0.142.114.361
Traduzione
Trattato di amicizia tra la Confederazione Svizzera e l’Impero di Persia
Conchiuso il 25 aprile 1934
Approvato dall’Assemblea federale l’8 novembre 19341
Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° giugno 1935
Entrato in vigore il 1° giugno 1935
(Stato 1° giugno 1935)
Il Consiglio federale svizzero e Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia,
animati dal desiderio di stringere vieppiù le relazioni tradizionali di amicizia tra i due Stati, hanno risolto di conchiudere un trattato di amicizia ed a questo scopo hanno nominato quali loro plenipotenziari,
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
Vi sarà pace inviolabile e amicizia sincera e perpetua tra la Svizzera e l’Impero di Persia, nonchè tra i cittadini dei due Stati.
Art. 21
Le Alte Parti contraenti sono d’accordo di continuare le loro relazioni diplomatiche e consolari in base ai principi e alla pratica dei diritto internazionale comune. Esse convengono che i rappresentanti diplomatici e consolari di ciascuna di esse abbiano ad avere, sul territorio dell’altra, il trattamento consacrato dai principi e dalla pratica dei diritto internazionale comune; detto trattamento, a condizione di reciprocità, non potrà essere meno favorevole di quello accordato ai rappresentanti diplomatici e consolari della nazione più favorita.
Art. 3
Le Alte Parti contraenti sono d’accordo di regolare le relazioni consolari, commerciali e doganali tra i loro paesi, nonchè le condizioni del domicilio e della dimora dei loro cittadini sui loro rispettivi territori, con una convenzione di domicilio1, una convenzione di commercio e doganale2 ed una convenzione consolare conformi ai principi ed alla pratica del diritto internazionale comune e sulla base di perfetta uguaglianza e reciprocità.
1 RS 0.142.114.362
2 Vedi ora lo scambio di lettere del 1o feb. 1954 concernente i rapporti economici con l’Iran (RS 0.946.294.362).
Art. 4
Le Alte Parti contraenti convengono di sottoporre ad arbitrato tutte le controversie che avessero a sorgere tra loro circa l’applicazione o la interpretazione delle stipulazioni di tutti i trattati e convenzioni conchiusi o da conchiudersi, compreso il presente trattato, e che non avessero potuto essere regolate amichevolmente entro un termine ragionevole nelle vie diplomatiche ordinarie.
Questa disposizione si applicherà parimente, dato il caso, alla questione preliminare di sapere se la controversia concerne l’interpretazione o l’applicazione di detti trattati o convenzioni.
La decisione del tribunale arbitrale sarà vincolante per le Parti.
Per ciascuna controversia il tribunale arbitrale sarà formato, a domanda di una delle Parti contraenti, nel modo seguente: nel termine di tre mesi, a contare dal deposito della domanda, ciascuna delle due Parti contraenti designerà un arbitro, che potrà essere scelto tra i suoi cittadini o tra i cittadini di un terzo Stato.
Se, alla scadenza dei termine di tre mesi, lo Stato convenuto non ha designato il suo arbitro, la scelta sarà fatta, a richiesta dello Stato attore, da parte del Presidente della Corte permanente di Giustizia internazionale1 tra i cittadini dello Stato convenuto.
In un nuovo termine di due mesi, le Parti si metteranno d’accordo sui termini dei compromesso che sottopone la controversia al tribunale arbitrale, nestabilisce la competenza, enuncia i punti in contestazione e fissa la procedura da seguire per dar loro una soluzione. Nel caso in cui, scorso il termine di due mesi, le due Parti non si fossero accordate sul compromesso, la cura di stabilirlo sarà affidata al tribunale arbitrale richiesto dallo Stato attore.
Se i due arbitri non riescono a stabilire di comune accordo il compromesso nel termine di due mesi a contare dal momento in cui questo compito sarà stato affidato al tribunale arbitrale o se i due arbitri non riescono a comporre la contestazione in un termine ragionevole, che dovrà, del resto, essere fissato nel regolamento di procedura, le due Alte Parti contraenti sceglieranno per terzo arbitro un cittadino di un terzo Stato. Se le due Parti non si accordano per la scelta di un terzo arbitro nel termine di due mesi a contare dal momento in cui è stata presentata la domanda di nomina dei terzo arbitro, esse pregheranno di comune accordo, o, in mancanza di una domanda comune in un nuovo termine di due mesi, la più sollecita delle Parti pregherà il Presidente della Corte permanente di Giustizia intenazionale2 di nominare questo terzo arbitro tra i cittadini di terzi Stati. Di comune accordo fra le Parti, gli potrà essere rimesso un elenco dei terzi Stati a cui dovrà limitarsi la sua scelta. Esse si riservano di accordarsi anticipatamente per un periodo determinato, sulla designazione del terzo arbitro.
Qualora si fosse dovuto procedere alla designazione di un terzo arbitro e le Parti non avessero potuto intendersi per stabilire con compromesso la procedura da seguire dopo questa designazione, il terzo arbitro si unirà ai due primi arbitri, e il tribunale, così formato, determinerà la procedura e comporrà la controversia.
Tutte le decisioni del tribunale arbitrale saranno prese a maggioranza di voti.
Per qualsiasi altra controversia, anche se non si riferisca all’applicazione o all’interpretazione di trattati o convenzioni, che non avesse potuto essere risolta in modo soddisfacente nelle vie diplomatiche ordinarie, le Alte Parti contraenti, rispettose degli obblighi che hanno quali membri della Società delle Nazioni convengono di non ricorrere a procedure che non siano quelle dei regolamento pacifico. Esse fisseranno in ciascun caso, mediante compromesso speciale, la procedura che loro parrà meglio indicata.
Le Alte Parti contraenti riconoscono, inoltre, che le disposizioni del presente articolo in nulla si oppongono all’applicazione delle stipulazioni del Protocollo da esse firmato, relativo alla competenza della Corte permanente di Giustizia internazionale3 del 16 dicembre 1920.
1 La Corte permanente di Giustizia internazionale è stata sciolta dalla Ris. dell’Assemblea della Società delle Nazioni, del 18 apr. 1946 (FF 1946 II 1227 ediz. ted. 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla corte internazionale di Giustizia (RS 0.193.50).
2 Vedi la nota al cpv. 5.
3 Ora: della Corte internazionale di Giustizia (art. 37 dello statuto della Corte internazionale di Giustizia – RS 0.193.501).
Art. 5
Il trattato sarà ratificato e lo scambio delle ratificazioni avrà luogo a Berna più presto possibile. Esso entrerà in vigore con lo scambio delle ratificazioni.
In fede di che, i Plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Berna, in doppio esemplare, il venticinque aprile millenovecentotrentaquattro.
Giuseppe Motta A. H. Foroughi
Protocollo finale
Al momento di procedere alla firma dei trattato di amicizia conchiuso in data d’oggi tra la Confederazione Svizzera e l’Impero di Persia, i Plenipotenziari sottoscritti hanno fatto la dichiarazione seguente, che costituirà parte integrante dei Trattato:
Le due Alte Parti contraenti si riservano il diritto di riesaminare ed anche di denunciare le disposizioni dell’articolo 4 dei Trattato d’amicizia alla scadenza di un termine di dieci anni a contare dall’entrata in vigore di detto Trattato.
Berna, 25 aprile 1934.
Giuseppe Motta A. H. Foroughi
1 RU 51 504
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019