• Il Consiglio federale
  • Main navigation
  • Content
  • Contact page
  • Search

Orientation in the website

  • Il Consiglio federale

RS 0.631.252.55 Convenzione internazionale del 10 gennaio 1952 intesa ad agevolare il passaggio alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
  • Contatto
  • Ricerca avanzata
Logo CH

Il Consiglio federale
Il portale del Governo svizzero

Search

Navigation

Confederatio Helvetica

Il Consiglio federale

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione

Search

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione
  1. Pagina iniziale
  2. Diritto federale
  3. Raccolta sistematica
  4. Diritto internazionale
  5. 0.6 Finanze
  6. 0.63 Dogane
  7. 0.631.252.55 Convenzione internazionale del 10 gennaio 1952 intesa ad agevolare il passaggio alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia
Navigazione secondaria
Raccolta sistematicaRaccolta sistematica
  • Diritto internazionale
    • 0.1 Diritto internazionale pubblico generale
    • 0.2 Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione
    • 0.3 Diritto penale – Assistenza giudiziaria
    • 0.4 Scuola – Scienza – Cultura
    • 0.5 Guerra e neutralità
    • 0.6 Finanze
    • 0.7 Lavori pubblici – Energie – Trasporti e comunicazioni
    • 0.8 Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale
    • 0.9 Economia – Cooperazione tecnica
    • Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli Accordi bilaterali

Infomazioni supplementari

espandi tutto | indice degli articoli | ridurre tutto |

0.631.252.55

Traduzione1

Convenzione internazionale intesa ad agevolare il passaggio alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia

Conchiusa a Ginevra il 10 gennaio 1952
Approvata dall’Assemblea federale l’8 marzo 19572
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 5 giugno 1957
Entrata in vigore per la Svizzera il 5 giugno 1957

I sottoscritti, debitamente autorizzati,

Riuniti a Ginevra, sotto gli auspici della Commissione economica per l’Europa,

Allo scopo di agevolare il passaggio alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

  Titolo I Istituzione e regime delle stazioni di confine a controlli nazionali coordinati

  Art. 1

1. Per ciascuna linea ferroviaria che è utilizzata da una corrente importante di viaggiatori internazionali e che attraversa la frontiera di due paesi limitrofi, le autorità competenti di questi paesi, ove i controlli non possano essere effettuati in modo sodisfacente durante la corsa dei treni, esaminano insieme la possibilità di designare di comune intesa una stazione nelle vicinanze di detta frontiera, dove siano effettuati i controlli previsti nella legislazione dei due paesi per l’entrata e l’uscita dei viaggiatori e dei bagagli.

2. Simili stazioni, qualora due paesi limitrofi ne designino parecchie lungo la loro frontiera comune, devono essere possibilmente in numero uguale da ciascun lato di essa.

  Art. 2

1. Ogni qualvolta una stazione è designata conformemente all’articolo 1, è istituita una zona nella quale i funzionari e agenti delle competenti amministrazioni del paese limitrofo a quello sul cui territorio è situata la stazione (designato qui di seguito: paese limitrofo) sono autorizzati a effettuare i controlli dei viaggiatori che attraversano la frontiera, nell’uno o nell’altro senso, dei loro bagagli e dei colli trasportati dai treni internazionali viaggiatori.

2. La zona comprende, in generale:

a.
un settore determinato della stazione;
b.
i treni viaggiatori e la sezione di binari sulla quale essi sostano durante tutte le operazioni di controllo;
c.
le parti di banchina e di binari determinate, in ogni singolo caso, di comune intesa, dalle amministrazioni competenti dei paesi interessati; e
d.
i treni viaggiatori fra la stazione e la frontiera del paese limitrofo.
  Art. 3

L’applicazione, nella zona istituita conformemente all’articolo 2, delle leggi e dei regolamenti del paese limitrofo e i poteri, diritti e obblighi, in detta zona, dei funzionari e agenti delle amministrazioni competenti di questo paese sono disciplinati in accordi bilaterali conchiusi fra le autorità competenti dei paesi interessati.

  Art. 4

1. Le amministrazioni competenti dei paesi interessati determinano, mediante singoli accordi, i locali necessari, nella suddetta zona, ai servizi del paese limitrofo e le condizioni alle quali l’amministrazione ferroviaria del paese sul cui territorio è situata la stazione fornisce, per detti locali, i mobili, l’illuminazione, il riscaldamento, la pulizia, i collegamenti telefonici, ecc.

2. Gli oggetti necessari al funzionamento dei servizi del paese limitrofo sono importati a titolo temporaneo e riesportati in franchigia di qualsiasi dazio e tassa, in quanto siano compilate regolari dichiarazioni. I divieti e le limitazioni d’importazione o d’esportazione non sono applicabili a questi oggetti.

  Art. 5

1. I locali destinati ai servizi del paese limitrofo, nella zona istituita conformemente all’articolo 2, possono essere contrassegnati all’esterno con una iscrizione e uno scudo dai colori nazionali di detto paese.

2. I funzionari e agenti delle amministrazioni competenti del paese limitrofo devono portare l’uniforme nazionale o il segno distintivo prescritto nei regolamenti del loro paese.

3. I funzionari e agenti delle amministrazioni competenti del paese limitrofo, che devono recarsi alla stazione per effettuare i controlli previsti nella presente Convenzione, sono dispensati dalle formalità di passaporto. La presentazione delle loro carte ufficiali basta a giustificare la loro cittadinanza, identità e qualità e la natura delle loro funzioni.

4. I funzionari e agenti, menzionati nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, godono, nell’esercizio delle loro funzioni, della protezione e dell’assistenza di cui beneficiano i funzionari e agenti corrispondenti del paese sul cui territorio la stazione è situata.

5. Esenzioni di imposte e di tasse possono essere concesse, dagli accordi bilaterali previsti nell’articolo 3, ai funzionari e agenti del paese limitrofo residenti nel paese sul cui territorio la stazione è situata.

6. Gli accordi bilaterali menzionati all’articolo 3 determineranno:

a.
l’effettivo massimo di funzionari e agenti delle amministrazioni competenti del paese limitrofo autorizzati a effettuare controlli nella zona istituita conformemente all’articolo 2;
b.
le condizioni alle quali il loro richiamo può essere chiesto; e
c.
le condizioni alle quali possono portare le loro armi e servirsene nell’esercizio delle loro funzioni entro la zona suddetta.
  Art. 6

1. I controlli sono effettuati, di principio, nelle carrozze dirette a intercircolazione dei treni internazionali, ogni qualvolta siano utilizzate simili carrozze. I funzionari e agenti ferroviari prestano l’aiuto necessario affinchè i controlli siano efficaci e rapidi. Essi collaborano, in particolare, per impedire che i viaggiatori assoggettati ai controlli abbandonino il treno o circolino nelle carrozze prima che questi siano terminati. Eccezionalmente, qualora sia ritenuto indispensabile dall’amministrazione interessata, i controlli sono effettuati nelle sale di visita della stazione.

2. I controlli previsti nel paragrafo 1 del presente articolo sono effettuati, di principio, nel seguente ordine:

a.
controllo di polizia del paese d’uscita;
b.
controllo di dogana e altri controlli del paese d’uscita;
c.
controlli di polizia del paese d’entrata; e
d.
controlli di dogana e altri controlli del paese d’entrata.

3. Il controllo da parte dei funzionari e agenti del paese d’entrata può essere esercitato solo nelle parti del treno già controllate dai funzionari e agenti del paese d’uscita; questi ultimi non possono più intervenire nelle parti del treno che hanno sgomberato, riservate le disposizioni particolari previste negli accordi bilaterali.

4. Le fermate dei treni internazionali nella stazione per l’effettuazione dei controlli non devono, di principio, superare quaranta minuti, quando il treno è di composizione normale, cioè di dieci a dodici carrozze senza sopraccarico; esse devono essere ridotte il più possibile quando il treno è di composizione minore e, soprattutto, quando si tratta di una automotrice.

5. Per permettere l’esecuzione delle disposizioni previste nel paragrafo 4 del presente articolo, le amministrazioni ferroviarie comunicano, per tempo, alle competenti autorità dei paesi d’entrata e d’uscita le modifiche di frequenza, d’orario e di composizione dei treni internazionali.

  Art. 7

Nella misura in cui il controllo dei cambi è in vigore sul territorio delle Parti contraenti, le operazioni di controllo delle divise sono effettuate entro i termini previsti nell’articolo 6, paragrafo 4. Le autorità interessate devono provvedere ad organizzare queste operazioni in modo che non ne risulti un ulteriore disturbo dei viaggiatori.

  Art. 8

Le Parti contraenti stabiliscono, su ogni linea importante, collegamenti telefonici diretti per il servizio ferroviario fra le stazioni di confine dei paesi limitrofi e prendono le misure atte ad agevolare e accelerare le comunicazioni telefoniche private. Mediante accordo bilaterale, la facoltà di stabilire collegamenti telefonici diretti può essere estesa ad altri servizi pubblici.


  Titolo II Controlli di polizia e di dogana durante la corsa dei treni

  Art. 9

1. I controlli di polizia e di dogana sono effettuati, possibilmente, durante la corsa dei treni internazionali, purchè siano contemporaneamente più efficaci e più vantaggiosi per i viaggiatori:

a.
qualora il percorso ininterrotto dei treni, sia prima, sia dopo la stazione di confine di ciascuno dei due paesi limitrofi, consenta sul territorio di questi paesi un lasso di tempo sufficiente all’adempimento delle formalità necessarie a questi controlli e
b.
a condizione che i controlli durante la corsa permettano di ridurre sensibilmente le fermate dei treni, sia nelle stazioni di confine, sia nella stazione a controlli coordinati.

2. Se, per accelerare le operazioni di controllo o sopprimere tutte le fermate alle frontiere, si riconosce necessario di autorizzare i funzionari e agenti del paese limitrofo a salire sui treni internazionali e a esercitarvi controlli sul territorio dell’altro paese, le autorità competenti dei due paesi determinano in un accordo bilaterale le condizioni nelle quali tali operazioni sono effettuate.

3. Il controllo dei bagagli registrati, in quanto non siano trasportati sotto il regime del transito internazionale previsto nell’articolo 10, è effettuato, possibilmente, durante la corsa dei treni internazionali, a condizione che offra vantaggi per i viaggiatori accompagnanti questi bagagli.

4. Accordi conchiusi tra le competenti amministrazioni delle Parti contraenti regoleranno l’applicazione del presente articolo.


  Titolo III Trasporto internazionale, sotto regime doganale, dei bagagli e dei colli ammessi nei treni internazionali viaggiatori

  Art. 10

1. Per evitare, di principio, la verificazione dei bagagli registrati di viaggiatori che attraversano in transito il territorio di un paese e dei colli trasportati in transito dai treni internazionali viaggiatori, le amministrazioni doganali e le altre amministrazioni interessate delle Parti contraenti prendono, d’intesa con le amministrazioni ferroviarie di dette Parti, disposizioni speciali come la piombatura dello scompartimento, del furgone, delle casse mobili, delle ceste e dei sacchi che racchiudono tali bagagli o la piombatura dei colli stessi, dopo aver compilato una dichiarazione doganale internazionale

2. D’intesa con le amministrazioni ferroviarie dei paesi interessati, le amministrazioni doganali e le altre amministrazioni in causa di detti paesi stabiliscono, possibilmente, degli uffici nelle stazioni situate all’interno del territorio di questi paesi, dove il traffico internazionale è particolarmente rilevante, per permettere lo sdoganamento e gli altri controlli dei bagagli registrati e dei colli trasportati dai treni viaggiatori, sia prima della loro partenza da dette stazioni, sia dopo il loro arrivo in esse. Il trasporto di tali bagagli e colli, sia fra l’una di queste stazioni interne di un paese e la stazione di confine e viceversa, sia fra due di queste stazioni interne di due paesi, può essere effettuato sotto il regime del transito internazionale previsto nel paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le amministrazioni ferroviarie si sforzano di far procedere, per quanto possibile, allo sdoganamento e agli altri controlli dei bagagli registrati e dei colli trasportati dai treni internazionali viaggiatori, prima che siano caricati alla stazione di partenza.

4. I colli che, alle stazioni di confine, non possono essere sdoganati e controllati entro i termini previsti nell’articolo 6, paragrafo 4, saranno scaricati e il treno non subirà ritardo.

5. Per l’applicazione delle disposizioni del presente titolo:

a.
le Parti contraenti riconoscono, di principio, le piombature doganali delle altre Parti contraenti, salvo facoltà per ciascuna amministrazione doganale di aggiungere la propria piombatura se la ritiene indispensabile;
b.
le Parti contraenti adottano, in quanto non esista un sistema più semplice, il modello di dichiarazione doganale internazionale allegato alla presente Convenzione;
c.
la dichiarazione doganale internazionale è stampata in due lingue: in lingua francese e in quella del paese di partenza; essa è stabilita, salvo eccezione, in due esemplari per ciascun paese;
d.
la dichiarazione dello speditore è compilata in lettere latine e nella lingua del paese di partenza o in lingua francese, l’amministrazione ferroviaria dovendo, se necessario, provvedere alla traduzione;
e.
detta regola non esclude la possibilità, per le amministrazioni doganali e ferroviarie che lo desiderano, di ammettere l’uso di altre lingue per i traffici interessanti esclusivamente i loro paesi.

6. Il modello di dichiarazione doganale internazionale potrà essere modificato secondo la procedura semplificata prevista nell’articolo 16 della presente Convenzione.


  Titolo IV Agevolezze di controllo

  Art. 11

1. I viaggiatori che si servono di ferrovie beneficiano di tutte le tolleranze doganali concesse ai viaggiatori che attraversano la frontiera con un altro mezzo di trasporto.

2. I funzionari e agenti di controllo prendono tutte le misure necessarie per non ritardare un treno qualora sorgessero difficoltà o contestazioni concernenti solo un piccolo numero di viaggiatori del treno.


  Titolo V Clausole finali

  Art. 12

1. Dopo la firma in data odierna, la presente Convenzione sarà aperta all’adesione dei paesi partecipanti ai lavori della Commissione economica per l’Europa.

2. Gli strumenti di adesione e, ove occorra, di ratificazione, saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite che li notificherà a tutti i paesi determinati al paragrafo 1 del presente articolo.

  Art. 13

La presente Convenzione potrà essere disdetta mediante un preavviso di sei mesi comunicato al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale notificherà la disdetta alle altre Parti contraenti. Scaduto il termine di sei mesi, la convenzione cesserà di essere in vigore per la Parte contraente che l’avrà disdetta.

  Art. 14

1. La presente Convenzione entrerà in vigore quando tre dei paesi determinati nell’articolo 12, paragrafo 1, ne saranno divenuti Parti contraenti.

2. Essa prenderà fine se, in un qualsiasi momento, il numero delle Parti contraenti sarà divenuto inferiore a tre.

  Art. 15

Qualsiasi contestazione fra due o più Parti contraenti concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, che le Parti non avessero potuto risolvere mediante negoziati o in un altro modo, potrà essere portata per decisione, a domanda di una delle Parti contraenti interessate, davanti a una commissione arbitrale, per la quale ogni Parte che partecipi alle contestazioni designerà un membro e il cui presidente, che avrà voto decisivo, sarà designato dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

  Art. 16

1. La Parte contraente che ritenesse utile di apportare modifiche al modello della dichiarazione doganale internazionale, allegato alla presente Convenzione, trasmetterà la sua proposta di modifica al Segretario generale delle Nazioni Unite che ne comunicherà il testo a tutti i paesi firmatari o aderenti.

2. L’emendamento sarà considerato entrato in vigore novanta giorni dopo la comunicazione prevista al paragrafo precedente, salvo che, prima della scadenza di questo termine, un terzo almeno dei paesi firmatari o aderenti non abbia comunicato al Segretario generale delle Nazioni Unite la propria opposizione.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite constaterà l’entrata in vigore degli emendamenti all’allegato e ne darà notificazione a tutti i paesi firmatari o aderenti.

  Art. 17

1. L’originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite che ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno dei paesi determinati nell’articolo 12, paragrafo 1.

2. Il Segretario generale è autorizzato a registrare la presente Convenzione al momento della sua entrata in vigore.

Fatto a Ginevra, in un solo esemplare, in lingua inglese e francese, i due testi facendo parimente fede, il dieci gennaio millenovecentocinquantadue.

(Seguono le firme)


  Allegato1 

  Campo d’applicazione della convenzione il 1° gennaio 1985

Stati partecipanti

Ratificazione Firma senza riserva di ratificazione (Fi) Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria

  8 gennaio

1956 A

  8 gennaio

1956

Belgio

22 luglio

1953

22 luglio

1953

Francia

1° aprile

1953

1° aprile

1953

Italia

22 giugno

1955

22 giugno

1955

Lussemburgo

26 gennaio

1954

26 gennaio

1954

Norvegia

28 ottobre

1952

1° aprile

1953

Paesi Bassi

10 gennaio

1952 Fi

1° aprile

1953

Portogallo

24 settembre

1956 A

24 settembre

1956

Spagna

17 aprile

1962 A

17 aprile

1962

Svizzera*

  5 giugno

1957

  5 giugno

1957

*

La convenzione s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein, fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.


1 Nuovo testo giusta il DCF del 22 set. 1959 (RU 1959 888). I modelli, pubblicati nella RU 1959 888, non sono riprodotti nella presente Raccolta.


RU 1957 823; FF 1957 I 37 ediz. ted. 1957 I 37 ediz. franc.


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.2 RU 1957 821


Ritorna a inizio pagina

Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 10 gennaio 1952
Entrata in vigore 5 giugno 1957
Fonte RU 1957 823
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.04.1975 PDF DOC
non più in vigore 26.05.1959
non più in vigore 05.06.1957

Revisioni

05.06.1957
Convenzione internazionale del 10 gennaio 1952 intesa ad agevolare il passaggio alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 14.12.2019

Il Consiglio federale

  • Contatto
  • Ricerca avanzata

Logo CH
Il Consiglio federale
  • Basi legali
  • Impressum