0.192.120.281.1
Convenzione di esecuzione del 21 settembre 1948 dell’accordo conchiuso tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione mondiale della sanità per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera
Citazioni
Il presente atto è citato nei testi seguenti:1)
Numero RS | Atto | Citato in |
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0.192.120.241 | Scambio di lettere del 30 gennaio/25 febbraio 1969 tra il Dipartimento politico federale e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura su i privilegi e le immunità dell’UNESCO in Svizzera |
0.192.120.241 Scambio di lettere del 30 gennaio/25 febbraio 1969 tra il Dipartimento politico federale e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura su i privilegi e le immunità dell’UNESCO in Svizzera Entrato in vigore il 1o gennaio 1969
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0.192.120.281 | Accordo del 21 agosto 1948 tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione mondiale della sanità per determinare lo Statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera |
Art. 18 Esenzioni e agevolazioni concesse ai funzionari non svizzeri
Art. 26 Esecuzione dell'accordo da parte della Svizzera Art. 27 Giurisdizioni Art. 30 Convenzione di esecuzione |
1) Questo elenco contiene solo rinvii che sono indicati in una nota a piè di pagina con il corrispondente numero RS.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 19.01.2021