744.21
Legge federale sulle imprese filoviarie
(Legge sulle imprese filoviarie, LIF)1
del 29 marzo 1950 (Stato 1° gennaio 2010)
I. Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
Campo d’applicazione
1 La presente legge è applicabile alle imprese di pubblici trasporti in quanto si servano di filobus (trolleybus).
2 Per filobus, nel senso della presente legge, s’intende il veicolo che circola sulla via pubblica senza guida di rotaie e che è azionato da un motore alimentato dalla corrente di una linea di contatto. Nei casi dubbi, il Consiglio federale decide su l’applicazione della presente legge.
3 Sono riservate le disposizioni contrarie di accordi internazionali applicabili ai filobus.
Art. 2 Espropriazione
Espropriazione
Le imprese a cui è applicabile la presente legge possono esercitare il diritto d’espropriazione conformemente alla legge federale del 20 giugno 19301 sull’espropriazione.
Art. 3 Costituzione di pegni e liquidazione forzata
Costituzione di pegni e liquidazione forzata
1 Le disposizioni della legislazione federale concernenti la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e la loro liquidazione forzata sono applicabili alle imprese disciplinate dalla presente legge.
2 Il pegno comprende i fondi, gli edifici e gli impianti elettrici adibiti all’esercizio elettrico.1
1 Nuovo testo giusta il n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).
II. Concessione
Art. 41
Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale è conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori.
1 Nuovo testo giusta il n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).
2 RS 745.1
Art. 5 e 61
1 Abrogati dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).
III. Vigilanza
Art. 7
Il Dipartimento esercita la vigilanza sulle imprese filoviarie. Esso può delegare i suoi poteri ad uffici subordinati. Le autorità competenti in materia di circolazione degli autoveicoli sono chiamate a prestare il loro concorso. Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra le autorità interessate.
1 Abrogato dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 81
1 Abrogato dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).
IV. Costruzione ed esercizio
Art. 9 1. Normalizzazione tecnica
1. Normalizzazione tecnica
Dopo aver sentito i Cantoni interessati e le imprese concessionarie, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla normalizzazione tecnica dei veicoli e degli impianti.
Art. 10 2. Legislazione sugli impianti elettrici
2. Legislazione sugli impianti elettrici
La posa, la manutenzione e l’esercizio degli impianti elettrici sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione su detti impianti.
Art. 1113. Legislazione sulle ferrovie / a. Approvazione dei piani
3. Legislazione sulle ferrovie
a. Approvazione dei piani
1 Le costruzioni e gli impianti, destinati totalmente o prevalentemente alla costruzione e all’esercizio di una linea filoviaria (impianti filoviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell’autorità di vigilanza.
2 La procedura di approvazione dei piani è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie.
1 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
2 RS 742.101
Art. 11a13. Legislazione sulle ferrovie / b. Ulteriori disposizioni
b. Ulteriori disposizioni
1 Le disposizioni applicabili alle ferrovie sono parimenti applicabili alle imprese filoviarie per quanto concerne:
- a.
- la notificazione di infortuni;
- b.
- la durata del lavoro e del riposo del personale.2
2 Sono fatti salvi gli articoli 12–15.
1 Introdotto dal n. I 10 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
2 Nuovo testo giusta il n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 12 4. Legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi / a. Massima
4. Legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi
a. Massima
L’equipaggiamento tecnico dei veicoli e la circolazione sulla via pubblica sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. Sono riservate le deroghe previste dalla presente legge.
Art. 13 4. Legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi / b. Ammissione dei veicoli alla circolazione e apertura dell’esercizio
b. Ammissione dei veicoli alla circolazione e apertura dell’esercizio
1 L’ammissione dei veicoli e dei rimorchi alla circolazione, come pure l’apertura dell’esercizio sono soggetti all’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Ogni veicolo deve portare il segno distintivo dell’impresa ed un numero.
2 L’autorizzazione equivale alla licenza di circolazione ed il numero del veicolo alla targa di controllo. L’autorizzazione è notificata tanto all’impresa quanto all’autorità cantonale competente.
Art. 14 4. Legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi / c. Licenza di condurre
c. Licenza di condurre
1 Il Consiglio federale emana disposizioni su la formazione e l’esame dei conducenti di filobus.
2 La licenza di condurre è rilasciata dall’autorità cantonale competente.
3 Il rifiuto o il ritiro della licenza di condurre devono essere comunicati, con la motivazione, all’autorità di vigilanza.
V. Responsabilità ed assicurazione
Art. 15 1. Responsabilità
1. Responsabilità
1 Se col far uso di un filobus è cagionata la morte o una lesione corporale ad una persona o un danno materiale, l’impresa è responsabile conformemente alle disposizioni della legge federale del 15 marzo 19321 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. Non sono applicabili le disposizioni di detta legge concernenti la responsabilità civile in caso di cambiamento del detentore.
2 Se la morte, la lesione corporale o il danno materiale sono stati causati dall’esercizio di un impianto elettrico o dall’effetto della corrente elettrica sul veicolo, l’impresa è responsabile conformemente alle disposizioni della legge federale del 24 giugno 19022 concernente gl’impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole.
1 [CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6; RU 1962 1420 art. 99 cpv. 3. RU 1959 685 art. 107 cpv. 3]. Ora: conformemente alla LF del 19 dic. 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01).
2 RS 734.0
3 Abrogato dal n. 20 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).
Art. 16 2. Assicurazione
2. Assicurazione
1 L’impresa è tenuta a conchiudere un’assicurazione di responsabilità civile che copra i danni cagionati dal suo esercizio. Le somme assicurate non devono essere inferiori a quelle che la legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi prescrive al detentore di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di persone.
2 L’assicurazione dev’essere conchiusa presso una società d’assicurazioni autorizzata dal Consiglio federale ad esercitare la sua attività nella Svizzera o presso un istituto riconosciuto dall’autorità di vigilanza. Il contratto d’assicurazione deve essere approvato dall’autorità di vigilanza.
3 L’esercizio può essere aperto e mantenuto soltanto se i rischi sono coperti da un’assicurazione. L’assicuratore è tenuto ad avvertire l’autorità di vigilanza di qualsiasi sospensione o cessazione dell’assicurazione.
VI. Provvedimenti amministrativi e disposizioni penali
Art. 17 1. Multa disciplinare e ritiro della concessione
1. Multa disciplinare e ritiro della concessione
2 In caso d’inosservanza grave e reiterata delle prescrizioni della presente legge, delle sue disposizioni esecutive o della concessione, o qualora la concessione sia divenuta priva d’oggetto, il Dipartimento potrà ritirare la concessione senza corrispondere indennità al titolare di essa. Il Governo del Cantone sarà sentito in precedenza.
Art. 18 2. Delitti e contravvenzioni
2. Delitti e contravvenzioni
1 Sono applicabili le disposizioni penali della legge federale del 15 marzo 19321 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, ad eccezione di quelle concernenti la circolazione senza licenza e la targa di controllo.
2 Si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie, in particolare le disposizioni penali, concernenti l’inidoneità a prestare servizio.3
1 [CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6; RU 1962 1420 art. 99 cpv. 3. RU 1959 685 art. 107 cpv. 3]. Ora: sono applicabili le disposizioni penali della LF del 19 dic. 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01).
2 RS 742.101
3 Introdotto dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).
Art. 18a13. Tasse
3. Tasse
Il Consiglio federale fissa le tasse da riscuotere per l’applicazione della presente legge.
1 Introdotto dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).
VII. Disposizioni transitorie e finali
Art. 19 Disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie
1 La presente legge è parimente applicabile alle imprese filoviarie la cui concessione è anteriore alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni concernenti la concessione saranno, nel termine di tre anni, adeguate nel modo richiesto alle nuove prescrizioni legali.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a quando una legge li disciplinerà, i provvedimenti riconosciuti necessari in conseguenza di novità tecniche nel campo dei trasporti per filobus.
Art. 19a1Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 1999
Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 1999
1 Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono giudicate secondo il nuovo diritto procedurale.
2 Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.
1 Introdotto dal n. I 10 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
Art. 20 Entrata in vigore ed esecuzione
Entrata in vigore ed esecuzione
Il Consiglio federale fissa l’entrata in vigore della presente legge e prende i provvedimenti per la sua esecuzione. Esso chiede in precedenza il parere delle autorità competenti in materia di circolazione degli autoveicoli e delle imprese concessionarie.
Data dell’entrata in vigore: 20 luglio 19515
1 Introdotto dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).2 [CS 1 3; RU 1958 375, 1973 429, 1985 1026]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 81, 82, 87, 92, 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).3 Nuovo testo giusta il n. 20 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).4 FF 1949 7135 DCF del 6 lug. 1951 (RU 1951 690).
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019