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RS 0.748.127.193.72 Accordo provvisorio del 26 maggio 1948 concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Grecia

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0.748.127.193.72

Traduzione1

Accordo Provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Grecia

Conchiuso il 26 maggio 1948
Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile 19512
Entrata in vigore il 26 maggio 1948

Il Consiglio federale svizzero e il Governo Reale di Grecia,

animati dal desiderio di conchiudere un accordo concernente l’organizzazione di comunicazioni aeree regolari tra la Svizzera e la Grecia, hanno, a tale scopo, designato i loro plenipotenziari i quali hanno convenuto le disposizioni seguenti:

  Art. 1

Le Parti Contraenti s’accordano l’un l’altra, in tempo di pace, i diritti specificati nell’allegato al presente atto per l’apertura di aviolinee civili internazionali e l’introduzione di servizi definiti nell’allegato stesso.

Detti servizi potranno essere inaugurati immediatamente o ad una data ulteriore, a scelta della Parte Contraente alla quale tali diritti sono accordati.

  Art. 2

a. Ciascuno dei servizi aerei cosi definiti sarà messo in efficienza non appena la Parte Contraente la quale, in virtù dell’articolo 1, ha il diritto di designare una o più aziende di trasporti aerei per l’esercizio delle aviolinee di cui si tratta, avrà proceduto a detta designazione.

La Parte Contraente che avrà accordato tale diritto dovrà, con riserva della lettera b del presente articolo e dell’articolo 6 qui appresso, rilasciare senz’indugio l’autoriz-zazione d’esercizio necessaria all’azienda o alle aziende interessate.

b. L’azienda o le aziende cosi designate potranno essere richieste, prima di essere autorizzate ad esercitare le aviolinee definite nel presente accordo, a provare la loro idoneità alle autorità aeronautiche competenti dell’altra Parte Contraente, conformemente alle leggi ed ai regolamenti vigenti in quest’ultimo paese sull’esercizio dei servizi aerei civili internazionali da parte di aziende commerciali di trasporti aerei.

Nelle regioni occupate militarmente o destinate all’occupazione militare, l’introduzione di tali servizi sarà sottoposta all’approvazione delle autorità militari competenti.

  Art. 3

Per evitare qualsiasi discriminazione e garantire la parità di trattamento, è convenuto che:

a.
Ciascuna Parte Contraente potrà riscuotere o permettere che siano riscosse tasse eque e ragionevoli per l’utilizzazione degli aeroporti ed altri impianti. Le Parti Contraenti convengono tuttavia che dette tasse non saranno superiori a quelle pagate per l’utilizzazione di tali aeroporti ed impianti dagli aeromobili nazionali adibiti alle aviolinee internazionali del genere.
b.
I carburanti, i lubrificanti e i pezzi di ricambio introdotti nel territorio di una delle Parti Contraenti da un’azienda di trasporti aerei designata dall’altra Parte Contraente o per conto di una tale azienda e destinati esclusivamente all’uso degli aeromobili di quest’ultima, godranno del trattamento nazionale o di quello della nazione più favorita per quanto concerne l’imposizione di dazi, le spese d’ispezione ed altre imposte e tasse nazionali applicate dalla Parte Contraente sul territorio della quale è avvenuta l’importazione.
c.
Gli aeromobili utilizzati dalle aziende designate da una Parte Contraente sulle aviolinee che formano oggetto del presente accordo, come pure i carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, il normale equipaggiamento e le provviste di bordo che restano nell’aeromobile, saranno, sul territorio dell’altra Parte Contraente, esenti da tasse doganali, da spese d’ispezione o altre tasse del genere, anche se detti approvvigionamenti sono usati o consumati dagli aeromobili o sugli aeromobili lungo il sorvolo di detto territorio.
d.
Gli approvvigionamenti indicati alla lettera c del presente articolo e al beneficio dell’esenzione sopra specificata, potranno essere scaricati soltanto con l’appro-vazione delle autorità doganali dell’altra Parte Contraente. Essi resteranno soggetti al controllo doganale dell’altra Parte Contraente fino al momento della loro eventuale riesportazione.
  Art. 4

I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciate o convalidate da una Parte Contraente e ancora valevoli, saranno riconosciuti dall’altra Parte Contraente per l’esercizio dei servizi definiti nell’allegato, Ciascuna Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere per la circolazione al disopra del suo territorio i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciate ai suoi cittadini da un altro Stato.

  Art. 5

a. Le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio di una delle Parti Contraenti e concernenti l’entrata o l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o che disciplinano l’esercizio e la navigazione di questi aeromobili quando si trovano entro i confini di detto territorio, si applicheranno agli aeromobili della azienda o delle aziende di trasporti aerei dell’altra Parte Contraente.

b. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una delle Parti Contraenti l’entrata, il soggiorno e l’uscita di passeggeri, equipaggi o merci, come quelli concernenti le modalità di congedo, l’immigrazione, il rilascio di passaporti, le formalità doganali e la quarantena, si applicheranno ai passeggeri, equipaggi o merci trasportati dagli aeromobili dell’altra Parte Contraente quando questi aeromobili si trovano sul detto territorio.

  Art. 6

Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare un’autorizzazione d’esercizio ad un’azienda designata dall’altra Parte Contraente o di revocarla qualora non abbia la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di questa azienda sono nelle mani di cittadini di quest’ultima Parte Contraente o quando l’azienda non si conforma alle leggi ed ai regolamenti di cui all’articolo 5 che precede o non adempie gli obblighi derivanti dal presente accordo.

  Art. 7

Il presente accordo e tutti i contratti che ad esso si riferiscono, saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale istituita dalla Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 19441.


1 RS 0.748.0

  Art. 8

In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche competenti delle Parti Contraenti si consulteranno di tanto in tanto per accertarsi che siano applicate le norme definite nel presente accordo e nel suo allegato e che la loro esecuzione sia soddisfacente.

  Art. 9

Qualora una delle Parti Contraenti reputi opportuno modificare una disposizione dell’allegato al presente accordo, le competenti autorità aeronautiche delle Parti Contraenti potranno, mediante intesa diretta tra di esse, procedere a tale modifica.

  Art. 10

Le contestazioni tra le Parti Contraenti concernenti l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo o del suo allegato che non potessero essere regolate mediante trattative dirette, saranno portate davanti al Consiglio dell’Organizzazione della Navigazione aerea civile internazionale, conformemente all’articolo 84 della Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 19441. Tuttavia, le Parti Contraenti possono, di comune accordo, regolare le contestazioni portandole sia davanti a un tribunale arbitrale, sia davanti ad un’altra persona o organismo da esse designato.

Le Parti Contraenti s’impegnano a conformarsi alla sentenza pronunciata.


1 RS 0.748.0

  Art. 11

Qualora per le due Parti Contraenti dovesse entrare in vigore una convenzione di carattere multilaterale concernente la navigazione aerea internazionale, il presente accordo ed il suo allegato dovrebbero essere messi in concordanza con detta convenzione.

  Art. 12

Ciascuna Parte Contraente potrà, in ogni tempo, notificare all’altra Parte Contraente la sua intenzione di disdire il presente accordo. Tale disdetta avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notificazione dell’altra Parte Contraente, purchè tale notificazione non sia revocata, di comune accordo, prima dello spirare di detto termine.

  Art. 13

Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma.

Il Governo Reale di Grecia comunicherà al Consiglio federale svizzero la ratificazione del presente accordo da parte del Parlamento Ellenico e il Consiglio federale svizzero considererà questo accordo come definitivo a contare dalla data di tale comunicazione.

In fede di che, i plenipotenziari a ciò debitamente autorizzati dal loro Governo rispettivo, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto ad Atene, il 26 maggio 1948, in doppio esemplare, nelle lingue greca e fran- cese, l’una e l’altra facendo parimente fede.

Per il

Consiglio federale svizzero:

Per il Governo

Reale di Grecia:

C. Stucki


  Allegato

I

L’azienda o le aziende greche di trasporti aerei autorizzate in virtù del presente accordo fruiranno del diritto di sorvolare il territorio svizzero e di farvi scalo per scopi non commerciali, come pure del diritto d’imbarcare di quello di sbarcare, nel traffico internazionale dei passeggeri, merci ed invii postali sulle rotte seguenti:

Atene – Svizzera (in volo diretto o per scali intermedi) ed oltre, e viceversa.

II

L’azienda o le aziende svizzere di trasporti aerei autorizzate in virtù del presente accordo fruiranno del diritto di sorvolare il territorio greco e di farvi scalo per scopi non commerciali, come pure del diritto d’imbarcare e di quello di sbarcare, nel traffico internazionale dei passeggeri, merci ed invii postali sulle rotte seguenti:

Svizzera – Atene (in volo diretto o per scali intermedi) e oltre, e viceversa.

III

In previsione dell’organizzazione e dell’esercizio dei servizi che formano oggetto del presente accordo e del suo allegato, resta inteso tra le Parti Contraenti:

1.
Che è desiderabile promuovere e favorire la massima diffusione dei vantaggi che il benessere generale trae dai viaggi aerei effettuati alle più basse tariffe compatibili con sani principi economici, e incoraggiare i viaggi aerei internazionali come mezzo per facilitare l’intesa amichevole tra i popoli, rafforzandone la comune buona volontà, e per garantire in pari tempo i numerosi vantaggi indiretti di questo nuovo modo di trasporto per la prosperità comune dei due Paesi.
2.
Che i servizi aerei previsti dovranno rispondere ai bisogni del pubblico in materia di trasporti aerei.
3.
Che per le aziende delle Parti Contraenti dovrà esistere un’equa ed uguale possibilità di eseguire i trasporti tra i loro rispettivi territori lungo le rotte che formano oggetto del presente accordo e del suo allegato.
4.
Che nell’esercizio dei servizi a lungo corso definiti nel presente allegato, le aziende delle Parti Contraenti dovranno tener conto sulle rotte comuni dei loro reciproci interessi per non pregiudicare indebitamente i loro rispettivi servizi.
5.
Che i servizi aerei previsti avranno innanzittutto lo scopo di offrire una capacità di trasporto pari alla richiesta di traffico tra il Paese cui appartengono le aziende ed i Paesi ai quali il traffico è diretto.

IV

Il diritto d’imbarcare ed il diritto di sbarcare lungo le rotte definite nel presente allegato del traffico internazionale a destinazione di terzi paesi o in provenienza da essi saranno esercitati conformemente alle norme generali di un ordinato sviluppo affermate dalle Parti Contraenti e in condizioni tali che la capacità sia adeguata:

1.
Alla richiesta di traffico tra il paese di provenienza ed i paesi di destinazione;
2.
Alle esigenze di un economico esercizio dei servizi a lungo corso;
3.
Alla richiesta di traffico esistente nelle regioni sorvolate, tenuto conto dei servizi locali e regionali;
4.
Qualora l’azienda o le aziende d’una Parte Contraente fossero provvisoriamente impedite, in seguito alle difficoltà derivanti dalla guerra, di immediatamente approfittare dei vantaggi di cui al numero III del presente allegato, la situazione sarebbe nuovamente esaminata dalle Parti Contraenti non appena l’azienda o le aziende sopra indicate saranno in grado di dare progressivamente il loro contributo all’esercizio dei servizi aerei.

RU 1949 525; FF 1949 II 841 ediz. franc. 1949 II 849 ediz. ted.


1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.2 Art. 1° del DF del 26 aprile 1951 (RU 1951 585)


C. Tsaldaris

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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 26 maggio 1948
Entrata in vigore 26 maggio 1948
Fonte RU 1949 525
Cronologia Cronologia
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Strumento

Confronto di lingue


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in vigore 26.05.1948 PDF DOC

Revisioni

26.05.1948
Accordo provvisorio del 26 maggio 1948 concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Grecia
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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