’ufficio competente che attesti che esso non figura più nemmeno nel registro aeronautico di quel Paese.

  Art. 11 III. Tenuta / 2. Intavolazione / b. Pubblicazione

b. Pubblicazione

1 Quando la notificazione è completa, l’Ufficio federale dell’aviazione civile pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, come anche in un quotidiano del domicilio del proprietario, l’intimazione:

a.
di presentare per iscritto, nel termine di trenta giorni, le eventuali opposizioni motivate all’intavolazione dell’aeromobile;
b.
di annunciare per iscritto, nel termine di trenta giorni, i diritti reali esistenti e le pretese di costituire diritti reali o di procedere a un’annotazione, con i mezzi di prova e gli eventuali documenti giustificativi, ammettendosi, in caso contrario, la rinuncia al diritto reale o alla annotazione.

2 Se l’aeromobile era iscritto in una matricola straniera, o senza essere immatricolato in nessun luogo, era stato costruito all’estero, l’intimazione sarà pubblicata contemporaneamente nel luogo in cui è tenuta la pertinente matricola.

  Art. 12 III. Tenuta / 2. Intavolazione / c. Opposizione

c. Opposizione

1 Se è fatta opposizione all’intavolazione, l’Ufficio federale dell’aviazione civile intima al proprietario di pronunciarsi, in merito, nel termine di dieci giorni.

2 Se l’opposizione è contestata, l’Ufficio federale dell’aviazione civile impartisce all’oppositore un termine di trenta giorni per fare appello al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni1, in caso contrario l’aeromobile è intavolato nel registro aeronautico.


1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

  Art. 13 III. Tenuta / 2. Intavolazione / d. Iscrizione

d. Iscrizione

1 Terminata la procedura d’opposizione, l’aeromobile è intavolato nel registro aeronautico nel quale sono contemporaneamente iscritti le annotazioni e i diritti notificati.

2 I pegni manuali, i diritti di pegno senza possesso dell’oggetto o le garanzie reali analoghe costituiti all’estero, sono iscritti come ipoteche su aeromobili.

  Art. 14 III. Tenuta / 2. Intavolazione / e. Annotazione nella matricola

e. Annotazione nella matricola

1 Se un aeromobile è notificato per l’intavolazione nel registro aeronautico, l’ufficiale inserisce immediatamente una nota in merito nel certificato d’immatricolazione e vigila che una nota analoga sia contenuta nella matricola.

2 Dopo l’intavolazione, queste note saranno completate; se l’intavolazione non ha luogo, esse sono cancellate.

  Art. 15 III. Tenuta / 2. Intavolazione / f. Accertamento degli oneri

f. Accertamento degli oneri

1 Dopo l’intavolazione nel registro aeronautico, l’Ufficio federale dell’aviazione civile consegna al proprietario e a tutti quanti hanno notificato pretese a diritti o ad annotazioni, una copia completa del foglio del mastro.

2 Se i diritti notificati sono documentati, l’Ufficio federale dell’aviazione civile impartisce al proprietario un termine di dieci giorni per intentare un’azione intesa ad accertarne l’inesistenza, in caso contrario essi saranno definitivamente iscritti nel registro.

3 Se non esistono documenti, il proprietario è invitato a pronunciarsi nel termine di dieci giorni; in caso di contestazione, l’Ufficio federale dell’aviazione civile impartisce al richiedente un termine di trenta giorni per intentare un’azione d’accertamento del suo diritto, in caso contrario esso sarà considerato perento.

4 Chi fa valere una sua pretesa e si ritiene leso da un’iscrizione a favore di un’altra persona deve intentare, nel termine di trenta giorni a contare dalla comunicazione, un’azione contro di essa, in caso contrario la sua pretesa perderà ogni effetto verso detta persona.

  Art. 16 III. Tenuta / 3. Accessori

3. Accessori

Gli accessori sono enunciati, indicandone la natura, il numero e il valore, in elenchi speciali e menzionati nel mastro mediante rinvio al documento giustificativo.

  Art. 17 III. Tenuta / 4. Pegno su depositi di pezzi di ricambio / a. Notificazione

4. Pegno su depositi di pezzi di ricambio

a. Notificazione

Se è notificata, per iscrizione, l’estensione di un’ipoteca su un aeromobile a un deposito di pezzi di ricambio, dev’essere compilato un elenco concernente la natura e il numero approssimativo dei pezzi di ricambio contenuti nel deposito.

  Art. 18 III. Tenuta / 4. Pegno su depositi di pezzi di ricambio / b. Scritta

b. Scritta

L’Ufficio federale dell’aviazione civile stabilisce, nel singolo caso, il contenuto e la presentazione della scritta che dev’essere apposta, nella lingua ufficiale locale, sul deposito di pezzi di ricambio, e ne indica il luogo di affissione.

  Art. 19 III. Tenuta / 4. Pegno su depositi di pezzi di ricambio / c. Depositi di stranieri

c. Depositi di stranieri

1 Gli stranieri che hanno in Svizzera depositi di pezzi di ricambio e costituiscono su di essi diritti reali conformi al diritto straniero, riconosciuti dalla Svizzera in virtù di accordi internazionali, devono annunciarlo all’Ufficio federale dell’aviazione civile.

2 La scritta affissa sul deposito dei pezzi di ricambio deve, in ogni caso, essere conforme anche al diritto svizzero.

  Art. 20 III. Tenuta / 5. Modificazioni

5. Modificazioni

Ogni due anni, l’ufficiale invita il proprietario dell’aeromobile a comunicargli, nel termine di un mese, le modificazioni importanti apportate all’aeromobile, come anche a tutti gli accessori e ai depositi dei pezzi di ricambio compresi nel pegno.

  Art. 21 III. Tenuta / 6. Radiazione

6. Radiazione

1 Se la cancellazione di un aeromobile dalla matricola deve avvenire d’ufficio, l’ufficiale comunica immediatamente agli aventi diritto iscritti al registro l’annotazione che indica il motivo della radiazione. La procedura di ricorso contro la radiazione è retta dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.1

2 L’Ufficiale procede alla radiazione dopo aver accertato che l’aeromobile è cancellato anche dalla matricola.


1 Nuovo testo giusta il n. II 76 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

  Art. 22 III. Tenuta / 7. Conservazione degli atti

7. Conservazione degli atti

I fogli del mastro concernenti aeromobili radiati e i corrispondenti documenti giustificativi sono conservati per venti anni.

  Art. 23 a 381

1 Abrogati dall’art. 35 lett. b dell’O del 19 ott. 1983 sulle tasse dell’Ufficio federale dell’aviazione civile [RU 1983 1526].


  B. Esecuzione forzata su aeromobili

  Art. 39I. Norma generale

I. Norma generale

L’esecuzione forzata su aeromobili o depositi di pezzi di ricambio, iscritti nel registro aeronautico, avviene secondo le regole dell’esecuzione forzata sugli immobili, semprechè non sia disposto altrimenti dalla legge federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico né dalla presente ordinanza.

  Art. 40 II. Esecuzione / 1. Procedura

II. Esecuzione

1. Procedura

1 Nell’esecuzione per la realizzazione del pegno, costituito su un aeromobile, un motore d’aviazione, un reattore, una elica o un deposito di pezzi di ricambio, il creditore deve allegare, alla domanda di esecuzione, o un estratto del registro aeronautico o un attestato dell’Ufficio federale dell’aviazione civile provante che non esiste nessuna iscrizione.

2 Se un aeromobile, un motore d’aviazione, un reattore, una elica o un deposito di pezzi di ricambio è pignorato, l’estratto o l’attestato deve essere chiesto, dopo pignoramento, per il tramite dell’Ufficio di esecuzione.

3 L’attestato concernente un motore d’aviazione, un reattore, o un’elica indica soltanto che l’oggetto non è iscritto come parte integrante di un aeromobile.

  Art. 41 II. Esecuzione / 2. Noleggio

2. Noleggio

L’ufficio d’esecuzione non è tenuto a comunicare al noleggiatore di un aeromobile costituito in pegno l’inizio dell’esecuzione per la realizzazione del pegno.

  Art. 42 III. Realizzazione / 1. Bando / a. In generale

III. Realizzazione

1. Bando

a. In generale

1 Il luogo e la data della vendita all’incanto saranno stabiliti almeno sei settimane prima e annunciati pubblicamente almeno un mese prima.

2 Il bando sarà comunicato a tutti gli interessati iscritti nel registro aeronautico.

  Art. 43 III. Realizzazione / 1. Bando / b. Aeromobili stranieri

b. Aeromobili stranieri

1 La vendita all’incanto di un aeromobile straniero dev’essere annunciata, a nome del creditore istante, anche al luogo nel quale è tenuta la matricola degli aeromobili.

2 La comunicazione agli interessati iscritti nel registro aeronautico è fatta in nome del creditore istante e, possibilmente, per posta aerea.

  Art. 44 III. Realizzazione / 2. Attrezzatura dell’aeromobile

2. Attrezzatura dell’aeromobile

1 A domanda del creditore, l’aeromobile venduto all’incanto sarà, se possibile, attrezzato, a spese del proprietario, con le unità di propulsione iscritte con esso nel registro aeronautico.

2 Il creditore istante può essere tenuto a fare un anticipo adeguato.


  C. Disposizioni finali

  Art. 45 I. Ordinanza d’esecuzione della legge sulla navigazione aerea

I. Ordinanza d’esecuzione della legge sulla navigazione aerea

L’articolo 9 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza d’esecuzione della legge sulla navigazione aerea, del 5 giugno 19501, è modificata come segue:

...


1 [RU 1950 I 505, 1951 996 art. 15, 1958 720, 1960 374 art. 37 cpv. 2 1297 art. 45 1331, 1964 321, 1966 1544 art. 5 cpv. 2, 1967 906 935 art. 33 n. 1, 1968 888 art. 8 cpv. 2 1305, 1969 1161, 1972 1244. RS 1973 1856 art. 143 lett. a]

  Art. 46 II. Entrata in vigore

II. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1961.


RU 1960 1311


1 RS 748.217.1


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 2 settembre 1960
Entrata in vigore 1 gennaio 1961
Fonte RU 1960 1311
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.01.2007 PDF DOC
non più in vigore 01.01.1984
non più in vigore 01.01.1961

Revisioni

01.01.1961
Ordinanza di esecuzione del 2 settembre 1960 della legge federale sul registro aeronautico
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 04.12.2019

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