672.2
Legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione1
del 22 giugno 1951 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 1
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive necessarie all’applicazione delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione Svizzera con gli Stati esteri per evitare i casi di doppia imposizione.
Art. 2
1 Il Consiglio federale può segnatamente:
- a.
- disciplinare la procedura da osservare per il rimborso delle imposte svizzere riscosse alla fonte sui redditi di capitali, garantito da una convenzione internazionale;
- b.
- prendere provvedimenti per impedire che della riduzione d’imposte alla fonte, garantita da uno Stato estero in virtù di una convenzione, fruiscano persone che secondo questa convenzione non vi hanno diritto;
- c.
- sottoporre alla giurisdizione amministrativa federale le decisioni e le ordinanze emanate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni in virtù di una convenzione e che si riferiscono alle imposte dell’altro Stato contraente, e parificarle per la loro esecuzione alle decisioni concernenti le imposte federali;
- d.1
- e.
- precisare il modo in cui debba essere eseguito il computo, garantito da una convenzione, delle imposte riscosse dall’altro Stato contraente nelle imposte dovute nella Svizzera;
- f.
- dichiarare applicabili alle infrazioni delle disposizioni esecutive le sanzioni penali previste dalle leggi fiscali della Confederazione;
- g.2
- stabilire le condizioni alle quali uno stabilimento d’impresa in Svizzera di un’impresa estera assoggettato all’imposta sull’utile ordinaria sia a livello di imposta federale diretta sia a livello di imposte cantonali e comunali può chiedere il computo globale d’imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte non recuperabili.
2 Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la competenza di emanare disposizioni di procedura.3
1 Abrogata dal n. 5 dell’all. alla L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, con effetto dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
2 Introdotta dal n. I 4 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 5517; FF 2015 6351).
Art. 2a1
Al DFF compete in particolare determinare, d’intesa con i Cantoni, la loro partecipazione ai pagamenti garantiti dalla Svizzera all’altro Stato contraente in virtù di una convenzione. Esso disciplina la procedura.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 5517; FF 2015 6351).
Art. 31
1 Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare la presente legge federale conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 18742 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.
2 Esso fissa la data dell’entrata in vigore della legge federale.
1 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
2 CS 1 168; RU 1962 848
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19514
1 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).2 RS 1013 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 5517; FF 2015 6351).4 DCF del 28 set. 1951.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021