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0.192.120.281.1

Convenzione di esecuzione del 21 settembre 1948 dell’accordo conchiuso tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione mondiale della sanità per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera

Citazioni

Il presente atto è citato nei testi seguenti:1)

Numero RS Atto Citato in
0.192.120.241 Scambio di lettere del 30 gennaio/25 febbraio 1969 tra il Dipartimento politico federale e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura su i privilegi e le immunità dell’UNESCO in Svizzera 0.192.120.241 Scambio di lettere del 30 gennaio/25 febbraio 1969 tra il Dipartimento politico federale e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura su i privilegi e le immunità dell’UNESCO in Svizzera Entrato in vigore il 1o gennaio 1969
0.192.120.281 Accordo del 21 agosto 1948 tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione mondiale della sanità per determinare lo Statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera Art. 18 Esenzioni e agevolazioni concesse ai funzionari non svizzeri
Art. 26 Esecuzione dell'accordo da parte della Svizzera
Art. 27 Giurisdizioni
Art. 30 Convenzione di esecuzione

1) Questo elenco contiene solo rinvii che sono indicati in una nota a piè di pagina con il corrispondente numero RS.

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 19.01.2021

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