0.748.127.197.14
Traduzione1
Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Svezia
Conchiuso il 18 ottobre 1950
Approvato dall’Assemblea federale il 26 aprile 19512
Entrato in vigore il 16 maggio 1951
(Stato 13 agosto 2002)
Il Consiglio federale svizzero e il Regio Governo svedese,
considerando:
che le possibilità dell’aviazione commerciale, come mezzo di trasporto, sono considerevolmente aumentate;
che è opportuno organizzare in modo sicuro e ordinato le comunicazioni aeree regolari ed estendere per quanto possibile la cooperazione internazionale in questo campo;
che è per conseguenza necessario conchiudere tra la Svezia e la Svizzera un accordo che disciplini i trasporti aerei con l’apertura di linee regolari,
hanno a tale scopo designato i loro rappresentanti i quali, debitamente autorizzati,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
a. Le Parti contraenti s’accordano l’un l’altra, in tempo di pace, i diritti specificati nell’allegato al presente atto per l’apertura delle aviolinee internazionali definite nell’allegato stesso, che sorvolano o servono i loro territori rispettivi.
b. Ciascuna Parte contraente designa un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio delle aviolinee convenute e stabilisce la data d’apertura di dette linee.
Art. 2
a. Ciascuna Parte contraente deve, con riserva dell’articolo 6, rilasciare l’autorizzazione d’esercizio necessaria all’impresa designata dall’altra Parte contraente.
b. Tuttavia, prima di essere autorizzata ad esercitare le aviolinee convenute, l’impresa designata può essere richiesta di provare, davanti all’autorità aeronautica competente a rilasciare l’autorizzazione d’esercizio, che adempie le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da questa autorità.
Art. 3
a. Le Parti contraenti convengono che le tasse riscosse per l’utilizzazione degli aeroporti ed altre facilitazioni concesse reciprocamente alla rispettiva impresa di trasporti aerei non saranno superiori a quelle pagate, per l’utilizzazione di detti aeroporti o per altre facilitazioni, dagli aeromobili nazionali adibiti alle aviolinee internazionali del genere.
b.1 I carburanti e le parti di ricambio introdotti o presi a bordo in territorio di una delle Parti contraenti dall’impresa di trasporti aerei designata dall’altra Parte contraente o per conto di una tale impresa e destinati unicamente all’uso degli apparecchi di questa impresa, saranno esenti dal pagamento di dazi e godranno del trattamento nazionale o di quello della nazione più favorita per quanto concerne le spese d’ispezione e le altre tasse o imposte nazionali.
c. Qualsiasi aeromobile che l’impresa di trasporti aerei designata da una Parte contraente utilizza sulle aviolinee convenute, come pure i carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio, il normale equipaggiamento e le provviste di bordo che restano nell’aeromobile, saranno, sul territorio dell’altra Parte contraente, esenti da dazio, da spese d’ispezione e altre tasse o imposte nazionali, anche se sono usati o consumati dagli aeromobili o sugli aeromobili durante il sorvolo di detto territorio.
1 Nuovo testo giusta lo scambio di note del 12 agosto 1953 (RU 1953 913).
Art. 4
I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciate o convalidate da una Parte contraente e ancora valevoli saranno riconosciuti dall’altra Parte contraente per l’esercizio delle aviolinee convenute. Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere per la circolazione al disopra del suo territorio i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciate ai suoi cittadini da un altro Stato.
Art. 5
a. Le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio di una delle Parti contraenti e concernenti l’entrata o l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o i voli di questi aeromobili al disopra di detto territorio si applicheranno agli aeromobili dell’impresa dell’altra Parte contraente.
b. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una delle Parti contraenti l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi o merci, come pure quelli concernenti le modalità, l’immigrazione, il rilascio di passaporti, le formalità doganali e la quarantena, si applicheranno ai passeggeri, equipaggi o merci trasportati dagli aeromobili dell’impresa dell’altra Parte contraente quando questi aeromobili si trovano sul detto territorio.
c. I passeggeri che transitano attraverso il territorio di una delle Parti contraenti saranno sottoposti ad un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito saranno esenti da dazi, spese d’ispezione e tasse del genere.
Art. 5bis1Sicurezza dell’aviazione
1. Ciascuna Parte riafferma che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli interventi illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce in particolare conformemente alle disposizioni della «Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», firmata a Tokyo il 14 settembre 19632, della «Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata all’Aia il 16 dicembre 19703, della «Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 19714, del «Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 1971», firmato a Montreal il 24 febbraio 19885, e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.
2. A ciascuna Parte viene accordata dall’altra Parte, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.
3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19446; ciascuna Parte esige che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei suoi propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul suo territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul suo territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.
4. Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettivamente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli delle merci, degli invii postali e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.
5. In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, ciascuna Parte si adopera nei confronti dell’altra per facilitare le comunicazioni e adottano tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa minaccia di incidente.
1 Introdotto dallo scambio di note del 30 ott. 1995/10 feb. 1997 (RU 2002 2591).
2 RS 0.748.710.1
3 RS 0.748.710.2
4 RS 0.748.710.3
5 RS 0.748.710.31
6 RS 0.748.0
Art. 6
a. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare o di revocare un’autorizzazione d’esercizio all’impresa designata dall’altra Parte contraente, qualora non abbia la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di quest’impresa sono nelle mani di cittadini di una o dell’altra Parte contraente o quando l’impresa non si conforma alle leggi ed ai regolamenti di cui è cenno all’articolo 5 o non adempie gli obblighi derivanti dal presente accordo.
b. Un’impresa comune di trasporti aerei designata da una Parte contraente e costituita in conformità del capo XVI della Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 19441, è considerata aver adempiuto le condizioni della lettera a del presente articolo, se il diritto d’esercizio è stato concesso a tutti i partecipanti all’impresa conformemente a detto capo XVI, in base ad accordi speciali. In questo caso, l’impresa comune deve essere un’organizzazione d’esercizio costituita da imprese particolari di trasporti aerei, e una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di una delle imprese devono essere nelle mani di almeno una delle Parti contraenti o di suoi concittadini.
Art. 7
a. Le Parti contraenti convengono di sottoporre ad arbitrato le contestazioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo o del suo allegato che non fossero regolate mediante trattative dirette.
b. Le contestazioni saranno portate davanti al Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, costituito in virtù della Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 19441.
c. Tuttavia le Parti contraenti possono, di comune accordo, regolare le contestazioni portandole sia davanti a un tribunale arbitrale, sia davanti ad un’altra persona ed organizzazione da esse designata.
d. Le Parti contraenti s’impegnano a conformarsi alla sentenza pronunciata.
Art. 8
Il presente accordo e tutti i contratti che ad esso si riferiscono saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale istituita dalla Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 19441.
Art. 9
a. Il presente accordo sarà applicato a contare dalla data della sua firma.
Il Consiglio federale svizzero notifica al Regio Governo svedese la ratificazione dell’accordo da parte delle Camere federali svizzere e il Regio Governo svedese considererà l’accordo come definitivo a contare dalla data della notificazione del Consiglio federale svizzero.
b. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche competenti delle Parti contraenti si consulteranno di tempo in tempo per accertarsi che siano applicate le norme definite nel presente accordo e nel suo allegato e che la loro esecuzione sia soddisfacente.
c. Il presente accordo e il suo allegato dovranno essere messi in concordanza con qualsiasi accordo di carattere multilaterale che dovesse vincolare più tardi le due Parti contraenti.
d. Le autorità aeronautiche competenti delle Parti contraenti possono convenire modifiche all’allegato al presente accordo o alle tavole riprodotte qui di seguito. Le modifiche entrano in vigore dopo la loro approvazione per la via diplomatica.
e. Ciascuna Parte contraente può disdire l’accordo mediante notificazione fatta un anno prima all’altra Parte contraente.
Fatto a Berna, il 18 ottobre 1950, in doppio esemplare, nelle lingue svedese e francese, l’una e l’altra facendo parimente fede.
Per il Consiglio federale svizzero: Per il Regio Governo svedese: |
Max Petitpierre Staffan Söderblom |
Allegato
I
Le Parti contraenti convengono che:
- a.
- Le capacità di trasporto offerta dalle imprese delle Parti contraenti sarà adeguata alla richiesta del traffico.
- b.
- Le imprese delle Parti contraenti terranno conto per i tragitti comuni dei loro reciproci interessi per non pregiudicare i loro rispettivi servizi.
- c.
- Le aviolinee indicate nelle tavole qui appresso perseguiranno essenzialmente lo scopo di offrire una capacità di trasporto, che corrisponda alla richiesta di traffico tra il paese al quale appartiene l’impresa e il paese al quale il traffico è destinato.
- d.
- Le imprese delle Parti contraenti fruiscono di una possibilità eguale ed equa di esercitare, tra i territori svizzero e svedese, qualsiasi aviolinea prevista dall’accordo e dal presente allegato.
- e.
- Il diritto di imbarcare e quello di sbarcare passeggeri, invii postali e merci negli scali indicati nelle tavole qui appresso, nel traffico internazionale a destinazione o proveniente da terzi paesi saranno esercitati conformemente alle norme generali di un ordinato sviluppo, alle quali hanno sottoscritto i Governi svizzero e svedese e in modo che la capacità sia adeguata:
- 1°
- alla richiesta del traffico tra il paese di provenienza e quello di destinazione;
- 2°
- alle esigenze di un esercizio economico delle aviolinee convenute;
- 3°
- alla richiesta del traffico delle regioni sorvolate, tenuto conto delle aviolinee locali e regionali.
II
Le tariffe saranno fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto della economia dell’esercizio, di un utile normale o delle caratteristiche di ciascuna aviolinea, come la rapidità e la comodità. Sarà tenuto parimente conto delle raccomandazioni dell’Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). In mancanza di siffatte raccomandazioni, le imprese svizzere e svedesi consulteranno le imprese di trasporti aerei di terzi Stati che prestano servizio sulle stesse rotte. Gli accordi intervenuti saranno sottoposti all’approvazione delle autorità aeronautiche competenti delle Parti contraenti. Se le imprese non hanno potuto accordarsi tra di loro, le suddette autorità cercheranno di trovare una soluzione. In ultima istanza, sarà fatto capo alle procedura prevista nell’articolo 7 del presente accordo.
III
L’impresa designata da una delle Parti contraenti fruirà, nel territorio dell’altra Parte, del diritto di transito e del diritto di scalo per scopi non commerciali; essa potrà parimente utilizzare gli aeroporti e le facilitazioni complementari concesse per il traffico internazionale. Essa fruirà, inoltre, nel territorio dell’altra Parte contraente e sulle aviolinee indicate nelle tavole qui appresso, del diritto d’imbarcare e di quello di sbarcare, nel traffico internazionale dei passeggeri, invii postali e merci, alle condizioni previste dal presente allegato.
Tavola I1
Aviolinee esercitabili dall’azienda designata dalla Svizzera:
- 1.
- Scali in Svizzera – scali in Danimarca – scali in Svezia.
- 2.2
- Scali in Svizzera – scali in Germania – scali in Danimarca – scali in Svezia – scali in Finlandia.
- 3.
- Scali in Svizzera – scali in Germania – scali in Svezia e, attraverso scali intermedi – scali nell’America del Nord.
- 4.
- Scali in Svizzera – scali in Germania – scali in Svezia – scali nell’America del Nord – scali in Giappone.
L’azienda di trasporti aerei designata può, ove lo stimi conveniente, tralasciare gli scali intermedi lungo le aviolinee determinate.
Tavola II3
Aviolinee esercitabili dall’azienda designata dalla Svezia:
- 1.
- Scali in Svezia – scali in Danimarca – scali in Svizzera.
- 2.
- Scali in Svezia – scali in Danimarca – Amsterdam – scali in Germania – scali in Svizzera – Milano e/o Roma – Beirut – Damasco – Bagdad – scali in Iran.
- 3.
- Scali in Svezia – scali in Danimarca – Amsterdam – scali in Germania – scali in Svizzera – Roma – Cartum – Nairobi – scali in Sudafrica.
- 4.
- Scali in Svezia – scali in Danimarca – scali in Germania – scali in Svizzera – Roma – Beirut – Basra – Abadan – Karachi – Calcutta – Rangun –Bangkok e, attraverso scali intermedi – scali in Giappone.
- 5.
- Scali in Svezia – scali in Danimarca – scali in Germania – scali in Svizzera – Lisbona – Casablanca – Dakar o Isola del Sale – Recife – Rio de Janeiro – Montevideo – Buenos Aires – Santiago del Cile.
L’azienda di trasporti aerei designata può, ove lo stimi conveniente, tralasciare gli scali intermedi lungo le aviolinee determinate.
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Rac-colta.2 DF del 26 aprile 1951 (RU 1951 585)
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021