0.632.293.451
Traduzione1
Aggiunta all’accordo commerciale del 24 giugno 1927 tra la Svizzera e la Finlandia
Conchiusa il 14 novembre 1958
Approvata dall’Assemblea federale il 10 giugno 19592
Istrumento di ratificazione scambiato il 1° gennaio 1960
Entrata in vigore il 1° gennaio 1960
Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Finlandia, animati dal desiderio d’accrescere gli scambi commerciali tra i due Paesi, hanno risoluto di modificare e completare l’accordo commerciale del 24 giugno 19273 come segue:
Art. 1
Art. 2
I prodotti naturali, o fabbricati, originari e provenienti dal territorio doganale svizzero, menzionati nell’elenco A1 , qui allegato, saranno ammessi, nell’importazione in Finlandia, secondo i dazi in esso indicati.
I prodotti naturali, o fabbricati, originari e provenienti dalla Finlandia, menzionati nell’elenco B2 , qui allegato, saranno ammessi all’importazione sul territorio doganale svizzero, secondo i dazi in esso indicati.
1 RS 0.632.293.451.1
2 RS 0.632.211.2
Art. 3
Fino a tanto che le Parti contraenti saranno vincolate dagli obblighi dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio1, i prodotti menzionati negli elenchi A2 e B3 , qui allegati, godranno dei dazi applicati dalle Parti contraenti secondo le disposizioni di quell’Accordo generale.
Recedendo, le alte Parti contraenti o l’una di esse, dall’Accordo generale, i prodotti menzionati negli elenchi A e B, allegati alla presente aggiunta, continueranno a godere, nell’importazione in Finlandia e sul territorio doganale svizzero, dei dazi iscritti nell’Accordo generale alla data del recesso.
1 RS 0.632.21
2 RS 0.946.293.451
3 RS 0.632.293.451.1
Art. 4
L’accordo commerciale del 24 giugno 19271 e la presente aggiunta estenderanno i loro effetti al Principato di Liechtenstein, fino a quando quest’ultimo sarà legato con la Svizzera da un trattato d’unione doganale2.
1 RS 0.946.293.451
2 RS 0.631.112.514
Art. 5
Il presente accordo sarà applicato a contare dal giorno in cui la dichiarazione d’adesione provvisoria della Svizzera all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio1 avrà effetto per le Parti contraenti della presente aggiunta.
Se, per altro, la nuova tariffa delle dogane svizzere2 entrasse in vigore innanzi che la dichiarazione provvisoria d’adesione della Svizzera divenga applicabile nelle relazioni tra la Svizzera e la Finlandia, gli elenchi A3 e B4 avranno effetto a contare da quel momento.
1 [RU 1959 1808]. Questa dichiarazione è entrata in vigore il 1° gen. 1960.
2 La Tariffa delle dogane svizzere (RS 632.10 allegato) è entrata in vigore il 1° gen. 1960.
3 RS 0.632.293.451.1
4 RS 0.632.211.2
Art. 6
La presente aggiunta sarà ratificata dalle due Parti contraenti secondo le loro disposizioni costituzionali. Essa entrerà in vigore, non appena saranno stati scambiati gli strumenti di ratificazione.
La presente aggiunta potrà essere disdetta in ogni tempo e avrà effetto fino al decorso di tre mesi a contare dal giorno della disdetta.
Fatto a Ginevra, in due esemplari, il 14 novembre 1958.
(Seguono le firme)
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.2 RU 1959 18063 RS 0.946.293.451
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021