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RS 0.142.111.369 Accordo del 25 ottobre 1954 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente la riaccettazione di persone al confine

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Traduzione1

  Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente la riaccettazione di persone al confine

  Conchiuso il 25 ottobre 1954

  Entrato in vigore con scambio di note il 1° gennaio 1955

Le parti contraenti, mosse dal desiderio di regolare di buon accordo, secondo i principi dell’umanità e dell’equità, la consegna reciproca di cittadini e stranieri al confine comune e, particolarmente allo scopo di evitare lo sfratto di persone fuori dei posti di confine stabiliti di comune intesa, hanno convenuto quanto segue:

  Capo A

1. La Svizzera riammette sul suo territorio quei suoi cittadini che le autorità della Repubblica federale di Germania intendono sfrattare, quand’anche non siano titolari di un passaporto valido, a condizione che i documenti in loro possesso forniscano la prova o l’indizio che essi possiedono la cittadinanza svizzera.

Sono reputati documenti idonei a tale scopo gli atti d’origine, i passaporti, anche se scaduti, e i certificati ufficiali d’identità rilasciati ai cittadini svizzeri.

Tali persone sono accettate a un posto di confine convenuto, mediante presentazione dei documenti che possiedono. La riammissione deve essere certificata.

La Repubblica federale di Germania riaccetta le persone che ha allontanato qualora le autorità svizzere dovessero in seguito constatare che quelle non possedevano la cittadinanza svizzera allorchè furono sfrattate.

2. La Svizzera riaccetta i cittadini di altri Stati, provenienti dal suo territorio ed entrati illegalmente in Germania, se le autorità germaniche lo chiedono entro sei mesi da quando hanno passato il confine.

Le persone fermate nella Repubblica federale di Germania entro sette giorni da quello in cui hanno passato il confine possono essere consegnate immediatamente alle autorità svizzere di confine. Prima di sfrattare altre persone deve essere data alle autorità cantonali di polizia la possibilità di esprimere il loro parere. Se le obiezioni che queste sollevano alla consegna sono fondate, la questione è sottoposta al Ministero federale dell’interno, che la chiarisce definitivamente di concerto con la Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Tali persone sono consegnate a un posto di confine convenuto, secondo una procedura fissata di comune accordo fra le autorità di confine dei due Stati.

3. La riaccettazione non ha luogo se si tratta d’un cittadino di uno Stato confinante con la Repubblica federale di Germania che può essere respinto in detto Stato.

4. La Svizzera si dichiara disposta ad accogliere le domande delle autorità germaniche intese ad ottenere il trasporto di cittadini di altri Stati, in transito per il suo territorio, con l’ausilio della polizia, se la continuazione del viaggio e la consegna allo Stato di destinazione sono assicurate.

Il transito può essere negato se nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, l’interessatofosse esposto a persecuzioni di natura politica o dovesse aspettarsi d’essere condannato, oppure se in Svizzera dovesse essere perseguito per un reato; le autorità germaniche ne saranno informate prima del trasporto.

La domanda di trasporto in transito deve essere presentata direttamente dal Ministero federale dell’interno alla Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Non è necessario un visto svizzero di transito.

Le persone che la Svizzera si è incaricata di trasportare in transito possono essere rinviate nella Repubblica federale di Germania, quand’anche l’autorizzazione fosse stata concessa, ove accadessero o fossero successivamente conosciuti fatti che si oppongono al transito.

  Capo B

1. La Repubblica federale di Germania riammette sul suo territorio i cittadini germanici che le autorità svizzere intendono sfrattare, quand’anche non siano titolari di un passaporto valido, a condizione che i documenti in loro possesso forniscano la prova o l’indizio che essi possiedono la cittadinanza germanica.

Sono reputati documenti idonei a tale scopo gli atti d’origine, i certificati di nazionalità, gli atti di naturalizzazione, i passaporti germanici e i «Bundespersonalausweise», anche se scaduti.

Tali persone sono accettate a un posto di confine convenuto, mediante presentazione dei documenti che possiedono. La riammissione deve essere certificata.

La Svizzera riaccetta le persone che ha allontanato, qualora le autorità germaniche dovessero in seguito constatare che quelle non possedevano la cittadinanza germanica allorchè furono sfrattate.

2. La Repubblica federale di Germania riaccetta i cittadini di altri Stati, provenienti dal suo territorio ed entrati illegalmente in Svizzera, se le autorità svizzere lo chiedono entro sei mesi da quando hanno passato il confine.

Le persone fermate in Svizzera entro sette giorni da quello in cui hanno passato il confine possono essere consegnate immediatamente alle autorità germaniche di confine. Prima di sfrattare altre persone, l’ufficio germanico di controllo dei passaporti deve poter esprimere il suo parere. Se le obiezioni sollevate da questo ufficio alla consegna sono fondate, la questione è sottoposta alla Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, che la chiarisce definitivamente di concerto con il Ministero federale dell’interno.

Tali persone sono consegnate a un posto di confine convenuto, secondo una procedura fissata di comune accordo tra le autorità di confine dei due Stati.

3. Quando, secondo le disposizioni del presente accordo, la cittadinanza germanica è determinante per la riaccettazione, l’obbligo della riaccettazione si estende anche ai rifugiati o ai profughi d’origine etnica germanica o ai loro coniugi o discendenti che sono stati accolti nel territorio del Reich germanico, delimitato dai confini che aveva il 31 dicembre 1937.

4. La riaccettazione non ha luogo se si tratta d’un cittadino d’uno Stato confinante con la Svizzera, che può essere respinto in detto Stato.

5. La Repubblica federale di Germania si dichiara disposta ad accogliere le domande delle autorità svizzere intese ad ottenere il trasporto di cittadini di altri Stati, in transito per il suo territorio, con l’ausilio della polizia, se la continuazione del viaggio e la consegna allo Stato di destinazione sono assicurate.

Il transito può essere negato, se nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, l’interessatofosse esposto a persecuzioni di natura politica o dovesse aspettarsi d’essere condannato,

oppure se nella Repubblica federale di Germania dovesse essere perseguito per un reato; le autorità svizzere ne saranno informate prima dei trasporto.

La domanda di trasporto in transito deve essere presentata direttamente dalla Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia al Ministero federale dell’interno.

Non è necessario un visto di transito della Repubblica federale di Germania.

Le persone che la Repubblica federale di Germania si è incaricata di trasportare in transito possono essere rinviate in Svizzera, quand’anche l’autorizzazione fosse stata concessa, ove accadessero o fossero successivamente conosciuti fatti che si oppongono al transito.

  Capo C

1. L’autorità che ordina lo sfratto assume le spese di trasporto delle persone da sfrattare fino al posto di confine.

Le spese di trasporto in transito sino al confine dello Stato di destinazione e, ove occorra, quelle di ritorno, sono a carico dello Stato richiedente.

2. Gli impegni derivanti dai trattati internazionali di estradizione e di estradizione in transito, come pure da quelli di domicilio, non sono toccati dal presente accordo.

3. Il presente accordo sarà messo in vigore mediante scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania. Esso può essere disdetto in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

Parafato a Berna, il 25 ottobre 1954.

Per il

Consiglio federale svizzero:

Per il Governo

della Repubblica federale di Germania:

Max Petitpierre


RU 1955 25


1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.


Holzapfel

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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 25 ottobre 1954
Entrata in vigore 1 gennaio 1955
Fonte RU 1955 25
Cronologia Cronologia
Citazioni Citazioni

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in vigore 01.01.1955 PDF DOC

Revisioni

01.01.1955
Accordo del 25 ottobre 1954 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente la riaccettazione di persone al confine
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019

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