0.923.05
Traduzione1
Convenzione internazionale
concernente la pesca e la conservazione delle risorse biologiche d’alto mare
Conchiusa a Ginevra il 29 aprile 1958
Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19652
Strumento di ratifica depositato per la Svizzera il 18 maggio 1966
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 giugno 1966
(Stato 24 febbraio 2016)
Gli Stati partecipanti alla presente convenzione,
considerato come lo sviluppo della tecnica moderna di sfruttamento delle risorse biologiche marine, nell’intento di soddisfare l’accresciuto bisogno di una popolazione in continuo aumento, minaccia l’esistenza di dette risorse;
considerato che i problemi concernenti la conservazione delle risorse biologiche marine devono essere necessariamente risolti, sulla via della cooperazione internazionale, mediante un’azione di tutti gli Stati interessati,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
1. I cittadini di qualsiasi Stato hanno il diritto di esercitare la pesca in alto mare, con riserva:
- a.
- degli obblighi convenzionali;
- b.
- degli interessi e dei diritti previsti dalla presente convenzione per gli Stati costieri, e
- c.
- delle disposizioni degli articoli che seguono, concernenti la conservazione delle risorse biologiche.
2. Ogni Stato deve adottare, o cooperare con altri Stati per adottare, i provvedimenti necessari affinché i suoi cittadini rispettino la conservazione delle risorse biologiche dell’alto mare.
Art. 2
Nella presente convenzione l’espressione «conservazione delle risorse biologiche marine» (dappresso «conservazione marina») indica il complesso di provvedimenti che mantengono il limite di sfruttamento delle risorse biologiche al punto ottimo, in modo da garantire un massimo di disponibilità di prodotti marini, alimentari e altri. I programmi di conservazione marina devono essere allestiti in modo da garantire, anzitutto l’approvvigionamento di alimenti.
Art. 3
All’occorrenza, ciascuno Stato deve adottare dei provvedimenti, concernenti al conservazione marina, applicabili ai propri cittadini che dovessero praticare la pesca d’alto mare in acque non frequentate dai cittadini di altri Stati.
Art. 4
1. Qualora cittadini di due o più Stati praticassero la pesca del medesimo o dei medesimi banchi di pesci o di altre risorse biologiche marine in una o più zone dell’alto mare, detti Stati avvieranno, su domanda di uno di essi, dei negoziati intesi ad adottare di comune accordo i provvedimenti di conservazione marina.
2. Se entro il termine di dodici mesi gli Stati interessati non hanno raggiunto nessun accordo, ciascuna Parte può avviare la procedura prevista all’articolo 9.
Art. 5
1. Se, dopo l’applicazione dei provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4, dei cittadini di altri Stati volessero praticare la pesca del medesimo o dei medesimi banchi di pesci o di altre risorse biologiche marine, in una o più zone dell’alto mare, detti Stati applicheranno per i loro cittadini gli uguali provvedimenti, senza alcuna distinzione di diritto o di fatto, entro sette mesi da quando fu fatta notificazione dei provvedimenti al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimenta-zione e l’agricoltura. Il Direttore generale comunica i provvedimenti in vigore a qualsiasi Stato che ne faccia richiesta ed in ogni caso, a ogni Stato menzionato da quello che li ha adottati.
2. Qualora gli altri Stati non dovessero accettare detti provvedimenti e trascorrono dodici mesi senza che si giunga ad un accordo, ciascuna Parte interessata può avviare la procedura prevista nell’articolo 9, con riserva dell’articolo 10, numero 2, i provvedimenti adottati dovranno essere rispettati in attesa che la commissione speciale si pronunci.
Art. 6
1. Gli Stati costieri devono essere specialmente interessati a mantenere la produttività delle risorse biologiche nella porzione d’alto mare adiacente al loro mare territoriale.
2. Ogni Stato costiero ha il diritto di partecipare, a condizioni uguali, a qualsiasi organizzazione di ricerche o sistema di disciplinamento aventi come scopo la conservazione marina nelle sopraccitate porzioni di mare, anche se i cittadini di detto Stato non vi praticassero la pesca.
3. Se i cittadini di uno Stato qualsiasi dovessero praticare la pesca nella porzione d’alto mare adiacente al mare territoriale d’uno Stato costiero, il primo Stato aprirà, su richiesta del secondo, dei negoziati intesi ad adottare di comune accordo i provvedimenti necessari alla conservazione marina in detta porzione.
4. Se i cittadini di uno Stato qualsiasi dovessero praticare la pesca nella porzione d’alto mare adiacente al mare territoriale d’uno Stato costiero, il primo Stato non potrà adottare dei provvedimenti di conservazione marina che siano contrari a quelli già adottati dal secondo, ma potrà aprire dei negoziati con quest’ultimo alfine di accordarsi su detti provvedimenti.
5. Qualora dovessero trascorrere dodici mesi senza che gli Stati interessati si accordino circa i provvedimenti di conservazione marina, ciascuna delle Parti potrà avviare la procedura prevista all’articolo 9.
Art. 7
1. In virtù dell’articolo 6, numero 1, lo Stato costiero che non è riuscito ad accordarsi, nel periodo di sei mesi, con gli Stati interessati, può, per mantenere la produttività delle risorse biologiche marine, adottare unilateralmente i provvedimenti di conservazione marina in tutta la porzione di mare adiacente a quello territoriale.
2. I provvedimenti adottati dallo Stato costiero in applicazione del numero precedente hanno effetto per gli altri Stati se:
- a.
- tenuto conto delle conoscenze dello Stato costiero in materia di pesca, risulta urgente la loro applicazione;
- b.
- essi fondano su conclusioni scientifiche adeguate;
- c.
- non fanno distinzioni formali o materiali per i pescatori stranieri.
3. In caso di controversia circa la loro validità, detti provvedimenti restano in vigore in attesa d’un disciplinamento conforme alle pertinenti disposizioni della presente convenzione.
4. Se altri Stati interessati non dovessero accettare detti provvedimenti, ciascuna Parte può avviare la procedura prevista all’articolo 9. Con riserva dell’articolo 10, numero 2, i provvedimenti adottati dovranno essere rispettati in attesa che la commissione speciale si pronunci.
5. I principi di delimitazione geografica, di cui all’articolo 12 della convenzione concernente il mare territoriale e la zona contigua1, sono applicabili ogni qualvolta trattasi di coste di Stati diversi.
1 RS 0.747.305.11
Art. 8
1. Se uno Stato fosse ugualmente interessato alla conservazione marina nelle porzioni d’alto mare adiacenti alle sue coste, anche se i suoi cittadini non vi praticassero la pesca, può chiedere, indicando i motivi scientifici e l’interesse speciale che esso attribuisce alla faccenda, che gli Stati, i cui cittadini pescano in detti luoghi, prendano i provvedimenti necessari giusta gli articoli 3 e 4.
2. Se detto Stato non ottiene soddisfazione, trascorsi dodici mesi, può avviare la procedura prevista nell’articolo 9.
Art. 9
1. Qualsiasi controversia risultante dall’applicazione degli articoli da 4 a 8 sarà sottoposta, su domanda di una delle Parti, a una commissione speciale di cinque membri, a meno che le Parti non convengano di comporla pacificamente, giusta l’articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite1.
2. I membri della commissione, di cui uno funge da presidente, sono nominati di comune accordo dagli Stati partecipanti alla controversia, entro tre mesi a contare dalla data in cui fu chiesta la sua composizione conformemente al presente articolo. Disatteso detto termine, i membri sono nominati, a richiesta di qualsiasi Stato partecipante alla controversia e nel termine di tre mesi, dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dopo aver consultato gli Stati interessati, il Presidente della Corte internazionale di giustizia e il Direttore generale dell’Orga-nizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, e scegliendoli, secondo il genere di controversia, fra le persone debitamente qualificate o specializzate nelle questioni giuridiche, amministrative o scientifiche della pesca, ma che non siano cittadini degli Stati interessati. In assenza d’una membro si procede alla nomina d’un sostituto secondo la prima procedura qui indicata.
3. Ciascuno Stato che applica la procedura di cui nei presenti articoli ha il diritto di designare un suo cittadino che partecipi ai dibattiti della commissione speciale alle stesse condizioni dei suoi membri senza tuttavia avere il diritto di voto e di partecipare all’allestimento della decisione.
4. La commissione speciale stabilisce la procedura in modo che ciascuna delle Parti interessate sia sentita e possa difendere le proprie ragioni. Essa si pronuncia inoltre sulla ripartizione delle spese, qualora le Parti non si fossero precedentemente accordate.
5. La commissione speciale deve pronunciarsi nel termine di cinque mesi dalla data in cui essa fu composta, a meno che non decida, per necessità, di prorogare, ma al massimo di tre mesi, detto termine.
6. Le decisioni della commissione speciale devono essere prese conformemente ai presenti articoli e agli accordi speciali conchiusi dalle Parti interessate per comporre la controversia.
7. La commissione decide per maggioranza.
Art. 10
1. Per le controversie derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, la commissione speciale terrà conto dei criteri di cui al numero 2 dello stesso articolo. Le controversie avvenute in seguito all’applicazione degli articolo 4, 5, 6 e 8 saranno risolti dalla commissione, a seconda dei problemi, tenendo conto dei seguenti criteri:
- a.
- in caso d’applicazione degli articoli 4, 5 e 6, la commissione dovrà avere la prova:
- i.
- che la necessità di adottare i provvedimenti di conservazione marina, sia scientificamente dimostrata;
- ii.
- che i provvedimenti adottati si fondano su dati scientifici e sono realizzabili praticamente; e
- iii.
- che i provvedimenti in questione non fanno distinzione, né di diritto né di fatto, per i pescatori di altri Stati;
- b.
- in caso d’applicazione dell’articolo 8, la commissione deve stabilire, o che la necessità di adottare i provvedimenti di conservazione marina sia scientificamente provata o che il programma di detti provvedimenti risponda ai bisogni.
2. La commissione speciale può decidere che i provvedimenti, oggetto della controversia, non vengano applicati fintanto che essa non si sia pronunciata, a meno che la controversia non concerna l’articolo 7, nel qual caso detta commissione può sospendere l’applicazione dei provvedimenti, se le è provata l’assenza del motivo d’urgenza.
Art. 11
Le decisioni della commissione speciale sono obbligatorie per tutti gli Stati causa e ad esse si applicano le disposizioni dell’articolo 94, numero 2, della Carta delle Nazioni Unite1. Se la decisione è accompagnata da una raccomandazione, si presterà a quest’ultima la massima attenzione.
Art. 12
1. Se, in seguito a cambiamento dei metodi di pesca oppure a mutazione importante dello stato del banco o dei banchi di pesci o di altre risorse biologiche marine, dovessero intervenire delle modificazioni ai dati di fatto su cui si è fondata la decisione della Commissione speciale, ciascuno degli Stati interessati può chiedere agli altri d’avviare dei negoziati intesi a modificare, di comune accordo, i provvedimenti di conservazione marina.
2. Qualora non si giungesse ad un accordo entro un termine ragionevole, ciascuno Stato interessato può nuovamente avviare la procedura prevista all’articolo 9, semprechè siano trascorsi almeno due anni dall’ultima decisione.
Art. 13
1. L’ordinamento della pesca mediante congegni conficcati nel fondo dell’alto mare, adiacente al mare territoriale di uno Stato, può essere curato da detto Stato semprechè i suoi cittadini mantengono e esercitano detti impianti da lungo tempo ed esso permetta anche agli stranieri di svolgere uguale attività alle medesime condi-zioni, a meno che, i suoi cittadini abbiano esercitato da soli detta pesca per un periodo tale da giustificarne l’esclusività. Questo ordinamento non può menomare quello generale per dette regioni in quanto alto mare.
2. Nel presente articolo, per pesca mediante congegni conficcati nel fondo s’intende la pesca con attrezzi, i cui supporti, piantati nel fondo marino, vi sono lasciati per un impiego permanente, oppure se strappati, saranno poi ripiantati ogni stagione al medesimo posto.
Art. 14
Negli articoli 1, da 3 a 6 e 8, per «cittadini» non si designano i membri dell’equipaggio ma bensì le navi e le imbarcazioni da pesca di qualsiasi tonnellaggio, che hanno la nazionalità dello Stato in questione giusta la propria legislazione.
Art. 15
La presente convenzione è aperta, fino al 31 ottobre 1958, alla firma di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o d’una sua istituzione speciale, come anche ad ogni altro Stato su invito dell’Assemblea generale.
Art. 16
La presente convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite (dappresso Segretario generale).
Art. 17
La presente convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati menzionati nell’arti-colo 15. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale.
Art. 18
1. La presente convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui è stato depositato presso il Segretario generale il ventiduesimo istrumento di ratificazione o d’adesione.
2. Per gli Stati che ratificheranno la presente convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventiduesimo istrumento, essa entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione o d’adesione di detti Stati.
Art. 19
1. All’atto della firma, ratificazione o adesione, ogni Stato può fare delle riserve su singoli articoli della convenzione, che non siano il 6, 7, 9, 10, 11 e 12.
2. Ogni Stato che, giusta il numero precedente, abbia significato una riserva, potrà ritirarla in ogni momento mediante comunicazione al Segretario generale.
Art. 20
1. Decorso un quinquennio a contare dalla data d’entrata in vigore della presente convenzione, essa può essere riveduta su domanda notificata da una Parte contraente al Segretario generale.
2. L’Assemblea generale dell’ONU decide circa i provvedimenti da prendere in caso d’una domanda di revisione.
Art. 21
Il Segretario generale delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati membri dell’ONU e agli altri Stati di cui all’articolo 15:
- a.
- le firme ed i depositi degli strumenti, secondo gli articoli 15, 16 e 17;
- b.
- la data d’entrata in vigore della presente convenzione, secondo l’articolo 18;
- c.
- le domande di revisione, secondo l’articolo 20;
- d.
- le riserve fatte, secondo l’articolo 19.
Art. 22
L’originale della presente convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo, fanno parimente fede, è depositato presso il Segretario generale, che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati di cui all’articolo 15.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Ginevra, il ventinove aprile millenovecentocinquantotto.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione il 24 febbraio 20163
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Australia | 14 maggio | 1963 | 20 marzo | 1966 |
Belgio | 6 gennaio | 1972 A | 5 febbraio | 1972 |
Bosnia e Erzegovina | 12 gennaio | 1994 S | 6 marzo | 1992 |
Burkina Faso | 4 ottobre | 1965 A | 20 marzo | 1966 |
Cambogia | 18 marzo | 1960 A | 20 marzo | 1966 |
Colombia | 3 gennaio | 1963 | 20 marzo | 1966 |
Congo (Brazzaville) | 5 dicembre | 2012 A | 4 gennaio | 2013 |
Danimarca* | 26 settembre | 1968 | 26 ottobre | 1968 |
Dominicana, Repubblica | 11 agosto | 1964 | 20 marzo | 1966 |
Figi* | 25 marzo | 1971 | 10 ottobre | 1970 |
Finlandia | 16 febbraio | 1965 | 20 marzo | 1966 |
Francia | 18 settembre | 1970 | 18 ottobre | 1970 |
Giamaica* | 16 aprile | 1964 | 20 marzo | 1966 |
Haiti | 29 marzo | 1960 | 20 marzo | 1966 |
Kenya | 20 giugno | 1969 A | 20 luglio | 1969 |
Lesotho* | 23 ottobre | 1973 | 4 ottobre | 1966 |
Madagascar | 31 luglio | 1962 A | 20 marzo | 1966 |
Malawi | 3 novembre | 1965 A | 20 marzo | 1966 |
Malaysia | 21 dicembre | 1960 A | 20 marzo | 1966 |
Maurizio* | 5 ottobre | 1970 | 12 marzo | 1968 |
Messico | 2 agosto | 1966 A | 1° settembre | 1966 |
Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
Nigeria* | 26 giugno | 1961 | 20 marzo | 1966 |
Paesi Bassi | 18 febbraio | 1966 | 20 marzo | 1966 |
Portogallo | 8 gennaio | 1963 | 20 marzo | 1966 |
Regno Unito* | 14 marzo | 1960 | 20 marzo | 1966 |
Salomone, Isole* | 3 settembre | 1981 | 7 luglio | 1978 |
Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 marzo | 1992 |
Sierra Leone* | 13 marzo | 1962 | 20 marzo | 1966 |
Spagna* | 25 febbraio | 1971 A | 27 marzo | 1971 |
Stati Uniti* | 12 aprile | 1961 | 20 marzo | 1966 |
Sudafrica | 9 aprile | 1963 A | 20 marzo | 1966 |
Svizzera | 18 maggio | 1966 | 17 giugno | 1966 |
Thailandia | 2 luglio | 1968 | 1° agosto | 1968 |
Tonga* | 29 giugno | 1971 | 4 giugno | 1970 |
Trinidad e Tobago* | 11 aprile | 1966 | 20 marzo | 1966 |
Uganda | 14 settembre | 1964 A | 20 marzo | 1966 |
Venezuela | 10 luglio | 1963 | 20 marzo | 1966 |
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet dell’Organizzazione della Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. |
1 Dal testo originale francese.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 14 dic. 1965 (RU 1966 991).
3 RU 1966 1013, 1972 2647, 1983 421, 2002 2662, 2007 709 e 2016 917. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021