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RS 0.672.933.62 Convenzione del 9 luglio 1951 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria e sulle quote ereditarie

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0.672.933.62

Traduzione1

Convenzione

tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria e sulle quote ereditarie

Conchiusa a Washington il 9 luglio 1951
Approvata dall’Assemblea federale il 24 settembre 19512
Istrumenti di ratificazione scambiati il 17 settembre 1952
Entrata in vigore il 17 settembre 1952

(Stato 17 settembre 1952)

Il Consiglio federale svizzero e il Presidente degli Stati Uniti di America,

animati dal desiderio di conchiudere una convenzione intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria e sulle quote ereditarie,

hanno designato a tale scopo come loro plenipotenziari:

(seguono i nomi)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:

  Art. I

1 Le imposte cui si riferisce la presente convenzione sono le seguenti imposte riscosse a causa di morte:

a.
trattandosi degli Stati Uniti d’America; l’imposta federale sulla massa successoria («Federal estate tax»); e
b.
trattandosi della Confederazione Svizzera: le imposte dei Cantoni e delle loro suddivisioni politiche sulla massa successoria e sulle quote ereditarie.

2 La presente convenzione si applica parimente a ogni altra imposta essenzialmente analoga sulla massa successoria o sulle quote ereditarie riscossa dagli Stati Uniti d’America o dai Cantoni svizzeri o loro suddivisioni politiche dopo la firma della presente convenzione.

  Art. II

1 Nella presente convenzione:

a.
per «Stati Uniti» s’intendono gli Stati Uniti d’America; se questa espressione è usata in senso geografico, essa comprende gli Stati Uniti stessi, i territori dell’Alasca e di Hawai, come pure il distretto di Columbia;
b.
per «Svizzera» s’intende la Confederazione Svizzera;
c.
per «imposta» s’intende, secondo il contesto, l’imposta federale degli Stati Uniti sulla massa successoria o le imposte svizzere sulle quote ereditarie o sulla massa successoria;
d.
per «autorità competente» s’intende, trattandosi degli Stati Uniti il «Commissioner of Internal Revenue», nei limiti dei poteri conferitigli dal segretario del Tesoro, e, trattandosi della Svizzera, il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, nei limiti dei poteri conferitigli dal Dipartimento federale delle finanze1.

2 Applicando le disposizioni della presente convenzione, ciascuno degli Stati contraenti darà a ogni espressione non altrimenti definita il senso attribuitole dalla sua propria legislazione, a meno che non risulti dal contesto un altro significato.

3 Agli effetti della presente convenzione, spetta a ciascuno degli Stati contraenti decidere se, al momento del decesso, l’ereditando era domiciliato sul suo territorio o possedeva la sua cittadinanza.


1 Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

  Art. III

Nel caso in cui il defunto non fosse, al momento della sua morte, cittadino degli Stati Uniti e non vi avesse il suo domicilio, ma fosse cittadino svizzero o avesse il suo domicilio nella Svizzera, gli Stati Uniti concederanno, riscuotendo l’imposta, l’esenzione speciale che, secondo la loro legislazione, sarebbe concessa se il defunto avesse avuto il suo domicilio negli Stati Uniti, e ciò almeno per l’importo corrispondente alla relazione esistente tra il valore della sostanza complessiva (mobile e immobile) soggetta all’imposta e il valore della sostanza complessiva (mobile e immobile) che sarebbe stata soggetta all’imposta qualora il defunto avesse avuto il suo domicilio negli Stati Uniti. Nel caso della riscossione di un’imposta nella Svizzera a causa di una proprietà mobiliare situata entro la giurisdizione dell’autorità fiscale (e non per il fatto che il defunto avesse il suo domicilio in tale giurisdizione o fosse cittadino svizzero), l’autorità fiscale nella Svizzera concederà, nel caso in cui si tratti della successione di un ereditando che, al momento della sua morte, era cittadino degli Stati Uniti o vi aveva il suo domicilio, l’esenzione speciale che, secondo il diritto per essa determinante, sarebbe concessa qualora il defunto avesse avuto il suo domicilio entro la sua giurisdizione, e ciò almeno per l’importo corrispondente alla relazione esistente tra la sostanza complessiva (mobile e immobile) soggetta all’imposta e il valore della sostanza complessiva (mobile o immobile) che sarebbe stata soggetta all’imposta qualora il defunto avesse avuto il suo domicilio entro la giurisdizione di detta autorità fiscale.

  Art. IV

1 Se l’autorità fiscale negli Stati Uniti decide che l’ereditando era cittadino degli Stati Uniti o vi aveva il suo domicilio al momento della sua morte, e se l’autorità fiscale nella Svizzera decide che l’ereditando era cittadino svizzero o aveva il suo domicilio nella Svizzera al momento della sua morte, l’autorità fiscale di ciascuno degli Stati contraenti deve computare nella sua propria imposta (calcolata senza applicare i I presente articolo) l’imposta richiesta nell’altro Stato contraente, nella misura in cui colpisce i seguenti elementi della successione soggetta all’imposizione fiscale nei due Stati (l’importo da computare non deve tuttavia superare la quota dell’imposta che colpisce gli elementi della successione di cui si tratta nello Stato tenuto ad accordare il computo):

a.
le partecipazioni, in forma di azioni o dì quote di capitale, a società costituite o organizzate secondo il diritto dell’altro Stato contraente o di una delle sue suddivisioni politiche, comprese le azioni o quote di capitale detenute da fiduciari («nominees»), sempreché il diritto di godimento («beneficial ownership») sia comprovato da documenti («scrip certificates») o in altro modo;
b.
gli averi (compresi quelli derivanti da obbligazioni, da titoli di credito, cambiali e assicurazioni), sempreché il debitore sia domiciliato nell’altro Stato o sia una società costituita od organizzata secondo il diritto di quest’altro Stato o di una delle sue suddivisioni politiche;
c.
i beni mobili in natura (compresi i biglietti di banca o la carta moneta e altre specie di moneta considerate come mezzi legati di pagamento nel luogo nella loro emissione) che si trovano effettivamente nell’altro Stato al momento della morte del defunto, e
d.
gli altri elementi della sostanza che le autorità competenti dei due Stati contraenti considerano di comune accordo come situati in quest’altro Stato.

2 Agli effetti del presente articolo, l’importo dell’imposta di ciascuno degli Stati contraenti che concerne un elemento particolare, della sostanza dovrà essere fissato soltanto dopo che siano stati eseguiti tutti i computi o riduzioni d’imposta, eccettuato il computo precisato nel presente articolo, ammissibili secondo il diritto dello Stato di cui si tratta.

3 Il computo d’imposta previsto nel presente articolo è accordato soltanto alla condizione che l’imposta, di cui deve essere concesso il computo, sia stata intieramente pagata; l’autorità competente dello Stato contraente, nel quale è riscossa tale imposta, certificherà all’autorità competente dello Stato contraente, nel quale il computo dev’essere concesso, tutte le indicazioni necessarie per l’esecuzione del presente articolo.

  Art. V

1 Le domande di computo o di rimborso d’imposta, che si fondano su disposizioni della presente convenzione, devono essere presentate entro i cinque anni susseguenti alla morte dell’ereditando.

2 Gli importi d’imposta da rimborsare o da computare non fruttano interessi.

  Art. VI

Se l’amministratore della successione o un avente diritto alla successione fa valere che i provvedimenti presi dalle autorità fiscali di uno dei due Stati contraenti hanno o avranno per effetto una doppia imposizione contraria alle disposizioni della presente convenzione, egli può sottoporre il caso a quello dei due Stati contraenti di cui l’ereditando era attinente al momento della sua morte o di cui l’avente diritto alla successione è attinente; se l’ereditando, al momento della sua morte, non era attinente di alcuno dei due Stati contraenti o se l’avente diritto alla successione non è attinente di alcuno dei due Stati contraenti, il caso può essere sottoposto a quello dei due Stati contraenti dove l’ereditando aveva il suo domicilio al momento della sua morte o nel quale l’avente diritto alla successione è domiciliato. L’autorità competente dello Stato al quale il caso è sottoposto procurerà d’accordarsi con l’autorità competente dell’altro Stato contraente allo scopo di evitare in modo equo la doppia imposizione di cui si tratta.

  Art. VII

1 Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono emanare le disposizioni esecutive necessarie all’applicazione della presente convenzione sul territorio del loro Stato.

2 Allo scopo di eseguire la presente convenzione, le autorità competenti dei due Stati possono comunicare direttamente tra loro. Qualsiasi indicazione scambiata in tal modo dev’essere tenuta segreta e potrà essere resa nota soltanto alle persone che si occupano della fissazione o della riscossione delle imposte cui si riferisce la presente convenzione.

3 Le autorità competenti degli Stati contraenti possono accordarsi per eliminare le difficoltà e i dubbi relativi all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione oppure alle relazioni tra questa convenzione e le convenzioni conchiuse dagli Stati contraenti con altri Stati.

  Art. VIII

1 La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile.

2 La presente convenzione entra in vigore il giorno in cui ha luogo lo scambio degli strumenti di ratificazione ed è applicabile alle successioni delle persone la cui morte avvenga quel giorno stesso o dopo tale, data. Essa rimane dapprima in vigore, a contare da questa data, per un periodo di cinque anni e, dopo tale periodo, per una durata illimitata, ma può essere disdetta da ciascuno dei due Stati contraenti alla fine del periodo iniziale di cinque anni o in ogni tempo dopo tale periodo, osservando un termine di almeno sei mesi; qualora la convenzione venisse in tal modo disdetta, essa cesserebbe di essere applicabile alle successioni delle persone la cui morte avvenisse il primo gennaio successivo alla scadenza del termine di disdetta di sei mesi o dopo tale data.

Fatto a Washington, in due esemplari, nelle lingue tedesca e inglese il 9 luglio 1951. I due testi sono parimente autentici.

Per il

Consiglio federale svizzero:

Per il Presidente

degli Stati Uniti d’America:

Charles Bruggmann


 RU 1952 663; FF 1951 II 597 ediz. ted. 1951 II 593 ediz. franc.


1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.2 RU 1952 661


Dean Acheson

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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 9 luglio 1951
Entrata in vigore 17 settembre 1952
Fonte RU 1952 663
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

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in vigore 17.09.1952 PDF DOC

Revisioni

17.09.1952
Convenzione del 9 luglio 1951 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria e sulle quote ereditarie
 

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Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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