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RS 0.946.294.271 Accordo commerciale del 30 dicembre 1954 tra la Svizzera e la Repubblica d’Indonesia (con Protocollo e Scambi di lettere)

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0.946.294.271

Traduzione1

Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Indonesia

Conchiuso il 30 dicembre 1954

Entrato provvisoriamente in vigore il 10 gennaio 1955

(Stato 1° gennaio 1955)

Il Governo svizzero e il Governo indonesiano,

animati dal desiderio di sviluppare le relazioni economiche tra la Svizzera e l’Indonesia,

hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1

Le parti contraenti prenderanno tutti i provvedimenti idonei a sviluppare il commercio tra i due Paesi, specialmente per quanto concerne i prodotti indicati negli elenchi allegati al protocollo commerciale relativo al presente accordo.

Nessuna disposizione del presente accordo esclude lo scambio delle merci non previste in detti elenchi o lo limita ai valori o quantità ivi indicati.

  Art. 2

Le parti contraenti convengono che durante la validità del presente accordo lo scambio delle merci sarà fatto conformemente alle norme concernenti le importazioni e le esportazioni in vigore in ciascuno dei due Paesi.

  Art. 3

Le parti contraenti convengono che le agevolezze e, pertanto, i permessi d’importazione e d’esportazione concessi da ciascuno dei due Paesi rispetto all’altro non saranno meno favorevoli di quelli concessi a qualsiasi altro Paese.

  Art. 4

Allo scopo di facilitare l’esecuzione del presente accordo, le parti contraenti convengono di consultarsi su tutte le questioni concernenti il commercio tra i due Paesi.

A tale scopo, essi istituiranno una commissione mista che si riunirà a domanda una delle parti contraenti a una data fissata di comune accordo, non oltre il termine di 45 giorni a contare dal deposito di detta domanda.

  Art. 5

L’esecuzione del presente accordo è disciplinata da un protocollo ad esso allegato.

  Art. 6

Il presente accordo estenderà i suoi effetti al Principato del Liechtenstein fino a tanto che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.

  Art. 7

Le disposizioni che precedono entrano provvisoriamente in vigore, il 1° gennaio 1955; esse avranno definitivamente effetto dopo uno scambio di note fra i due Governi e rimarranno in vigore per il periodo di un anno, ossia fino al 31 dicembre 1955.

Se, tre mesi prima dello spirare del termine della sua validità, nessuna delle parti contraenti avrà fatto conoscere l’intenzione di disdire il presente accordo, esso sarà tacitamente prorogato di volta in volta per un nuovo periodo di un anno.

Fatto e firmato a Berna il 30 dicembre 1954, in due esemplari originali in lingua inglese.

Il Presidente della Delegazione svizzera:

Stopper

Il Presidente della Delegazione indonesiana:

Oemarjadi Njotowijono


  Protocollo commerciale

La Delegazione svizzera e la Delegazione indonesiana si sono riunite dal 3 al 30 dicembre 1954 a Berna e hanno convenuto quanto segue:

1.
Conformemente all’articolo 1 dell’accordo commerciale firmato in data d’oggi fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica indonesiana, gli elenchi A e B allegati al presente protocollo sono applicabili allo scambio delle merci tra i due paesi durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955.
2.
I permessi d’importazione e d’esportazione saranno rilasciati conformemente all’articolo 2 dell’accordo commerciale e agli elenchi A e B allegati al presente protocollo.
Permessi d’importazione e d’esportazione possono tuttavia essere rilasciati per altre merci che non siano quelle indicate in detti elenchi oppure per un valore o una quantità superiore a quelle in essi previsti.
3.
Le agevolezze e, pertanto, i permessi d’importazione e d’esportazione concessi da ciascuno dei due Paesi verso l’altro non saranno meno favorevoli di quelli concessi a qualsiasi altro Paese.
4.
Il Governo svizzero è disposto a svincolare l’importazione di qualunque merce d’origine indonesiana per la quale è o sarà concessa ai Paesi membri dell’Organizzazione europea di cooperazione economica la libertà d’importazione.
5.
Le merci, per le quali non è stato possibile assegnare un contingente determinato allorché furono stabiliti gli elenchi, sono in essi contraddistinte con l’indicazione «p. m.». Le domande d’importazione e d’esportazione di esse saranno tuttavia tenute in considerazione dai due Governi.
6.
Il presente protocollo entra provvisoriamente in vigore il l° gennaio 1955. Esso avrà definitivamente effetto dopo uno scambio di note tra i due Governi e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1955.

Fatto e firmato a Berna il 30 dicembre 1954, in due esemplari originali in lingua inglese.

Il Presidente della Delegazione svizzera:

Stopper

Il Presidente della Delegazione indonesiana:

Oemarjadi Njotowijono


  Elenco A

  Esportazione svizzera in Indonesia per l’anno 1955

N.

Designazione della merce

Valore in 1000 fr. s.

I. Macchine

1

Macchine elettriche (idrauliche e termiche), macchine a combustione interna, compresi i motori Diesel

5000

2

Macchine tessili e accessori

1000

3

Macchine per l’arte grafica

375

4

Macchine per la lavorazione del legno e dei metalli

1000

5

Veicoli

p. m.

6

Macchine varie

1505

II. Articoli di metallo

7

Lavori di alluminio, specialmente alluminio greggio e leghe di alluminio in sbarre e in forma di semifabbricati, fogli sottili, utensili casalinghi, articoli di sport, alluminio in pasta e in polvere

2100

8

Lampade a gas di petrolio

  75

9

Prodotti semilavorati (tavole, strisce, verghe, fili, tubi, ecc.) di rame, zinco, nichelio e loro leghe

p. m.

10

Articoli di «décolletage»

 100

11

Utensili a mano e di precisione, lime, utensili per macchine, porta—mandrini e altri porta-utensili

200

12

Irroratori agricoli

200

13

Grandi utensili compresi falci, seghe e coltelli per metalli e legno

  50

14

Apparecchi casalinghi elettrici e altri (compresi i rasoi di sicurezza e i rasoi elettrici)

p. m.

15

Materiale telefonico (apparecchi per centrali, abbonati, ecc.)

75

16

Materiale per impianti elettrici, per disinserire la corrente elettrica, valvole, interruttori per cucine elettriche, «relais»

900

III. Prodotti chimici e farmaceutici

17

Prodotti farmaceutici (compresi i prodotti a base di calcio o contenenti calcio), prodotti farmaceutici veterinari, vaccini e sieri

2700

18

Materie coloranti e prodotti intermedi per la fabbricazione di materie coloranti, per l’industria tessile, della carta e del cuoio

5000

19

Materie ausiliarie per l’industria tessile, del cuoio, della carta, farina di semi di carrube, alcole grasso

650

20

Prodotti antiparassitari

secondo domanda

IV. Macchine e materiale d’ufficio

21

Macchine da scrivere, da affrancare, duplicatori, macchine calcolatrici e contabili, ecc.

700

22

Macchine da disegnare, compassi e regoli calcolatori

50

V. Tessili

23

Tessuti di cotone (velo, mussolina, organdi, ecc., anche ricamati), di seta, di seta artificiale, di fiocco, di lana e di lino

3000

24

Garza per stacci

secondo domanda

25

Nastri di seta e di seta artificiale, frange ricamate

75

26

Filati e filati ritorti di cotone, filati di rayon

200

27

Filati di cascami di seta e di seta naturale, anche per la vendita al minuto, filati di fiocco e filati sintetici tipo «schappe»

50

28

Filati ritorti di lino, filati intrecciati di cotone per l’industria della calzatura e del cuoio

50

VI. Istrumenti di medicina e d’ottica, di precisione e di meccanica fina

29

Istrumenti e apparecchi medico—chirurgici (anche elettrici), compresi materiale oftalmologico, impianti per ospedali, apparecchi per raggi X, lampade a quarzo

500

30

Apparecchi cinematografici, fotografici e altri apparecchi d’ottica, obiettivi per apparecchi fotografici

secondo domanda

31

Istrumenti geodesici e fotogrammetrici, mieroscopi

300

32

Apparecchi radiofonici, compresi gli apparecchi riceventi per uso privato, grammofoni, cambiadischi, apparecchi elettro—acustici, apparecchi di intercomunicazione per micro—altoparlanti; pick-up, ecc.

100

33

Orologi grandi, compresi orologi di controllo, orologi elettrici; pendole caricabili ogni 8 giorni

50

34

Contatori di gas, d’acqua, di vapore, ecc.

secondo domanda

35

Contatori elettrici, orologi cambia—tariffe, telecomandi a frequenza musicale

535

36

Istrumenti per misurare, meccanici ed elettrici

300

37

Orologi, sveglie e forniture per «rhabillage»

2500

VII. Alimentazione

38

Latte naturale in scatole, alimenti dietetici e latte medicinale (prodotti speciali a base di latte per bambini)

1000

VIII. Merci varie come

39

Bestiame d’allevamento, vini naturali, formaggio in scatola, in forme, formaggio d’erbe di Glarona; cioccolata; conserve di carne, di ravioli, di frutta e di legumi; minestre condensate, preparazioni di estratti di carne

Essenze e aromi sintetici, cosmetici, alcole metilico, urea, formolo, resine sintetiche, clorato di potassio, inchiostro da stampa, solfato d’ammonio

Fiocco e altre fibre tessili in fiocchi o granulati; fazzoletti, filati di lana, tessuti ed articoli di lana; cravatte

Raccordi per tubi, cuscinetti a sfere, termometri, igrometri, manometri, scaldavivande a petrolio, macchine da cucire casalinghe, elettriche e altre; aghi per macchine da cucire, lampade a fluorescenza, dischi e matrici per la pressione di dischi da grammofono, irroratori e spolverizzatori a motore per insetticidi, siringhe per iniezioni, aghi chirurgici e ipodermici, bilance di precisione, elettrodi e apparecchi per la saldatura

Spazzole e pennelli, materie isolanti e per calafatare, articoli di mica, fibre vulcanizzate, «presspan», «cartogen», «transformer—board», abrasivi applicati, fili isolati, bottoni ed altri articoli di resine e di corno artificiali, articoli per dentisti, compresi i denti artificiali; carte, comprese le carte, fotografiche; pellicole e altri articoli fotografici, pellicole documentarie e altre, tempera-lapis e macchine per temperare lapis, matite e portamine, mine; armature per occhiali; accendisigari da tasca e da tavola e accessori; «catgut», calzature, ecc.

2000

  Osservazioni all’Elenco A

  1. ad N. 6:

Sono compresi in questo contingente: macchine daimpacchettare e macchine per le industrie alimentari;apparecchi e centrifugatrici per l’analisi del latte,centrifugatrici elettriche da laboratorio, butirrometri.

  2. ad N. 11 e 36:

I contingenti N. 11 e 36 sono amministrati congiuntamente come se costituissero un unico contingente.

  3. ad N. 39

Nel contingente N. 39 è compreso un importo di 115 000 franchi svizzeri per essenze e aromi sintetici.

  Elenco B

  Esportazioni indonesiane in Svizzera per l’anno 1955

N.

Designazione della merce

Quantità in tonnellate

Valore i 1000 fr. s.

1

Capoc

  150

  570*

2

Canna d’India di ogni genere

  –

  500

3

Oli essenziali

  –

  600

4

Copra

5 000

  3 450*

6

Scorza di quinquina e suoi prodotti

  –

11 000

5

Tabacco

  –

  300

7

Caucciù

3 500

  5 235*

8

Pepe

  –

  800

9

Spezie, altre che il pepe

  –

  200

10

Tè

  –

  1 000

11

Caffè

1 200

  5 500*

12

Stagno

  –

  4 500

13

Gomme e resine

  –

  150

14

Olio di palma

2 000

  1 575*

15

Tapioca

 p. m.

  p. m.

16

Cuoi e pelli

  –

  300

17

Fibre, altre che il capoc

  –

  200

18

Prodotti vari, compresi arac, minerali di manganese, fave di cacao, semi di ricino, trecce e cappelli, formelle di copra, legno, piante medicinali, semi di arachidi e altri semi oleosi, noci di cocco essiccate, ecc.

  –

2 000

* Valore di stima.


  Protocollo concernente il servizio dei pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Indonesia

Considerato che:

1.
la Repubblica d’Indonesia, per quanto concerne i Paesi membri dell’Unione europea di pagamenti, presentemente è compresa nell’area monetaria olandese nel senso dell’articolo 2 dell’accordo del 19 settembre 19502 per la creazione di un’Unione europea di pagamenti e che pertanto dev’essere considerata membro associato dell’Unione europea di pagamenti;
2.
i pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Indonesia sono presentemente disciplinati dall’accordo per i pagamenti tra la Confederazione Svizzera e i Paesi Bassi, conchiuso il 24 ottobre 1945;3

il Governo svizzero e il Governo indonesiano, riferendosi all’accordo commerciale firmato in data d’oggi tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Indonesia, hanno convenuto, per ciò che concerne il servizio dei pagamenti tra i due Paesi, quanto segue.

  Art. 1

I pagamenti tra i due Paesi continuano ad essere eseguiti nell’ambito dell’accordo del 19 settembre 19501 per la creazione di un’Unione europea di pagamenti e conformemente alle disposizioni dell’accordo per i pagamenti tra la Confederazione Svizzera e i Paesi Bassi, conchiuso il 24 ottobre 1945;2

Durante la validità del presente protocollo, i pagamenti che vi si riferiscono sono sottoposti alle disposizioni che in Svizzera o in Indonesia disciplinano il controllo degli scambi.


1 RU 1950 1224; RU 1959 165
2 [CS 14 520]

  Art. 2

È Governo svizzero e il Governo indonesiano possono chiedere in ogni tempo all’altra parte contraente d’intavolare trattative per la conclusione, di un nuovo accordo di pagamento.

Tali trattative devono in ogni caso essere intraprese:

1.
qualora l’accordo per i pagamenti tra la Confederazione Svizzera e i Paesi Bassi, conchiuso il 24 ottobre 19451, cessi d’avere effetto, conformemente all’articolo 12 di esso, e la Repubblica d’Indonesia non partecipasse a un nuovo accordo di pagamento che fosse conchiuso tra questi due Paesi;
2.
qualora l’Unione europea di pagamenti fosse disciolta o cessasse d’avere effetto per quanto concerne la Confederazione Svizzera o, nel senso del numero 1 del preambolo del presente protocollo, per quanto concerne la Repubblica d’Indonesia.

1 [CS 14 520]

  Art. 3

Il presente protocollo estenderà parimente i suoi effetti al Principato del Liechtenstein fino a tanto che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale1.


1 Vedi RS 0.631.112.514

  Art. 4

Il presente protocollo entrerà provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 1955. Esso avrà definitivamente effetto dopo lo scambio di note tra i due Governi e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1955.

Se, tre mesi prima dello spirare del termine della sua validità, nessuna delle parti contraenti avrà fatto conoscere la sua intenzione di disdire il presente protocollo, esso sarà tacitamente prorogato di volta in volta per un nuovo periodo di un anno.

Fatto e firmato a Berna il 30 dicembre 1954, in due esemplari originali in lingua inglese.

Il Presidente della Delegazione svizzera:

Stopper

Il Presidente della Delegazione indonesiana:

Oemarjadi Njotowijono


  Scambio di lettere del 30 dicembre 1954

Il Presidente della Delegazione indonesiana

Berna

Berna, 30 dicembre 1954

Signor Presidente,

Ho l’onore di comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data d’oggi del tenore seguente:
«Nel corso dei nostri colloqui, è stato convenuto che il Governo indonesiano non tratterà le domando di trasferimento concernenti i pagamenti dall’Indonesia alla Svizzera meno favorevolmente delle domande di trasferimento a destinazione di qualsiasi altro paese».

Le confermo, con la presente, che la Sua lettera interpreta esattamente l’accordo raggiunto tra le nostre due Delegazioni.

Gradisca, Signor Presidente, l’espressione della mia alta considerazione.

Oemarjadi Njotowijono


 RU 1955 65


1 Dal testo originale inglese.
2 RU 1950 1224; RU 1959 165
3 [CS 14 520]


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 30 dicembre 1954
Entrata in vigore 1 gennaio 1955
Fonte RU 1955 65
Cronologia Cronologia

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.01.1955 PDF DOC

Revisioni

01.01.1955
Accordo commerciale del 30 dicembre 1954 tra la Svizzera e la Repubblica d’Indonesia (con Protocollo e Scambi di lettere)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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