0.748.127.195.98
Traduzione1
Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Norvegia
Conchiuso il 30 dicembre 1954
Approvato dall’Assemblea federale il 4 marzo 19572
Entrata in vigore il 4 aprile 1957
(Stato 6 agosto 2002)
Il Consiglio federale svizzero e il Governo Reale di Norvegia,
considerato:
che le possibilità dell’aviazione commerciale, come mezzo di trasporto, sono considerevolmente aumentate;
che è opportuno organizzare in modo sicuro e ordinato le comunicazioni aeree regolari e sviluppare per quanto possibile la cooperazione internazionale in questo settore;
che è, per conseguenza, necessario conchiudere fra la Svizzera e la Norvegia un accordo che disciplini i trasporti aerei con l’introduzione di servizi regolari;
hanno designato a tale scopo i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
1. Le Parti contraenti si concedono reciprocamente, in tempo di pace, i diritti specificati nell’allegato al presente accordo per l’apertura dei servizi aerei internazionali regolari definiti in detto allegato, che sorvolano o servono i loro territori rispettivi.
2. Ciascuna Parte contraente designa un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti e stabilisce la data d’inaugurazione di detti servizi.
Art. 2
1. Ciascuna Parte contraente rilascia, con riserva dell’articolo 8, l’autorizzazione d’esercizio necessaria all’impresa designata dall’altra Parte contraente.
2. Tuttavia, prima di essere autorizzata a esercitare i servizi convenuti, l’impresa designata può essere tenuta a provare presso l’autorità aeronautica competente a rilasciare l’autorizzazione d’esercizio che essa adempie le condizioni prescritte nelle leggi e nei regolamenti normalmente applicati da detta autorità.
Art. 3
Le Parti contraenti convengono che:
- 1.
- la capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev’essere adeguata alla richiesta di traffico;
- 2.
- le imprese designate devono tener conto, per i tragitti comuni, dei loro reciproci interessi nell’intento di non pregiudicare i loro rispettivi servizi aerei;
- 3.
- i servizi convenuti devono perseguire essenzialmente lo scopo di offrire una capacità di trasporto che corrisponda alla richiesta di traffico tra il paese cui appartiene l’impresa designata e i paesi cui il traffico è destinato;
- 4.
- le imprese designate dalle Parti contraenti fruiscono di possibilità eguali ed eque per esercitare, fra i territori svizzero e norvegese, qualsiasi servizio previsto nel presente accordo e nel suo allegato;
- 5.
- il diritto di imbarcare e di sbarcare, nei punti specificati nelle tavole allegate, del traffico internazionale a destinazione di terzi paesi o in provenienza da essi deve essere esercitato conformemente alle norme generali di un ordinato sviluppo cui hanno sottoscritto i Governi svizzero e norvegese e in modo che la capacità sia adeguata:
- a.
- alla richiesta di traffico fra il paese di provenienza e il paese di destinazione;
- b.
- alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti;
- c.
- alla richiesta di traffico delle regioni sorvolate, tenuto conto delle aviolinee locali e regionali.
Art. 4
Le tariffe sono stabilite a prezzi ragionevoli, tenendo conto dell’economia dell’esercizio, di un utile normale e delle caratteristiche presentate da ogni servizio, come la velocità e la comodità. Deve essere pure tenuto conto delle raccomandazioni dell’Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). In mancanza di tali raccomandazioni, le imprese designate, svizzere e norvegesi, consulteranno le imprese di trasporti aerei die terzi paesi che offrono prestazioni equivalenti. I loro accordi devono essere sottoposti all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti contraenti. Se le imprese non possono conseguire un’intesa, dette autorità cercheranno di trovare una soluzione. In ultima analisi, ricorreranno alla procedura prevista nell’articolo 9 del presente accordo.
Art. 5
1. Le Parti contraenti convengono che le tasse riscosse per l’uso degli aeroporti e per altre facilitazioni da parte delle imprese di trasporti aerei di ciascuna di esse non superino quelle pagate per l’uso di detti aeroporti e per altre facilitazioni dagli aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali simili.
2. I carburanti e le parti di ricambio introdotti o presi a bordo sul territorio di una Parte contraente dall’impresa designata dall’altra Parte contraente o per conto di essa e destinati unicamente agli aeromobili di detta impresa sono esenti, con riserva della reciprocità, da dazi conformemente alla legislazione nazionale. Per quanto concerne spese d’ispezione e altre tasse e imposte nazionali, essi sono sottoposti allo stesso trattamento di cui beneficerebbero se fossero introdotti a bordo di aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali regolari.
3. Gli aeromobili che l’impresa designata da una Parte contraente usa per i servizi convenuti, come pure i carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio, il normale equipaggiamento e le provviste di bordo che restano negli aeromobili sono sul territorio dell’altra Parte contraente esenti da dazio, spese d’ispezione e altri tributi e tasse nazionali, anche se detti approvvigionamenti sono usati o consumati da o su detti aeromobili durante il sorvolo di detto territorio.
Art. 5bis1Sicurezza dell’aviazione
1. Ciascuna Parte riafferma che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli interventi illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce in particolare conformemente alle disposizioni della «Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», firmata a Tokyo il 14 settembre 19632, della «Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata all’Aia il 16 dicembre 19703, della «Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 19714, del «Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 1971», firmato a Montreal il 24 febbraio 19885, e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.
2. A ciascuna Parte viene accordata dall’altra Parte, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.
3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19446; ciascuna Parte esige che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei suoi propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul suo territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.
4. Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettivamente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli delle merci, degli invii postali e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.
5. In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, ciascuna Parte si adopera nei confronti dell’altra per facilitare le comunicazioni e adottano tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa minaccia di incidente.
1 Introdotto mediante scambio di note del 30 ott. 1995/10 feb. 1997 (RU 2002 2515).
2 RS 0.748.710.1
3 RS 0.748.710.2
4 RS 0.748.710.3
5 RS 0.748.710.31
6 RS 0.748.0
Art. 6
I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte contraente e ancora valevoli saranno riconosciuti dall’altra Parte contraente per l’esercizio dei servizi convenuti. Ciascuna Parte contraenti si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere per il sorvolo del suo territorio i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati ai suoi cittadini da un altro Stato.
Art. 7
1. Le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio di una Parte contraente e concernenti l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o i loro voli al disopra di detto territorio sono applicabili all’impresa designata dall’altra Parte contraente.
2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una Parte contraente l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi o merci, come quelli concernenti le modalità, l’immigrazione, i passaporti, la dogana e la quarantena sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, invii postali o merci trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dall’altra Parte contraente quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.
3. I passeggeri che transitano per il territorio di una Parte contraente sono sottoposti a un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi, spese d’ispezione e tasse del genere.
Art. 8
1. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare o di revocare un’autorizzazione d’esercizio all’impresa designata dall’altra Parte contraente, qualora non abbia la prova che una Parte importante della proprietà e il controllo effettivo di questa impresa sono nelle mani di cittadini di una o dell’altra Parte contraente o qualora l’impresa non si conformi alle leggi e ai regolamenti citati all’articolo 7 o non adempia gli obblighi derivanti dal presente accordo.
2. Un’impresa comune di trasporti aerei costituita conformemente al capitolo XVI della convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago, il 7 dicembre 19441, e designata da una Parte contraente è considerata come adempiente le esigenze del paragrafo 1 del presente articolo, se il diritto d’esercizio è stato concesso a tutti i partecipanti all’impresa conformemente a detto capitolo, in virtù di accordi speciali. In tal caso, l’impresa comune deve essere un’organizzazione d’esercizio costituita da singole imprese di trasporti aerei, una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di una delle imprese essendo nelle mani di almeno una delle Parti contraenti o di suoi cittadini.
Art. 9
1. Le Parti contraenti convengono di sottoporre ad arbitrato qualsiasi contestazione concernente l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo o del suo allegato che non può essere risolta mediante negoziati diretti.
2. Una tale contestazione è portata per arbitrato davanti al consiglio dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale istituita dalla convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago, il 7 dicembre 19441.
3. Tuttavia, le Parti contraenti possono, di comune intesa, risolvere la contestazione portandola sia davanti a un tribunale arbitrale, sia davanti a qualsiasi persona od organismo da esse designati.
4. Le Parti contraenti si impegnano a conformarsi al giudizio emanato.
Art. 10
Il presente accordo è registrato presso l’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale istituita dalla convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago, il 7 dicembre 19441.
Art. 11
1. Il presente accordo è applicabile dal giorno della firma.
Il Consiglio federale svizzero notifica al Governo reale di Norvegia, per via diplomatica, l’approvazione dell’accordo da parte delle Camere federali svizzere e il Governo reale di Norvegia considera il presente accordo come definitivo dalla data della notificazione da parte del Consiglio federale svizzero.
2. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti contraente si consulteranno di tempo in tempo allo scopo di assicurarsi dell’applicazione dei principi definiti nel presente accordo e nel suo allegato e della loro soddisfacente esecuzione.
3. Il presente accordo e il suo allegato devono essere messi in concordanza con qualsiasi accordo di carattere multilaterale che dovesse vincolare le due Parti contraenti.
4. Le autorità aeronautiche delle Parti contraenti possono convenire modifiche all’allegato al presente accordo o alle tavole qui appresso. Dette modifiche entrano in vigore con l’approvazione notificata per via diplomatica.
5. Ciascuna Parte contraente può disdire il presente accordo mediante preavviso notificato un anno prima all’altra Parte contraente.
Fatto a Berna, il 30 dicembre 1954, in doppio esemplare, nelle lingue francese e norvegese, i due testi facendo parimente fede.
Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo reale di Norvegia: |
(firm.) Max Petitpierre (firm.) Peter Anker |
Allegato
L’impresa designata da una Parte contraente gode, sul territorio dell’altra Parte contraente, del diritto di transito e del diritto di scalo per scopi non commerciali; essa può utilizzare gli aeroporti e le facilitazioni complementari previsti per il traffico internazionale. Essa gode, inoltre sul territorio dell’altra Parte contraente e sui servizi definiti nelle tavole qui appresso, del diritto d’imbarcare e del diritto di sbarcare in traffico internazionale passeggeri, invii postali e merci, alle condizioni del presente accordo.
Tavola I1
Servizi che può esercitare l’impresa designata dalla Svizzera:
- 1.
- punti in Svizzera – scali in Danimarca – scali in Svezia – scali in Norvegia;
- 2.
- punti in Svizzera – scali in Germania – scali in Danimarca – scali in Svezia – scali in Norvegia;
- 3.
- punti in Svizzera – scali in Germania – scali in Danimarca – scali in Svezia – scali in Norvegia e, attraverso scali intermedi – scali in America del Nord;
- 4.
- punti in Svizzera – scali in Germania – scali in Danimarca – scali in Svezia – scali in Norvegia – scali in America del Nord – scali in Giappone.
L’impresa designata ha la facoltà di tralasciare scali intermedi lungo le linee determinate.
Tavola II2
Servizi che può esercitare l’impresa designata dalla Norvegia:
- 1.
- punti in Norvegia – scali in Svezia – scali in Danimarca – scali in Svizzera;
- 2.
- punti in Norvegia – scali in Svezia – scali in Danimarca – Amsterdam – scali in Germania – scali in Svizzera – Milano e/o Roma – Beirut – Damasco – Baghdad – scali in Iran;
- 3.
- punti in Norvegia – scali in Svezia – scali in Danimarca – Amsterdam – scali in Germania – scali in Svizzera – Roma – Cartum – Nairobi – scali nell’Unione sudafricana;
- 4.
- punti in Norvegia – scali in Svezia – scali in Danimarca – scali in Germania – scali in Svizzera – Roma – Beirut – Basra – Abadan – Caraci – Calcutta – Rangun – Bangkok e, attraverso scali intermedi – scali in Giappone;
- 5.
- punti in Norvegia – scali in Svezia – scali in Danimarca – scali in Germania – scali in Svizzera – Lisbona – Casablanca – Dakar o Isola del Sale – Recife – Rio de Janeiro – Montevideo – Buenos Aires – Santiago del Cile.
L’impresa designata ha la facoltà di tralasciare scali intermedi lungo le linee determinate.
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.2 DF del 4 marzo 1957 (RU 1957 443).
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021