0.142.111.638.3
Scambio di lettere del 1° giugno 1957
tra la Svizzera e l’Austria concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del passaporto per il passaggio del confine
Entrato in vigore il 15 giugno 1957
Traduzione1
Ministero degli Affari esteri | Vienna, 1° giugno 1957 |
Sua Eccellenza | |
Signor Reinhard Hohl | |
Inviato straordinario | |
e Ministro plenipotenziario | |
di Svizzera | |
Vienna |
Signor Ministro,
Ho l’onore di accusare ricevuta della sua lettera in data odierna del seguente tenore:
- «Ho l’onore di comunicarle che, allo scopo di facilitare i viaggi tra i due Paesi, la Confederazione svizzera è disposta a concludere con la Repubblica d’Austria un accordo relativo al passaggio del confine nella circolazione di persone tra la Svizzera e la Repubblica d’Austria del seguente tenore:
Art. 1
- 1. I cittadini svizzeri possono entrare e uscire senza visto da tutti i posti di frontiera autorizzati della Repubblica d’Austria non solo presentando un passaporto nazionale valido1, un certificato di viaggio per bambini o un passaporto collettivo, ma anche una carta d’identità valida rilasciata dalle autorità cantonali o comunali secondo un modello uniforme.
- 2. Le vecchie carte d’identità rilasciate dai Cantoni e dai Comuni per il passaggio del confine possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1957.
- 3. I cittadini svizzeri, che viaggiano con un passaporto collettivo, devono essere in possesso di un documento d’identità ufficiale provvisto di fotografia.
1 Secondo lo Scambio di lettere del 2/10 gen. 1959 il passaporto può anche essere scaduto da meno di cinque anni (vedi RS 0.142.111.638.31).
Art. 2
- 1. I cittadini austriaci possono entrare e uscire senza visto da tutti i posti di frontiera autorizzati della Svizzera e del Principato dei Liechtenstein non solo presentando un passaporto nazionale valido1, un certificato di viaggio per bambini (Kinderausweis) o un passaporto collettivo (Sammelliste) della Repubblica d’Austria, ma anche una carta d’identità valida (Personalausweis) della Repubblica d’Austria.
- 2. I cittadini austriaci, che viaggiano con un passaporto collettivo (Sammelliste), devono essere in possesso di un documento d’identità ufficiale provvisto di fotografia.
1 Secondo lo Scambio di lettere del 2/10 gen. 1959 il passaporto può anche essere scaduto da meno di cinque anni (vedi RS 0.142.111.638.31).
Art. 3
- I bambini di età inferiore a 15 anni iscritti nel documento di viaggio dei genitori e che viaggiano con loro non necessitano di un documento d’identità particolare per passare il confine.
Art. 4
- Il diritto delle autorità svizzere e austriache di respingere persone per motivi di sicurezza, d’ordine pubblico o qualora altri interessi pubblici siano minacciati non è limitato dal presente accordo.
Art. 5
- 1. I cittadini svizzeri, che intendono recarsi nel territorio della Repubblica d’Austria per assumere un impiego, devono procurarsi prima della loro entrata, tramite il loro futuro datore di lavoro, un’autorizzazione di lavoro (Beschäftigungsgenehmigung) dell’ufficio del lavoro austriaco.
- 2. I cittadini svizzeri che desiderano svolgere un’attività lucrativa in Austria o soggiornare nel Paese per un periodo superiore a tre mesi devono presentare un passaporto svizzero valido. Per i bambini di età inferiore a 15 anni, il certificato di viaggio per bambini è sufficiente.
Art. 6
- 1. I cittadini austriaci che desiderano svolgere un’attività lucrativa in Svizzera devono procurarsi, prima della loro entrata, un’assicurazione d’autorizzazione di soggiorno tramite il loro futuro datore di lavoro o una rappresentanza consolare di Svizzera.
- 2. Per il regolamento delle condizioni di dimora in Svizzera, i cittadini austriaci, che desiderano esercitarvi un’attività lucrativa o soggiornare nel Paese per un periodo superiore a tre mesi, devono presentare un passaporto valido della Repubblica d’Austria. Per i bambini di età inferiore a 15 anni un certificato di viaggio per bambini è sufficiente.
Art. 7
- Le disposizioni del precedente articolo non riguardano le prescrizioni generali sulla dimora degli stranieri in vigore in ognuno dei due Stati.
Art. 8
- I cittadini svizzeri e austriaci, che sono entrati nel territorio dell’altro Stato con documenti di legittimazione di cui agli articoli 1 e 2 del presente accordo, devono essere riaccettati in applicazione dell’Accordo del 5 gennaio 19551 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente la riaccettazione di persone al confine.
1 RS 0.142.111.639
Art. 9
- L’applicazione dei presente Accordo può essere sospesa temporaneamente per ragioni di sicurezza e d’ordine pubblico. La sospensione deve essere notificata immediatamente al Governo dell’altro Stato contraente per via diplomatica.
Art. 10
- Il presente Accordo si applica anche alle relazioni tra il Principato dei Liechtenstein e la Repubblica d’Austria.
Art. 11
- Il presente Accordo entra in vigore il 15 giugno 1957. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di tre mesi.
- Se il Governo austriaco approva le disposizioni che precedono, ho l’onore di proporre che la presente lettera e la vostra risposta dello stesso tenore siano considerate come un accordo.»
Ho l’onore di comunicarvi che il Governo federale austriaco approva le disposizioni che precedono e considera il presente scambio di lettere come un Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria.
Colgo l’occasione per rinnovarle, Signor Ministro, l’espressione della mia alta considerazione.
Leopold Figl |
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019