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RS 672.2 Legge federale del 22 giugno 1951 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione

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672.2

Legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione1

del 22 giugno 1951 (Stato 1° gennaio 2020)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 172 capoverso 1 della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 1951,

decreta:

  Art. 1

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive necessarie all’applicazione delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione Svizzera con gli Stati esteri per evitare i casi di doppia imposizione.

  Art. 2

1 Il Consiglio federale può segnatamente:

a.
disciplinare la procedura da osservare per il rimborso delle imposte svizzere riscosse alla fonte sui redditi di capitali, garantito da una convenzione internazionale;
b.
prendere provvedimenti per impedire che della riduzione d’imposte alla fonte, garantita da uno Stato estero in virtù di una convenzione, fruiscano persone che secondo questa convenzione non vi hanno diritto;
c.
sottoporre alla giurisdizione amministrativa federale le decisioni e le ordinanze emanate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni in virtù di una convenzione e che si riferiscono alle imposte dell’altro Stato contraente, e parificarle per la loro esecuzione alle decisioni concernenti le imposte federali;
d.1
e.
precisare il modo in cui debba essere eseguito il computo, garantito da una convenzione, delle imposte riscosse dall’altro Stato contraente nelle imposte dovute nella Svizzera;
f.
dichiarare applicabili alle infrazioni delle disposizioni esecutive le sanzioni penali previste dalle leggi fiscali della Confederazione;
g.2
stabilire le condizioni alle quali uno stabilimento d’impresa in Svizzera di un’impresa estera assoggettato all’imposta sull’utile ordinaria sia a livello di imposta federale diretta sia a livello di imposte cantonali e comunali può chiedere il computo globale d’imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte non recuperabili.

2 Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la competenza di emanare disposizioni di procedura.3


1 Abrogata dal n. 5 dell’all. alla L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, con effetto dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
2 Introdotta dal n. I 4 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 5517; FF 2015 6351).

  Art. 2a1

Al DFF compete in particolare determinare, d’intesa con i Cantoni, la loro partecipazione ai pagamenti garantiti dalla Svizzera all’altro Stato contraente in virtù di una convenzione. Esso disciplina la procedura.


1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 5517; FF 2015 6351).

  Art. 31

1 Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare la presente legge federale conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 18742 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

2 Esso fissa la data dell’entrata in vigore della legge federale.


1 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
2 CS 1 168; RU 1962 848

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19514


 RU 1951 917


1 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).2 RS 1013 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 5517; FF 2015 6351).4 DCF del 28 set. 1951.


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 22 giugno 1951
Entrata in vigore 1 gennaio 1951
Fonte RU 1951 917
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.01.2020 PDF DOC
non più in vigore 01.12.2017 PDF DOC
non più in vigore 01.02.2013 PDF DOC
non più in vigore 01.01.1951

Revisioni

01.01.1951
Legge federale del 22 giugno 1951 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione
 

Legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (Disegno)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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