0.142.113.495
Traduzione1
Accordo relativo all’immigrazione e al domicilio in Francia di agricoltori svizzeri
Conchiuso il 1° agosto 1946
Entrato in vigore il 1° agosto 1946
Il Consiglio federale svizzero e il Governo provvisorio della Repubblica francese, desiderosi di regolare nello spirito della migliore amichevole intesa le questioni che risultano dal domicilio in Francia di famiglie dì agricoltori svizzeri, hanno preso di comune accordo le seguenti disposizioni:
Art. 1
Il Consiglio federale svizzero e il Governo provvisorio della Repubblica francese accorderanno ogni agevolazione ai cittadini svizzeri che intendono recarsi in Francia e stabilirvisi come agricoltori per proprio conto, affittuari o mezzadri, in particolare rilasciando loro in tempo utile i passaporti e i visti necessari per la visita dei luoghi e per la loro definitiva partenza per la Francia. Queste disposizioni si applicheranno anche ai membri delle loro famiglie.
Art. 2
Il Governo provvisorio della Repubblica francese agevolerà parimente, da un lato, il rilascio dell’autorizzazione prevista nell’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 2 novembre 1945 relativa alle condizioni d’entrata e di soggiorno degli stranieri in Francia e, d’altro lato, la conclusione dei contratti da parte degli interessati come pure la loro sistemazione nelle nuove sedi.
Art. 3
Il Governo provvisorio della Repubblica francese farà sapere alle autorità federali in quali regioni dei territorio francese intende favorire il domicilio di agricoltori svizzeri e delle loro famiglie.
Se il Governo provvisorio della Repubblica francese reputa che il domicilio di agricoltori per proprio conto, di affittuari o di mezzadri stranieri in determinate zone o in determinate località, presenta inconvenienti per l’economia nazionale, ne darà previo avviso alle autorità federali.
D’altra parte, le autorità svizzere renderanno noto alle autorità francesi in quali regioni dei territorio francese esse si propongono di favorire più particolarmente il collocamento di agricoltori svizzeri.
Il Governo provvisorio della Repubblica francese faciliterà ai cittadini svizzeri ed alle loro famiglie, cui si applicano le disposizioni del presente accordo, il conseguimento dell’autorizzazione che permette loro di esercitare la loro professione di agricoltori. Rimangono impregiudicate le riserve che possono risultare dall’articolo 2 e dal capoverso 2 dei presente articolo, come pure dall’applicazione delle norme amministrative generali concernenti il soggiorno degli stranieri in Francia.
Art. 4
Le autorità svizzere autorizzeranno gli agricoltori svizzeri che emigrano in Francia ad esportare le loro masserizie, le loro macchine e i loro attrezzi agricoli, le loro sementi ed ogni altro materiale ausiliario che loro occorra per la coltura del fondo, come pure il loro bestiame grosso e minuto.
Il Governo provvisorio della Repubblica francese faciliterà con ogni provvedimento adeguato l’eventuale introduzione in Francia, da parte degli agricoltori svizzeri indicati nel capoverso precedente, delle loro masserizie, delle loro macchine, dei loro attrezzi agricoli, delle loro sementi e d’ogni altro materiale ausiliario che loro occorra per la cultura del fondo, come pure del loro bestiame grosso e minuto.
Art. 5
Le disposizioni dell’articolo 4 potranno essere applicabili alle macchine ed agli attrezzi agricoli, al bestiame grosso e minuto, come pure alle sementi e ad ogni altro materiale ausiliario necessario alla cultura del fondo che, posteriormente al loro domicilio, fossero riconosciuti necessari agli agricoltori, in base ad un parere del Ministero dell’agricoltura francese, per completare l’inventario della loro azienda, per rinnovarlo o per aumentarlo in caso di ingrandimento dei fondo coltivato.
Art. 6
Gli agricoltori svizzeri che emigrano in Francia e i membri delle loro famiglie dovranno essere muniti di un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia riconosciuto dalle autorità francesi.
Art. 7
Il bestiame grosso e minuto introdotto in Francia dagli agricoltori svizzeri sarà sottoposto ad una visita sanitaria al momento della sua entrata in territorio francese.
Art. 8
Ove occorra, i due Governi conchiuderanno accordi speciali per facilitare il trasferimento dei fondi necessari ai cittadini svizzeri indicati nell’articolo 1 che avranno acquistato un immobile in Francia, o che, come affittuari o mezzadri, avranno bisogno di pagare il loro acquisto immobiliare e di costituire il loro capitale d’esercizio.
Il Governo francese interporrà i suoi buoni offici per la conclusione, sotto il suo controllo, di accordi intesi a permettere agli agricoltori svizzeri in Francia di ottenere prestiti agricoli a breve e media scadenza.
Art. 9
Il presente accordo entrerà in vigore il 1° agosto 1946 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1947.
Esse sarà rinnovato tacitamente d’anno in anno, salvo disdetta di una delle due Parti Contraenti.
La disdetta deve essere notificata sei mesi prima della scadenza di ogni termine.
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Parigi, in due esemplari, il I’ agosto 1946.
C. Burckhardt |
CS 11 608
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
|
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019