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RS 0.520.32 Protocollo dell’Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

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0.520.32

Traduzione

Protocollo dell’Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Conchiuso all’Aia il 14 maggio 1954
Approvato dall’Assemblea federale il 15 marzo 19621
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 15 maggio 1962
Entrato in vigore per la Svizzera il 15 agosto 1962

(Stato 29 aprile 2020)

Le Alte Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

  I

1. Ogni Alta Parte contraente si obbliga a impedire che da un territorio da essa occupato durante un conflitto armato, siano esportati beni culturali, quali sono definiti nell’articolo 1 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all’Aia il 14 maggio 19542.

2. Ogni Alta Parte contraente si obbliga a porre sotto sequestro i beni culturali importati sul suo territorio o provenienti direttamente o indirettamente da qualsiasi territorio occupato. Il sequestro sarà ordinato d’ufficio al momento dell’importazione, oppure, in difetto d’un tale provvedimento, a richiesta delle autorità del territorio occupato.

3. Ogni Alta Parte contraente si obbliga a consegnare alla fine delle ostilità alle autorità competenti del territorio precedentemente occupato i beni culturali che si trovano presso di essa, qualora siano stati esportati in violazione del principio del paragrafo 1. In nessun caso tali beni potranno essere trattenuti a titolo di riparazioni di guerra.

4. L’Alta Parte contraente che aveva l’obbligo d’impedire l’esportazione dei beni culturali dal territorio da essa occupato, deve risarcire i possessori in buona fede dei beni culturali che devono essere consegnati secondo il paragrafo precedente.

  II

5. Cessate le ostilità, i beni culturali provenienti dal territorio di un’Alta Parte contraente e da essa depositati nel territorio di un’altra Alta Parte contraente, al fine di proteggerli contro i pericoli di un conflitto armato, saranno da quest’ultima consegnati alle autorità competenti del territorio di provenienza.

  III

6. Il presente Protocollo recherà la data del 14 maggio 1954 e rimarrà aperto sino al 31 dicembre 1954 alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza adunata all’Aia dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.

7.
a) Il presente Protocollo sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari conformemente alle loro procedure costituzionali.
b)
Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

8. A contare dal giorno dell’entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di tutti gli Stati indicati nel paragrafo 6, che non l’abbiano firmato, e a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. L’adesione avverrà con il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

9. Gli Stati indicati nei paragrafi 6 e 8 potranno, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, dichiarare che non saranno vincolati dalle disposizioni della Parte I o da quelle della Parte II del presente Protocollo.

10. a)
Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito di cinque strumenti di ratificazione.
b)
Successivamente, esso entrerà in vigore, per ciascuna Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione.
c)
Le condizioni previste negli articoli 18 e 19 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all’Aia il 14 maggio 19543 daranno effetto immediato alle ratificazioni e adesioni depositate dalle Parti in conflitto prima o dopo l’inizio delle ostilità o dell’occupazione. In questi casi, il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste al paragrafo 14.
11. a)
Gli Stati che sono parte nel Protocollo dalla sua entrata in vigore prenderanno, ciascuno per quanto lo concerne, tutti i provvedimenti richiesti affinché sia effettivamente applicato nel termine di sei mesi.
b)
Questo termine sarà di sei mesi, a contare dal deposito dello strumento di ratificazione o di adesione, per tutti gli Stati che lo depositassero dopo l’entrata in vigore del Protocollo.

12. Al momento della ratificazione o dell’adesione, o in qualsiasi momento ulteriore, ogni Alta Parte contraente potrà dichiarare mediante notificazione al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che il presente Protocollo è applicabile all’insieme o ad uno qualsiasi dei territori di cui assicura le relazioni internazionali. La notificazione avrà effetto tre mesi dopo che sia stata ricevuta.

13. a)
Ciascuna Alta Parte contraente avrà facoltà di disdire il presente Protocollo in nome suo o di quello di ogni territorio di cui assicura le relazioni internazionali.
b)
La disdetta sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
c)
La disdetta avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento. Se tuttavia, al termine di detto anno, la Parte che recede sia implicata in un conflitto armato, la disdetta è sospesa sino alla fine delle ostilità, ma, in ogni caso, fino a quando non siano ultimate le operazioni di rimpatrio dei beni culturali.

14. Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, informerà gli Stati menzionati nei paragrafi 6 e 8, e l’Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratificazione, adesione o accettazione, menzionati nei paragrafi 7, 8 e 15, e delle notificazioni e disdette previste nei paragrafi 12 e 13.

15. a)
Il presente Protocollo può essere riveduto a richiesta di più di un terzo delle Alte Parti contraenti.
b)
Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura convocherà a questo scopo una conferenza.
c)
Gli emendamenti del presente Protocollo entreranno in vigore soltanto dopo che siano stati approvati a unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla Conferenza e accettati da ciascuna delle Alte Parti contraenti.
d)
L’accettazione, da parte delle Alte Parti contraenti, degli emendamenti approvati dalla Conferenza prevista nelle lettere b e c, sarà fatto mediante il deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
e)
Dopo l’entrata in vigore di emendamenti del presente Protocollo, solo il testo così modificato rimarrà aperto alla ratificazione o all’adesione.

Il presente Protocollo sarà registrato, conformemente all’articolo 102 della Carta delle nazioni Unite4, presso il Segretariato delle nazioni Unite, a richiesta del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto all’Aia, il 14 maggio 1954, in inglese, spagnolo, francese e russo, i cui testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, e copie del quale, certificate conformi, saranno rimesse a tutti gli Stati menzionati nei paragrafi 6 e 8, e all’Organizzazione delle Nazioni Unite.

(Seguono le firme)

  Campo d’applicazione il 29 aprile 20205 

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

12 marzo

2018 A

12 giugno

2018

Albania

20 dicembre

1960 A

20 marzo

1961

Arabia Saudita

  6 novembre

2007 A

  6 febbraio

2008

Argentina

10 maggio

2007 A

10 agosto

2007

Armenia

  5 settembre

1993 S

21 dicembre

1991

Austria

25 marzo

1964

25 giugno

1964

Azerbaigian

20 settembre

1993 A

20 dicembre

1993

Bahrein

26 agosto

2008 A

26 novembre

2008

Bangladesh

23 giugno

2006 A

23 settembre

2006

Barbados

  2 ottobre

2008 A

  2 gennaio

2009

Belarus

  7 maggio

1957

  7 agosto

1957

Belgio

16 settembre

1960

16 dicembre

1960

Benin

17 aprile

2012 A

17 luglio

2012

Bosnia e Erzegovina

12 luglio

1993 S

  6 marzo

1992

Botswana

23 agosto

2017 A

23 novembre

2017

Brasile

12 settembre

1958

12 dicembre

1958

Bulgaria

  9 ottobre

1958 A

  9 gennaio

1959

Burkina Faso

  4 febbraio

1987 A

  4 maggio

1987

Cambogia

  4 aprile

1962

  4 luglio

1962

Camerun

12 ottobre

1961 A

12 gennaio

1962

Canada

29 novembre

2005 A

28 febbraio

2006

Ceca, Repubblica

26 marzo

1993 S

  1° gennaio

1993

Cile

11 settembre

2008

11 dicembre

2008

Cina

  5 gennaio

2000 A

  5 aprile

2000

Cipro

  9 settembre

1964 A

  9 dicembre

1964

Colombia

18 giugno

1998 A

18 settembre

1998

Congo (Kinshasa)

18 aprile

1961 A

18 luglio

1961

Costa Rica

  3 giugno

1998 A

  3 settembre

1998

Croazia

  6 luglio

1992 S

  8 ottobre

1991

Cuba

26 novembre

1957

26 febbraio

1958

Danimarca

26 marzo

2003

26 giugno

2003

Dominicana, Repubblica

21 marzo

2002 A

21 giugno

2002

Ecuador

  8 febbraio

1961

  8 maggio

1961

Egitto

17 agosto

1955

  7 agosto

1956

El Salvador

27 marzo

2002

27 giugno

2002

Estonia

17 gennaio

2005 A

17 aprile

2005

Etiopia

31 agosto

2015 A

30 novembre

2015

Finlandia

16 settembre

1994 A

16 dicembre

1994

Francia

  7 giugno

1957

  7 settembre

1957

Gabon

  4 dicembre

1961 A

  4 marzo

1962

Georgia

  4 novembre

1992 S

21 dicembre

1991

Germania

11 agosto

1967

11 novembre

1967

Ghana

25 luglio

1960 A

25 ottobre

1960

Giappone*

10 settembre

2007 A

10 dicembre

2007

Gibuti

  9 aprile

2018 A

  9 luglio

2018

Giordania

  2 ottobre

1957

  2 gennaio

1958

Grecia

  9 febbraio

1981

  9 maggio

1981

Guatemala

19 maggio

1994 A

19 agosto

1994

Guinea

11 dicembre

1961 A

11 marzo

1962

Honduras

25 ottobre

2002 A

25 gennaio

2003

India

16 giugno

1958

16 settembre

1958

Indonesia

26 luglio

1967

26 ottobre

1967

Iran

22 giugno

1959

22 settembre

1959

Iraq

21 dicembre

1967

21 marzo

1968

Israele

  1° aprile

1958 A

  1° luglio

1958

Italia

  9 maggio

1958

  9 agosto

1958

Kazakstan

14 marzo

1997 S

21 dicembre

1991

Kuwait

17 febbraio

1970 A

17 maggio

1970

Lettonia

19 dicembre

2003 A

19 marzo

2004

Libano

  1° giugno

1960

  1° settembre

1960

Libia

19 novembre

1957

19 febbraio

1958

Liechtenstein

28 aprile

1960 A

28 luglio

1960

Lituania

27 luglio

1998 A

27 ottobre

1998

Lussemburgo

29 settembre

1961

29 dicembre

1961

Macedonia del Nord

30 aprile

1997 S

17 novembre

1991

Madagascar

  3 novembre

1961 A

  3 febbraio

1962

Malaysia

12 dicembre

1960 A

12 marzo

1961

Mali

18 maggio

1961 A

18 agosto

1961

Marocco

30 agosto

1968 A

30 novembre

1968

Messico

  7 maggio

1956

  7 agosto

1956

Moldova

  9 dicembre

1999 A

  9 marzo

2000

Monaco

10 dicembre

1957

10 marzo

1958

Montenegro

26 aprile

2007 S

  3 giugno

2006

Myanmar

10 febbraio

1956

  7 agosto

1956

Nicaragua

25 novembre

1959

25 febbraio

1960

Niger

  6 dicembre

1976 A

  6 marzo

1977

Nigeria

  5 giugno

1961 A

  5 settembre

1961

Norvegia

19 settembre

1961

19 dicembre

1961

Nuova Zelanda a

17 ottobre

2013 A

17 gennaio

2014

Paesi Bassi

14 ottobre

1958

14 gennaio

1959

Pakistan

27 marzo

1959 A

27 giugno

1959

Palestina

22 marzo

2012 A

22 giugno

2012

Panama

  8 marzo

2001 A

  8 giugno

2001

Paraguay

  9 novembre

2004 A

  9 febbraio

2005

Perù

21 luglio

1989 A

21 ottobre

1989

Polonia

  6 agosto

1956

  6 novembre

1956

Portogallo

18 febbraio

2005 A

18 maggio

2005

Regno Unito*

12 settembre

2017 A

12 dicembre

2017

Romania

21 marzo

1958 A

21 giugno

1958

Russia

4 gennaio

1957

4 aprile

1957

San Marino

  9 febbraio

1956

  7 agosto

1956

Santa Sede

24 febbraio

1958 A

24 maggio

1958

Senegal

17 giugno

1987 A

17 settembre

1987

Serbia

11 settembre

2001 S

27 aprile

1992

Siria

  6 marzo

1958

  6 giugno

1958

Slovacchia

31 marzo

1993 S

  1° gennaio

1993

Slovenia

  5 novembre

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

26 giugno

1992

26 settembre

1992

Svezia

22 gennaio

1985 A

22 aprile

1985

Svizzera

15 maggio

1962 A

15 agosto

1962

Tagikistan

28 agosto

1992 S

21 dicembre

1991

Thailandia

  2 maggio

1958 A

  2 agosto

1958

Togo

24 gennaio

2017 A

24 aprile

2017

Tunisia

28 gennaio

1981 A

28 aprile

1981

Turchia

15 dicembre

1965 A

15 marzo

1966

Turkmenistan

22 gennaio

2018 A

22 aprile

2018

Ucraina

  6 febbraio

1957

  6 maggio

1957

Ungheria

16 agosto

1956 A

16 novembre

1956

Uruguay

24 settembre

1999

24 dicembre

1999

Yemen

  6 febbraio

1970 A

  6 maggio

1970

*
Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO): www.unesco.org/ > Français > Ressources > Documents, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

a Il Prot. non si applica a Tokelau.


RU 1962 1071; FF 1961 II 1204 ediz. ted. 1197 ediz. franc.


1 RU 1962 1043
2 RS 0.520.3
3 RS 0.520.3
4 RS 0.120
5 RU 1962 1071, 1971 1822, 1979 962, 1982 1319, 1985 1614, 1987 1038, 1989 348, 2005 1217, 2006 4699, 2010 843, 2015 1225, 2018 1159 e 2020 1575. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 14 maggio 1954
Entrata in vigore 15 agosto 1962
Fonte RU 1962 1071
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 29.04.2020 PDF DOC
non più in vigore 06.03.2018 PDF DOC
non più in vigore 15.04.2015 PDF DOC
non più in vigore 18.02.2010 PDF DOC
non più in vigore 20.09.2006 PDF DOC
non più in vigore 03.11.2004 PDF DOC
non più in vigore 01.03.1989
non più in vigore 01.08.1987
non più in vigore 01.11.1985
non più in vigore 01.07.1982
non più in vigore 01.06.1979
non più in vigore 01.12.1971
non più in vigore 15.08.1962
  • 1
  • 2
0

Revisioni

15.08.1962
Protocollo dell’Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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