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RS 0.632.293.451 Aggiunta del 14 novembre 1958 all’accordo commerciale del 24 giugno 1927 tra la Svizzera e la Finlandia

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0.632.293.451

Traduzione1

Aggiunta all’accordo commerciale del 24 giugno 1927 tra la Svizzera e la Finlandia

Conchiusa il 14 novembre 1958
Approvata dall’Assemblea federale il 10 giugno 19592
Istrumento di ratificazione scambiato il 1° gennaio 1960
Entrata in vigore il 1° gennaio 1960

Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Finlandia, animati dal desiderio d’accrescere gli scambi commerciali tra i due Paesi, hanno risoluto di modificare e completare l’accordo commerciale del 24 giugno 19273 come segue:

  Art. 1

Il numero 4 dell’accordo commerciale del 24 giugno 19271 è abrogato.


1 RS 0.946.293.451

  Art. 2

I prodotti naturali, o fabbricati, originari e provenienti dal territorio doganale svizzero, menzionati nell’elenco A1 , qui allegato, saranno ammessi, nell’importazione in Finlandia, secondo i dazi in esso indicati.

I prodotti naturali, o fabbricati, originari e provenienti dalla Finlandia, menzionati nell’elenco B2 , qui allegato, saranno ammessi all’importazione sul territorio doganale svizzero, secondo i dazi in esso indicati.


1 RS 0.632.293.451.1
2 RS 0.632.211.2

  Art. 3

Fino a tanto che le Parti contraenti saranno vincolate dagli obblighi dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio1, i prodotti menzionati negli elenchi A2 e B3 , qui allegati, godranno dei dazi applicati dalle Parti contraenti secondo le disposizioni di quell’Accordo generale.

Recedendo, le alte Parti contraenti o l’una di esse, dall’Accordo generale, i prodotti menzionati negli elenchi A e B, allegati alla presente aggiunta, continueranno a godere, nell’importazione in Finlandia e sul territorio doganale svizzero, dei dazi iscritti nell’Accordo generale alla data del recesso.


1 RS 0.632.21
2 RS 0.946.293.451
3 RS 0.632.293.451.1

  Art. 4

L’accordo commerciale del 24 giugno 19271 e la presente aggiunta estenderanno i loro effetti al Principato di Liechtenstein, fino a quando quest’ultimo sarà legato con la Svizzera da un trattato d’unione doganale2.


1 RS 0.946.293.451
2 RS 0.631.112.514

  Art. 5

Il presente accordo sarà applicato a contare dal giorno in cui la dichiarazione d’adesione provvisoria della Svizzera all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio1 avrà effetto per le Parti contraenti della presente aggiunta.

Se, per altro, la nuova tariffa delle dogane svizzere2 entrasse in vigore innanzi che la dichiarazione provvisoria d’adesione della Svizzera divenga applicabile nelle relazioni tra la Svizzera e la Finlandia, gli elenchi A3 e B4 avranno effetto a contare da quel momento.


1 [RU 1959 1808]. Questa dichiarazione è entrata in vigore il 1° gen. 1960.
2 La Tariffa delle dogane svizzere (RS 632.10 allegato) è entrata in vigore il 1° gen. 1960.
3 RS 0.632.293.451.1
4 RS 0.632.211.2

  Art. 6

La presente aggiunta sarà ratificata dalle due Parti contraenti secondo le loro disposizioni costituzionali. Essa entrerà in vigore, non appena saranno stati scambiati gli strumenti di ratificazione.

La presente aggiunta potrà essere disdetta in ogni tempo e avrà effetto fino al decorso di tre mesi a contare dal giorno della disdetta.

Fatto a Ginevra, in due esemplari, il 14 novembre 1958.

(Seguono le firme)


RU 1959 I 987; FF 1959 1 739 ediz. ted. 1959 I 621 ediz. franc.


1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.2 RU 1959 18063 RS 0.946.293.451


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 14 novembre 1958
Entrata in vigore 1 gennaio 1960
Fonte RU 1959 1987
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.01.1960 PDF DOC

Revisioni

01.01.1960
Aggiunta del 14 novembre 1958 all’accordo commerciale del 24 giugno 1927 tra la Svizzera e la Finlandia
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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