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RS 0.192.110.3 Accordo generale del 2 settembre 1949 concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa

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0.192.110.3

Traduzione

Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa

Conchiuso a Parigi il 2 settembre 1949

Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 19651

Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1965

Entrato in vigore per la Svizzera il 29 novembre 1965

(Stato 10 agosto 2012)

I Governi del Regno di Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, del Regno di Grecia, della Repubblica Irlandese, della Repubblica Italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia, della Repubblica Turca e del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord;

considerato che secondo l’articolo 40, paragrafo a dello Statuto del Consiglio d’Europa2, il Consiglio d’Europa, i rappresentanti dei Membri e la Segreteria godono, nei territori dei Membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’esercizio del loro ufficio;

considerato che secondo il paragrafo b dell’articolo citato, i Membri del Consiglio si sono obbligati a conchiudere un Accordo inteso a dare piena attuazione alle disposizioni del detto paragrafo;

considerato che il Comitato dei Ministri ha risolto di raccomandare ai governi dei Membri l’approvazione delle disposizioni seguenti;

hanno convenuto:

  Titolo I Personalità – capacità

  Art. 1

Il Consiglio d’Europa ha la personalità giuridica. Esso ha la capacità di contrattare, acquistare e alienare beni immobili e mobili e di stare in giudizio.

Il Segretario Generale prende in nome del Consiglio i provvedimenti necessari a tale scopo.

  Art. 2

Il Segretario Generale collabora in ogni tempo con le autorità competenti dei Membri per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare la osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare ogni impiego abusivo dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolezze menzionate nel presente Accordo.


  Titolo II Beni, fondi e averi

  Art. 3

Il Consiglio, i suoi beni e averi, quale che ne sia la sede o il possessore, godono dell’immunità da giurisdizione, in quanto il Comitato dei Ministri non vi abbia rinunciato espressamente in casi singoli. È nondimeno inteso che la rinuncia non può essere allargata a provvedimenti coercitivi o esecutivi.

  Art. 4

Le stanze e gli edifici del Consiglio sono inviolabili. I suoi beni e averi, ovunque si trovino e qualunque ne sia il possessore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di coercizione amministrativa o giudiziaria.

  Art. 5

L’archivio del Consiglio e, in generale, ogni documento che gli appartiene o è da esso posseduto sono inviolabili ovunque si trovino.

  Art. 6

Senz’essere astretto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziari:

a.
il Consiglio può possedere divise d’ogni sorta e avere conti in qualunque moneta;
b.
il Consiglio può trasferire liberamente i suoi fondi da un paese a un altro o nell’interno d’ogni paese, e convertire in qualsiasi moneta ogni divisa che possiede;
c.
nell’esercizio dei diritti concessigli in virtù delle lettere a e b, il Consiglio di Europa terrà conto di tutte le osservazioni che gli fossero fatte dal governo di qualsiasi Membro, in quanto stimi possano essere considerate senza pregiudizio dei suoi interessi.
  Art. 7

Il Consiglio, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti:

a.
da ogni imposta diretta; tuttavia, il Consiglio non domanderà l’esenzione da imposte, tasse o diritti corrispondenti alla pura rimunerazione di servizi di pubblica utilità;
b.
da ogni diritto doganale, proibizione e restrizione d’importazione e di esportazione per le cose destinate al suo uso ufficiale; le cose In tal modo importate in franchigia non saranno vendute sul territorio del paese nel quale saranno state introdotte, se non nelle condizioni accordate dal governo di tale paese;
c.
da ogni diritto doganale, proibizione e restrizione d’importazione e di esportazione per le sue pubblicazioni.

  Titolo III Comunicazione

  Art. 8

Il Comitato dei Ministri e il Segretario Generale godono sul territorio di ciascun Membro, per le loro comunicazioni ufficiali, un trattamento almeno favorevole quanto quello accordato da questo Membro alla missione diplomatica di ogni altro governo.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali del Comitato dei Ministri e della Segreteria non potranno essere sottoposte a censura.


  Titolo IV Rappresentanti al Comitato dei Ministri

  Art. 9

I rappresentanti al Comitato dei Ministri godono, nell’esercizio del loro ufficio e nei viaggi al o dal luogo dell’adunanza, i privilegi e le immunità seguenti:

a.
immunità da arresto o detenzione e da sequestro del bagaglio personale e, quanto agli atti da essi compiuti ufficialmente come tali, comprese le parole e gli scritti, immunità da ogni giurisdizione;
b.
inviolabilità d’ogni carta e documento;
c.
diritto di valersi della crittografia e di ricevere documenti o corrispondenza mediante corrieri o valigie sigillate;
d.
esenzione per sé e i loro coniugi da ogni provvedimento restrittivo circa l’immigrazione, da ogni forma di registrazione degli stranieri, nei paesi da essi visitati o traversati nell’esercizio del loro ufficio;
e.
agevolezze quanto alle restrizioni monetarie e di cambio, uguali a quelle concesse ai membri delle missioni diplomatiche di grado equiparabile;
f.
immunità e agevolezze quanto al bagaglio personale, uguali a quelle concesse ai membri delle missioni diplomatiche di grado equiparabile.
  Art. 10

Per assicurare ai rappresentanti del Comitato dei Ministri intera libertà di parola e indipendenza nell’adempimento dei loro ufficio, l’immunità da giurisdizione quanto alle parole, agli scritti o agli atti da essi emanati nell’adempimento del loro ufficio continuerà a essere loro accordata anche dopo la cessazione del loro mandato.

  Art. 11

I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei Membri, non per loro utilità personale, ma per assicurare piena indipendenza all’esercizio del loro ufficio per quanto concerne il Comitato dei Ministri. Conseguentemente, un Membro non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l’immunità del suo rappresentante in tutti i casi dove, a suo parere, la stessa impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.

  Art. 12

a. Le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 non sono opponibili alle autorità dello Stato di cui la persona è cittadina oppure è o è stata rappresentante;

b. è rappresentante secondo gli articoli 9, 10, 11 e 12a, ogni rappresentante, delegato aggiunto, consigliere, perito tecnico e segretario di delegazione.


  Titolo V Rappresentanti all’Assemblea Consultiva

  Art. 13

Nessuna restrizione amministrativa o d’altra natura può essere apportata al libero spostamento dei rappresentanti dell’Assemblea Consultiva, e dei loro supplenti, che si recano al luogo d’adunanza della stessa o ne tornano.

I rappresentanti e i loro supplenti ricevono in materia doganale e di controllo dei cambi:

a.
dal loro governo, le medesime agevolezze riconosciute agli alti funzionari, che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;
b.
dai governi degli altri Membri, le medesime agevolezze riconosciute ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
  Art. 14

I rappresentanti dell’Assemblea Consultiva e i loro supplenti non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a cagione delle opinioni o dei voti da loro emessi nell’esercizio dei loro uffici.

  Art. 15

Durante le sessioni dell’Assemblea Consultiva, i rappresentanti alla stessa e i loro supplenti, siano o no parlamentari, godono:

a.
sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;
b.
sul territorio d’ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni perseguimento giudiziario.

L’immunità li copre parimente allorché si recano al luogo d’adunanza dell’Assemblea Consultiva oppure ne tornano. Essa non può essere fatta valere in caso di flagrante delitto né porre ostacolo al diritto dell’Assemblea di levare l’immunità d’un rappresentante o d’un supplente.


  Titolo VI Agenti del Consiglio

  Art. 16

Oltre che dei privilegi e immunità previsti nell’articolo 18, il Segretario Generale e il Segretario Generale aggiunto, così per sé, come per il loro coniuge e figli minorenni, godono dei privilegi, delle immunità, esenzioni e agevolezze accordati secondo il diritto internazionale agli inviati diplomatici.

  Art. 17

Il Segretario Generale determinerà le categorie degli agenti ai quali si applicano, interamente o in parte, le disposizioni dell’articolo 18. Egli le comunicherà ai governi di ciascun Membro. I nomi degli agenti compresi nelle stesse saranno comunicati periodicamente ai governi dei Membri.

  Art. 18

Gli agenti del Consiglio d’Europa:

a.
godono dell’immunità da giurisdizione per gli atti, parole e scritti compresi, da essi compiti ufficialmente come tali e nel limite delle loro competenze;
b.
sono esenti da ogni imposta su gli stipendi ed emolumenti pagati dal Consiglio d’Europa;
c.
non sono soggetti, del pari che i loro coniugi e congiunti viventi a loro carico, alle disposizioni limitanti l’immigrazione, né alle forme di registrazione degli stranieri;
d.
godono, quanto alle agevolezze di cambio, dei privilegi concessi ai funzionari di grado equiparabile delle missioni diplomatiche accreditate presso il governo interessato;
e.
godono, come anche i loro coniugi e congiunti viventi a loro carico, delle agevolezze di rimpatrio concesse agli inviati diplomatici in tempo di crisi internazionale;
f.
godono del diritto d’importare in franchigia la mobilia e le masserizie loro in occasione del primo entrare in ufficio nel paese interessato e di riesportarle in franchigia nel loro paese di domicilio al cessare del loro ufficio.
  Art. 19

I privilegi, le immunità e le agevolezze sono concesse agli agenti nell’interesse del Consiglio, non a vantaggio personale. Il Segretario Generale può e deve levare l’immunità concessa a un agente in tutti i casi nei quali, a suo parere, essa impedisca l’esercizio normale di un’azione giudiziale e possa essere levata senza recare pregiudizio agli interessi del Consiglio. Rispetto al Segretario Generale e al Segretario Generale aggiunto, la competenza a levare le immunità spetta al Comitato dei Ministri.


  Titolo VII Accordi completivi

  Art. 20

Il Consiglio può conchiudere con uno, o parecchi Membri, degli accordi completivi per adeguare le disposizioni del presente Accordo Generale quanto agli stessi.


  Titolo VIII Controversie

  Art. 21

Ogni controversia tra il Consiglio e i privati circa forniture, lavori o acquisti d’immobili per conto del Consiglio è sottoposta a un arbitrato amministrativo i cui modi sono stabiliti per decreto del Segretario Generale, approvato dal Comitato dei Ministri.


  Titolo IX Disposizioni finali

  Art. 22

Il presente Accordo sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. L’Accordo entrerà in vigore dopo il deposito dello strumento di ratificazione da parte di sette firmatari.

Tuttavia, nell’attesa dell’entrata in vigore dell’Accordo secondo le condizioni previste nel precedente paragrafo, i firmatari convengono, per evitare ogni ritardo nel buon andamento dei Consiglio, d’applicarlo temporaneamente a contare dalla firma, conformemente alle regole costituzionali di ciascuno.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo Generale.

Fatto a Parigi, il 2 settembre 1949, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia, certificata conforme, a tutti i governi firmatari.

(Seguono le firme)


  Campo d’applicazione il 10 agosto 20123 

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

  4 giugno

1998 A

  4 giugno

1998

Andorra

24 novembre

1998 A

24 novembre

1998

Armenia

25 giugno

2001 A

25 giugno

2001

Austria

  9 maggio

1957 A

  9 maggio

1957

Azerbaigian

16 gennaio

2002 A

16 gennaio

2002

Belgio

  5 aprile

1951

10 settembre

1952

Bosnia e Erzegovina

  3 ottobre

2003 A

  3 ottobre

2003

Bulgaria

  7 maggio

1992 A

  7 maggio

1992

Ceca, Repubblica

28 aprile

1995 A

28 aprile

1995

Cipro

30 novembre

1967 A

30 novembre

1967

Croazia

11 ottobre

1997 A

11 ottobre

1997

Danimarca

  2 settembre

1953

  2 settembre

1953

Estonia

11 gennaio

1995 A

11 gennaio

1995

Finlandia

16 novembre

1989 A

16 novembre

1989

Francia

10 marzo

1978

10 marzo

1978

Georgia

25 maggio

2000 A

25 maggio

2000

Germania

10 settembre

1954 A

11 luglio

1956

Grecia

17 novembre

1953

17 novembre

1953

Irlanda

21 settembre

1967

21 settembre

1967

Islanda

11 marzo

1955 A

11 luglio

1956

Italia

  7 febbraio

1952

10 settembre

1952

Lettonia

15 gennaio

1998 A

15 gennaio

1998

Liechtenstein

16 maggio

1979 A

16 maggio

1979

Lituania

22 luglio

1998 A

22 luglio

1998

Lussemburgo

10 settembre

1952

10 settembre

1952

Macedonia

10 aprile

1997 A

10 aprile

1997

Malta

22 gennaio

1969 A

22 gennaio

1969

Moldova

  2 ottobre

1997 A

  2 ottobre

1997

Monaco

30 novembre

2005 A

30 novembre

2005

Montenegro

11 luglio

2008 A

11 luglio

2008

Norvegia

1° dicembre

1949

10 settembre

1952

Paesi Bassi

18 marzo

1950

10 settembre

1952

Polonia

16 marzo

1993 A

16 marzo

1993

Portogallo

  6 luglio

1982 A

  6 luglio

1982

Regno Unito

25 settembre

1950

10 settembre

1952

Romania

  4 ottobre

1994 A

  4 ottobre

1994

Russia

28 febbraio

1996 A

28 febbraio

1996

San Marino

22 marzo

1989 A

22 marzo

1989

Serbia

26 aprile

2005 A

26 aprile

2005

Slovacchia

  5 dicembre

1996 A

  5 dicembre

1996

Slovenia

  8 novembre

1994 A

  8 novembre

1994

Spagna

23 giugno

1982 A

23 giugno

1982

Svezia

25 settembre

1950

10 settembre

1952

Svizzera

29 novembre

1965 A

29 novembre

1965

Turchia

  7 gennaio

1960

  7 gennaio

1960

Ucraina

  6 novembre

1996 A

  6 novembre

1996

Ungheria

  6 novembre

1990 A

  6 novembre

1990


RU 1966 797


1 RU 1966 795
2 RS 0.192.030
3 RU 1966 797, 1968 1486, 1971 1344, 1982 1935, 1990 533, 1994 1085, 2004 1125 e 2006 3253 e 2012 4495. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 2 settembre 1949
Entrata in vigore 29 novembre 1965
Fonte RU 1966 797
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 10.08.2012 PDF DOC
non più in vigore 22.06.2006 PDF DOC
non più in vigore 28.11.2003 PDF DOC
non più in vigore 15.03.1994
non più in vigore 01.04.1990
non più in vigore 01.11.1982
non più in vigore 15.07.1971
non più in vigore 01.10.1968
non più in vigore 29.11.1965

Revisioni

29.11.1965
Accordo generale del 2 settembre 1949 concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
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