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RS 0.818.61 Convenzione internazionale del 10 febbraio 1937 concernente il trasporto dei cadaveri

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0.818.61

Traduzione1

Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri

Conchiusa il 10 febbraio 1937
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 21 settembre 1939

Entrata in vigore per la Svizzera il 19 gennaio 1940

(Stato 24 maggio 2005)

Animati dal desiderio di evitare gli inconvenienti causati dalle differenze esistenti fra i diversi regolamenti relativi al trasporto dei cadaveri e tenuto conto dell’opportunità di creare in questo campo un regolamento uniforme i Governi firmatari dichiarano di impegnarsi ad ammettere l’entrata o il passaggio in transito, sui loro rispettivi territori, dei cadaveri di persone morte sul territorio di uno degli altri paesi contraenti, a condizione, tuttavia, che siano osservate le prescrizioni seguenti:

  A. Prescrizioni generali

  Art. 1

Per qualsiasi trasporto di cadaveri sarà necessaria, qualunque sia il mezzo di trasporto e senza riguardo alle condizioni in cui questo avviene, una carta di passo speciale (carta di passo per cadavere) per quanto possibile conforme al modello qui allegato e contenente, in ogni caso, il cognome, il nome e l’età del defunto, il luogo, la data e la causa del decesso; essa sarà rilasciata dall’autorità competente del luogo di decesso o, se si tratta di resti esumati, del luogo d’inumazione.

Si raccomanda di stendere la carta di passo, oltre che nella lingua dei paese che la rilascia, almeno in una delle lingue più usate nelle relazioni internazionali.

  Art. 2

Il paese destinatario o quello di transito non esigerà, oltre i documenti prescritti dalle Convenzioni internazionali relative ai trasporti in generale, altri atti all’infuori della carta di passo prevista dall’articolo che precede. L’autorità responsabile non rilascerà quest’ultima che verso presentazione:

1.
di un estratto autenticato del certificato di morte;
2.
di attestazioni ufficiali dalle quali risulti che il trasporto non solleva obiezione alcuna né dal punto di vista igienico né da quello medico-legale e che il cadavere è stato messo nel feretro conformemente alle prescrizioni della presente Convenzione.
  Art. 3

Il cadavere sarà collocato in una cassa metallica il cui fondo sarà stato ricoperto d’uno strato di circa 5 centimetri di una materia assorbente (torba, segatura di legno, carbone di legna polverizzato, ecc.) alla quale sarà aggiunta una sostanza antisettica. Se la morte è dovuta a malattia contagiosa, il cadavere stesso sarà avvolto in un lenzuolo imbevuto d’una soluzione antisettica.

La cassa metallica sarà in seguito ermeticamente chiusa (saldata) e messa, a sua volta, in un feretro di legno nel quale dovrà rimanere immobile. Questo avrà uno spessore di almeno 3 centimetri, le sue commessure saranno ben impermeabili e la sua chiusura dovrà essere assicurata da viti distanti al massimo 20 centimetri l’una dall’altra; essa sarà rafforzata per mezzo di lamine metalliche.

  Art. 4

Fra i territori di ciascuno degli Stati contraenti il trasporto dei cadaveri di persone morte in seguito alla peste, al colera, al vaiolo o al tifo esantematico non è autorizzato prima che sia trascorso un anno dal decesso.


  B. Prescrizioni speciali

  Art. 5

In caso di trasporto per ferrovia sono applicabili, oltre le prescrizioni generali degli art. da 1 a 4 che precedono, le seguenti disposizioni:

a)
Il feretro sarà trasportato in un carro chiuso. Potrà tuttavia esserne utilizzato uno aperto quando il feretro sia consegnato in un carro funebre chiuso e resti in quest’ultimo.
b)
Spetta a ciascun paese di fissare il termine entro il quale il cadavere deve essere ritirato al suo arrivo. Se lo speditore è in grado di provare in modo soddisfacente che il cadavere sarà effettivamente ritirato entro quel termine, non sarà necessario che il feretro sia accompagnato.
c)
Insieme con il feretro non potranno essere trasportati altri oggetti all’infuori delle corone, dei mazzi di fiori, ecc.
d)
Il feretro sarà spedito per la via più rapida e, per quanto possibile, senza trasbordo.
  Art. 6

In caso di trasporto per mezzo di automobile sono applicabili, oltre le prescrizioni generali degli art. da 1 a 4, le seguenti disposizioni:

a)
Il feretro sarà preferibilmente trasportato in un carro funebre speciale oppure in un carro ordinario chiuso.
b)
Insieme con il feretro non potranno essere trasportati altri oggetti all’infuori delle corone, dei mazzi di fiori, ecc.
  Art. 7

In caso di trasporto per via aerea sono applicabili, oltre le prescrizioni generali degli art. da 1 a 4, le seguenti disposizioni:

a)
Il feretro sarà trasportato sia in un’aeronave usata specialmente e unicamente pel detto trasporto, sia in uno scompartimento specialmente e unicamente riservato a questo scopo in un’aeronave ordinaria.
b)
Insieme con il feretro non potranno essere trasportati, nella medesima aeronave o nel medesimo scompartimento, altri oggetti all’infuori delle corone, dei mazzi di fiori, ecc.
  Art. 8

In caso di trasporto per via marittima sono applicabili, oltre le prescrizioni generali degli art. da 1 a 4, le seguenti disposizioni:

a)
Il feretro di legno che contiene, conformemente alle disposizioni dell’art. 3, la cassa metallica, sarà a sua volta collocato in una cassa ordinaria di legno nella quale dovrà rimanere immobile.
b)
La detta cassa con il suo contenuto va collocata in un punto tale da escludere qualsiasi contatto con prodotti alimentari o del consumo e da non essere di impedimento né ai passeggeri né all’equipaggio.
  Art. 9

In caso di decesso a bordo, il cadavere potrà essere conservato nelle condizioni dell’art. 8 che precede. Gli atti e le attestazioni necessari a’ sensi dell’art. 2 saranno stesi conformemente alle leggi del paese di cui la nave batte bandiera; il trasporto sarà eseguito come se si trattasse di un cadavere imbarcato.

Se il decesso è avvenuto meno di 48 ore prima dell’arrivo della nave nel porto in cui deve aver luogo l’inumazione e se a bordo manca il materiale necessario per l’applicazione rigorosa delle disposizioni previste all’art. 8, lett. a, che precede, il cadavere, avvolto in un lenzuolo imbevuto d’una soluzione antisettica, potrà essere collocato in una solida cassa di legno fatta con assi dello spessore di almeno 3 centimetri; essa avrà le commessure impermeabili e sarà chiusa per mezzo di viti. Quanto al fondo, esso sarà prima stato ricoperto d’uno strato di circa 5 centimetri di una materia assorbente (torba, segatura di legno, carbone di legna polverizzato, ecc.) alla quale sarà aggiunta una sostanza antisettica. La detta cassa sarà a sua volta collocata in una cassa di legno nella quale dovrà rimanere immobile. Le disposizioni del presente capoverso non saranno tuttavia applicabili se la morte è causata da una delle malattie menzionate nell’art. 4.

Il presente articolo non è applicabile alle navi che eseguiscono traversate che non durano più di 24 ore e che, quando vi sia un decesso a bordo, consegnano il cadavere alle autorità competenti non appena giunte nel porto in cui deve aver luogo la detta consegna.


  C. Disposizioni finali

  Art. 10

Le disposizioni, sia generali che speciali, della presente Convenzione rappresentano il massimo delle condizioni, eccettuate le tariffe, che possono essere poste all’accettazione dei cadaveri provenienti da uno dei paesi contraenti. Questi restano liberi di accordare facilitazioni maggiori applicando tanto accordi bilaterali, quanto singole decisioni prese di comune accordo.1

La presente Convenzione non è applicabile al trasporto dei cadaveri eseguiti entro i limiti delle regioni di frontiera2.


1 La Svizzera ha conchiuso un accordo in tale senso con la Germania (RS 0.818.691.36).
2 Per il trasporto dei cadaveri nel traffico locale di confine, la Svizzera ha conchiuso Acc. speciali con l’Austria (RS 0.818.691.63) e con l’Italia (RS 0.818.694.54).

  Art. 11

La presente Convenzione è applicabile al trasporto internazionale dei cadaveri subito dopo il decesso o l’esumazione. Le sue disposizioni non ledono in nessun modo le norme in vigore nei rispettivi paesi in materia d’inumazioni e d’esumazioni.

La presente Convenzione non è applicabile al trasporto delle ceneri.


  D. Clausole protocollari

  Art. 12

La presente Convenzione porterà la data d’oggi e potrà essere firmata entro sei mesi a contare da questa data.

  Art. 13

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno consegnati al Governo germanico il più presto possibile.

Non appena saranno state depositate cinque ratificazioni, il Governo germanico stenderà processo verbale. Esso trasmetterà copie del detto processo verbale ai Governi delle alte Parti contraenti e all’Ufficio internazionale d’Igiene pubblica1. La presente Convenzione entrerà in vigore il centoventesimo giorno dopo la data del detto processo verbale.

Di ogni ulteriore deposito di ratificazioni sarà preso atto con un processo verbale steso e comunicato secondo la procedura indicata sopra. La presente Convenzione entrerà in vigore per ciascuna delle alte Parti contraenti il centoventesimo giorno dopo la data del processo verbale che constata l’avvenuto deposito delle sue ratificazioni.


1 I compiti e le funzioni di questo Ufficio sono stati assunti dall’Organizzazione mondiale della sanità, in virtù del Prot. 22 lug. 1946 concernente l’Ufficio internazionale dell’Igiene pubblica (RS 0.810.11).

  Art. 14

I paesi non firmatari della presente Convenzione saranno ammessi ad aderirvi in qualsiasi momento a contare dalla data del processo verbale che constata l’avvenuto deposito delle cinque prime ratificazioni.

Ogni adesione avrà luogo per mezzo d’una notificazione fatta in via diplomatica e diretta al Governo germanico. Questo depositerà l’atto d’adesione nei suoi archivi, informando immediatamente i Governi di tutti i paesi che partecipano alla Convenzione, nonché l’Ufficio internazionale d’Igiene pubblica1, e comunicando loro la data del deposito. Ciascuna adesione avrà effetto il centoventesimo giorno dopo questa data.


1 Vedi la nota all’art. 13 cpv. 2.

  Art. 15

Ciascuna delle alte Parti contraenti può dichiarare, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, che, con l’accettazione della presente Convenzione, essa non intende assumere obbligo alcuno per quel che concerne l’insieme o una qualsiasi delle sue colonie, protettorati, territori d’oltremare o territori posti sotto la sua sovranità o il suo mandato; in questo caso, la presente Convenzione non sarà applicabile ai territori oggetto di una siffatta dichiarazione.

Ciascuna delle alte Parti contraenti potrà ulteriormente notificare al Governo germanico ch’essa intende far applicare la presente Convenzione all’insieme o a una qualsiasi parte dei suoi territori che siano stati oggetto della dichiarazione prevista nel capoverso precedente. In questo caso, la Convenzione sarà applicabile ai territori designati nella notificazione il centoventesimo giorno a decorrere dalla data del deposito della notificazione negli archivi del Governo germanico.

Parimente, ciascuna delle alte Parti contraenti può, una volta spirato il periodo menzionato nell’art. 16, dichiarare in qualsiasi momento ch’essa intende veder cessare l’applicazione della presente Convenzione all’insieme o a una qualsiasi parte delle sue colonie, protettorati, territori d’oltremare o territori posti sotto la sua sovranità o il suo mandato; in questo caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile ai territori oggetto di una siffatta dichiarazione un anno dopo la data del deposito della dichiarazione negli archivi del Governo germanico.

Il Governo germanico comunicherà ai Governi di tutti i paesi che partecipano alla presente Convenzione, come pure all’Ufficio internazionale d’Igiene pubblica1, le notificazioni e dichiarazioni fatto in applicazione delle disposizioni che precedono, informandoli della data del deposito delle stesse nei suoi archivi.


1 Vedi la nota all’art. 13 cpv. 2.

  Art. 16

Il Governo di ciascuno dei paesi che partecipa alla presente Convenzione potrà in qualsiasi momento, dopo che la Convenzione sarà stata in vigore per esso cinque anni, denunziarla con una notificazione scritta diretta per via diplomatica al Governo germanico. Quest’ultimo depositerà l’atto di denunzia nei suoi archivi ed informerà immediatamente i Governi di tutti i paesi che partecipano alla Convenzione, come pure l’Ufficio internazionale d’Igiene pubblica1, comunicando loro la data del deposito; ogni denunzia avrà effetto un anno dopo questa data.


1 Vedi la nota all’art. 13 cpv. 2.

  Art. 17

La firma della presente Convenzione non potrà essere accompagnata da riserve che non siano in precedenza state approvate dalle alte Parti contraenti già firmatarie. Non sarà parimente preso atto di ratificazioni o adesioni accompagnate da riserve che non siano in precedenza state approvate da tutti i paesi che partecipano alla Convenzione.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari, muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Berlino, il 10 febbraio 1937, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo germanico e le cui copie, certificate conformi, saranno consegnate per via diplomatica a ciascuna delle alte Parti contraenti.

(Seguono le firme)


  Allegato

  Carta di passo per cadavere

Visto che tutte le prescrizioni legali relative al collocamento nella cassa sono state

osservate, il cadavere di

(cognome, nome e professione del defunto; per i bambini, professione del padre e

della madre), decesso il a

in seguito a (causa del decesso), all’età di

anni (data precisa della nascita, se possibile), deve essere trasportato

(indicazione del mezzo di trasporto), da

(luogo di partenza), via

(percorso), a (luogo di destinazione).

Siccome il trasporto di questo cadavere è stato autorizzato, tutte le autorità dei paesi sul cui territorio deve aver luogo il trasporto sono invitate a lasciarlo passare liberamente e senza ostacoli.

  Campo d’applicazione il 29 aprile 2005

Stati partecipanti

Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Austria

14 maggio

1958 A

11 settembre

1958

Belgio

11 ottobre

1938

  8 febbraio

1939

Congo (Kinshasa)

22 maggio

1962 S

30 giugno

1960

Egitto

1° novembre

1937

1° giugno

1938

Francia

20 luglio

1937

1° giugno

1938

Germania

1° febbraio

1938

1° giugno

1938

Italia

21 dicembre

1937

1° giugno

1938

Messico

17 febbraio

1938 A

17 giugno

1938

Portogallo

20 aprile

1970 A

18 agosto

1970

Repubblica Ceca

30 dicembre

1993 S

1° gennaio

1993

Romania

18 novembre

1942 A

18 marzo

1943

Slovacchia

  2 maggio

1994 S

1° gennaio

1993

Svizzera

21 settembre

1939

19 gennaio

1940

Turchia

24 agosto

1959

22 dicembre

1959


CS 12 435


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 10 febbraio 1937
Entrata in vigore 19 gennaio 1940
Fonte RU 56 1314
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 29.04.2005 PDF DOC
non più in vigore 01.11.1973
non più in vigore 22.05.1962
non più in vigore 24.08.1959
non più in vigore 11.09.1958
non più in vigore 19.01.1940

Revisioni

19.01.1940
Convenzione internazionale del 10 febbraio 1937 concernente il trasporto dei cadaveri
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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