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RS 0.274.186.491 Scambio di note del 15 marzo/18 agosto 1928 fra la Svizzera e la Polonia su l’applicazione della convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile

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0.274.186.491

Scambio di note del 15 marzo/18 agosto 1928

fra la Svizzera e la Polonia su l’applicazione della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile

Entrato in vigore il 18 agosto 1928 (Stato 15 giugno 1999)

Con Scambio di note del 15 marzo/18 agosto 1928 la Svizzera e la Polonia hanno conchiuso un Accordo su l’applicazione della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile1. Le disposizioni dell’Accordo sono le seguenti:

È stato stipulato, in base all’articolo 1 capoverso 1, e all’articolo 9 capoverso 1, della Convenzione, che gli atti giudiziari emananti da autorità svizzere e che devono essere notificati in Polonia, potranno essere trasmessi ai tribunali di circondario polacchi competenti dalla Legazione svizzera a Varsavia2. Per essere eseguite, le commissioni rogatorie saranno trasmesse dalla Legazione della Svizzera al Ministero polacco della giustizia.

Gli atti giudiziari e le commissioni rogatorie emananti da autorità polacche e che devono essere notificati o eseguiti in Svizzera, saranno trasmessi dalla Legazione3 o dai consolati della Polonia alla Divisione della polizia4 del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Le forme per la notificazione previste all’articolo 6 capoverso 1, della Convenzione dell’Aja non sono applicabili.

Da una parte e dall’altra si è rinunciato a mantenere la via diplomatica per ottenere l’exequatur delle decisioni relative alle spese e sborsi (art. 18, cpv. 3, della Convenzione dell’Aja5).

Per quanto concerne la questione delle lingue, sono applicabili per la notificazione degli atti e le commissioni rogatorie i principî stabiliti dalla Convenzione dell’Aja (art. 3 e 10). La domanda d’exequatur (in Svizzera: la domanda di rigetto dell’opposizione), ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 numero 3, della Convenzione, dovrà essere scritta nella lingua dell’autorità richiesta. Dovranno inoltre essere accompagnate da una traduzione in questa lingua il dispositivo e l’introduzione della decisione, nonchè le attestazioni designate al capoverso terzo, ma non i motivi della decisione.


CS 12 319


1 RS 0.274.11. Tra la Svizzera e la Polonia sono attualmente applicabili la Conv. dell’Aja del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131) e la Conv. dell’Aja del 18 mar. 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (RS 0.274.132).2 Questa Legazione è stata eretta in Ambasciata con Ris. del CF del 4 mar. 1958, non pubblicata.3 Ora: dall’Ambasciata. 4 Ora: Ufficio federale di giustizia (art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali - RS 170.512.1)5 RS 0.274.11. Tra la Svizzera e la Polonia è attualmente applicabile la Conv. dell’Aja del 25 ott. 1980 volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia (RS 0.274.133).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 18 agosto 1928
Entrata in vigore 18 agosto 1928
Fonte RU 44 764
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 18.08.1928 PDF DOC

Revisioni

18.08.1928
Scambio di note del 15 marzo/18 agosto 1928 fra la Svizzera e la Polonia su l’applicazione della convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019

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