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RS 0.854.0 Convenzione del 12 luglio 1927 che stabilisce un’Unione internazionale di soccorso

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Infomazioni supplementari

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0.854.0

Traduzione1

Convenzione che stabilisce un'Unione internazionale di soccorso

Conchiusa a Ginevra il 12 luglio 1927
Approvata dall'Assemblea federale il 2 dicembre 19292
Adesione depositata dalla Svizzera il 2 gennaio 1930
Entrata in vigore per la Svizzera il 27 dicembre 1932

Il Presidente della Repubblica Albanese; il Presidente del Reich Germanico; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente degli Stati Uniti del Brasile; Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d'Irlanda e dei Territori britannici d'oltre mare, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re dei Bulgari; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Presidente della Repubblica di Cuba; il Presidente della Repubblica di Polonia, in nome della Città Libera di Danzica; Sua Maestà il Re d'Egitto; il Presidente della Repubblica dell'Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica della Finlandia; il Presidente della Repubblica Francese; il Presidente della Repubblica della Grecia; il Presidente della Repubblica del Guatemala; Sua Altezza Serenissima il Governatore dell'Ungheria; Sua Maestà il Re d'Italia; il Presidente della Lettonia; Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco; il Presidente della Repubblica del Nicaragua; il Presidente della Repubblica del Perù; il Presidente della Repubblica di Polonia; il Presidente della Repubblica Portoghese; Sua Maestà il Re di Rumenia; i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino; il Presidente della Repubblica Cecoslovacca; il Presidente della Repubblica Turca; il Presidente della Repubblica dell'Uruguay e il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela:

visto il preambolo del Patto della Società delle Nazioni3, a termini del quale, «per promuovere la cooperazione tra le Nazioni... importa mantenere delle relazioni internazionali fondate sulla giustizia …»;

visto l'art. 23 (f) del Patto, a termini del quale i Membri della Società, delle Nazioni «procureranno di prendere provvedimenti di carattere internazionale per la prevenzione e la repressione delle malattie»;

visto l'art. 25 del Patto, a termini del quale «i Membri della Società convengono di incoraggiare e promuovere l'istituzione e la cooperazione di organizzazioni volontarie nazionali della Croce Rossa debitamente autorizzate, aventi per fine il miglioramento delle condizioni sanitarie, la prevenzione delle malattie e la mitigazione delle sofferenze del mondo»;

considerando che questi principî incontrano d'altra parte il consenso di tutti gli Stati;

risoluti a promuovere l'aiuto reciproco in caso di calamità, a incoraggiare i soccorsi internazionali con l'apprestamento metodico dei mezzi disponibili e a preparare qualsiasi progresso del diritto internazionale in questo dominio,

hanno designato come loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1

Le alte Parti contraenti costituiscono un'Unione internazionale di soccorso retta dalla presente Convenzione e dagli Statuti qui allegati.

Sono Membri dell'Unione internazionale di soccorso quei Membri della Società delle Nazioni e quegli Stati non appartenenti a detta Società che sono parti nella presente Convenzione.

  Art. 2

L'Unione internazionale di soccorso ha per oggetto:

1.
nelle calamità dovute a casi di forza maggiore e la cui gravità eccezionale ecceda le facoltà o i mezzi del popolo colpito, di procurare alle popolazioni funestate i primi soccorsi e di riunire a questo scopo i doni, i mezzi e le prestazioni di ogni specie;
2.
in tutte le calamità pubbliche, di coordinare, so necessario, gli sforzi fatti dalle organizzazioni di soccorso e, in generale, di incoraggiare gli studi e le misure preventive contro le calamità e di adoperarsi affinchè tutti i popoli pratichino l'aiuto reciproco internazionale.
  Art. 3

L'Unione internazionale di soccorso esercita la sua azione a favore di tutte le popolazioni colpite da una calamità, qualunque siano la loro nazionalità e la loro razza, e senza distinzioni sociali, politiche o religiose.

Tuttavia l'azione dell'Unione internazionale di soccorso si limiterà alle calamità sopravvenienti nei territori delle alte Parti contraenti ai quali è applicabile la presente Convenzione e a quelle che colpissero altri paesi e che, secondo il parere del comitato esecutivo, menzionato all'art. 6, fossero di natura tale da ripercuotersi sui detti territori delle alte Parti contraenti.

  Art. 4

L'azione dell'Unione internazionale di soccorso in ogni paese è subordinata all'ap-provazione del Governo.

  Art. 5

La costituzione e il funzionamento dell'Unione comportano il libero concorso:

1.
delle società nazionali della Croce Rossa, conformemente all'art. 25 del Patto della Società delle Nazioni, e delle istituzioni od organi che costituiscono e costituissero tra queste un legame giuridico o morale;
2.
di tutte le altre organizzazioni pubbliche o private che fossero in grado di esercitare, in favore della popolazione colpita, le stesse attività, se possibile in collaborazione con le società della Croce Rossa e le istituzioni sopra menzionate.
  Art. 6

L'azione dell'Unione internazionale di soccorso è esercitata per mezzo di un Consiglio generale che designa un comitato esecutivo nelle condizioni previste dalla presente Convenzione e dagli Statuti qui allegati.

Il Consiglio generale dell'Unione internazionale di soccorso comprende i delegati di tutti i membri dell'Unione internazionale di soccorso, in ragione di un delegato per Membro.

Ciascuno dei Membri dell'Unione internazionale di soccorso può farsi rappresentare dalla sua società nazionale della Croce Rossa o da una delle organizzazioni nazionali di cui all'art. 5.

  Art. 7

L'Unione internazionale di soccorso ha la sua sede nella città dove è stabilita la Società delle Nazioni.

Essa può avere intieramento o in parte i suoi servizi amministrativi in qualsiasi luogo designato dal comitato esecutivo.

  Art. 8

Nei limiti del suo scopo e conformemente alle diverse legislazioni nazionali, l'Unione internazionale di soccorso ha il diritto, sia direttamente, sia pel tramite di qualsiasi persona da essa delegata, di stare in giudizio, di acquistare a titolo gratuito od oneroso e di possedere dei beni, con le riserve previste dall'art. 12.

  Art. 9

Ciascuno degli Stati che fanno parte della presente Convenzione, sia o no Membro della Società delle Nazioni, si assume l'obbligo di partecipare alla costituzione di un fondo iniziale dell'Unione internazionale di soccorso. Questo fondo è diviso in parti di 700 franchi svizzeri l'una. Ciascun Membro della Società delle Nazioni sottoscrive un numero di parti eguale al numero di unità che comporta la sua quota di partecipazione alle spese della Società delle Nazioni. La quota degli Stati che non appartengono a quest'ultima sarà fissata dal comitato esecutivo, secondo i principî in vigore per la fissazione delle quote dei Membri della Società delle Nazioni.

  Art. 10

Ciascuna delle alte Parti contraenti si adopererà affinchè su quelli dei suoi territori ai quali si applica la presente Convenzione, siano accordate, in tutta la misura consentita dalla sua legislazione, all'Unione internazionale di soccorso e alle organizzazioni agenti per suo conto, giusta le disposizioni dell'art. 5 della presente Convenzione e degli Statuti annessi, tutte le immunità, facilitazioni e franchigie più favorevoli per il loro impianto la circolazione del loro personale e del loro materiale e le loro operazioni di soccorso, come pure per la pubblicità dei loro appelli.

  Art. 11

I mezzi dell'Unione internazionale di soccorso sono costituiti, oltre che dal fondo iniziale previsto dall'art. 9:

1.
dalle sovvenzioni volontarie che i Governi possono accordare;
2.
dai fondi raccolti tra il pubblico;
3.
dalle liberalità previste dall'art. 12.
  Art. 12

L'Unione internazionale di soccorso può ricevere ogni sorta di doni Questi possono essere fatti senza riserva, oppure i donatori possono, mediante imposizioni, condizioni o indicazione di scopi speciali, destinarli a un dato paese, a una data categoria di calamità o a una determinata calamità.

Le offerte di doni non saranno accettato so non sono conformi allo scopo del-l'Unione internazionale dei soccorsi definito dagli art. 2 e 3 della presente Convenzione, o alla legislazione particolare, degli Stati interessati.

  Art. 13

Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere interpretata come menomante in alcun modo la libertà delle società, istituzioni od organi designati dall'art. 5, se essi agiscono per loro proprio conto.

  Art. 14

Le alte Parti contraenti convengono che tutte le divergenze che potessero sorgere tra di loro circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione saranno, ove non possano venir risolte per mezzo di negoziazioni dirette o per altra via amichevole, sottoposte, per la decisione, alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale1. La Corte potrà essere adìta, se ne è il caso, con richiesta di una delle Parti. Se gli Stati tra i quali sorge una divergenza, o uno d'essi, non erano parti nel Protocollo del 16 dicembre 1920 relativo alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale2, questa divergenza sarà sottoposta, a loro piacimento e secondo le regole costituzionali di ciascuna di essi, sia alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale3, sia a un tribunale d'arbitrato costituito conformemente alla Convenzione del 18 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali4, sia a un altro tribunale d'arbitrato.


1 La Corte Permanente di Giustizia Internationale è stata sciolta con Risoluzione 18 aprile 1946 della Società delle Nazione (FF 1946, II, pag. 1127 edizione tedesca e pag. 1186 edizione francese) e sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia (RS 0.193.501).
2 La Corte Permanente di Giustizia Internazionale è stata sciolta con Risoluzione 18 aprile 1946 della Società delle Nazione (FF 1946, II, pag. 1127 edizione tedesca e pag. 1186 edizione francese) e sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia (RS 0.193.501).
3 La Corte Permanente di Giustizia Internazionale è stata sciolta con Risoluzione 18 aprile 1946 della Società delle Nazione (FF 1946, II, pag. 1127 edizione tedesca e pag. 1186 edizione francese) e sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia (RS 0.193.501).
4 Vedi RS 0.193.212

  Art. 15

La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese faranno ugualmente stato, porterà la data d'oggi e potrà, fino al 30 aprile 1928, essere firmata in nome di tutti i Membri della Società delle Nazioni e di tutti gli Stati non membri, rappresentati alla conferenza di Ginevra, o a cui il consiglio della Società delle Nazioni avesse, a questo scopo, comunicato un esemplare della Convenzione.

  Art. 16

La presente Convenzione dov'essere ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno trasmessi al segretario generale della Società delle Nazioni1 che ne notificherà il deposito a tutti gli Stati firmatari o aderenti.


1 Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzio-nate è il segretariato generale delle Nazioni Unite. Cfr. FF 1946, II, pagg. 1222, 1227 e sgg. edizione tedesca, e pagg. 1181, 1187 e sgg. edizione francese.

  Art. 17

A contare dal 1o maggio 1928, tutti i Membri della Società delle Nazioni e tutti gli Stati menzionati nell'art. 15 potranno accedere alla presenteConvenzione. L'accessione si farà con una notificazione al segretario generale della Società delle Nazioni1, che dovrà poi essere depositata negli archivi del segretariato. Il segretario generale notificherà questo deposito immediatamente a tutti gli Stati firmatari o accedenti.


1 Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzio-nate è il segretariato generale delle Nazioni Unite. Cfr. FF 1946, II, pagg. 1222, 1227 e sgg. edizione tedesca, e pagg. 1181, 1187 e sgg. edizione francese.

  Art. 18

La presente Convenzione non entrerà in vigore se non quando le ratifiche o adesioni saranno stato depositate in nome di almeno dodici Membri della Società delle Nazioni o Stati non membri, le cui sottoscrizioni riunite raggiungessero 600 quote. Essa entrerà in vigore il novantesimo giorno da che il segretario generale della Società delle Nazioni avrà ricevuto l'ultima di queste ratificazioni od accessioni.

Più tardi, la presente Convenzione spiegherà i suoi effetti, per ciò che concerne ciascuna delle parti, novanta giorni dopo il ricevimento dell'istrumento di ratificazione o della notifica dell'accessione. Per l'applicazione di questo articolo il segretario generale della Società delle Nazioni stabilirà un calcolo provvisorio delle contribuzioni degli Stati contraenti che non fanno parte della Società delle Nazioni.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 18 del Patto della Società delle Nazioni, il segretario generale registrerà la presente Convenzione il giorno in cui essa entrerà in vigore.

  Art. 19

Ciascun membro dell'Unione internazionale di soccorso può recedere da essa dandone avviso un anno prima al segretario generale della Società delle Nazioni1.

Passato un anno da che il segretario della Società delle Nazioni2 ha ricevuto il preavviso, le stipulazioni della presente Convenzione cesseranno di essere applicabili al territorio del membro che si è in tal modo ritirato dall'Unione.

Il segretario generale della Società delle Nazioni3 notificherà ai membri dell'Unione il ricevimento del preavviso di recesso.


1 Vedi la nota all'art. 16.
2 Vedi la nota all'art. 16.
3 Vedi la nota all'art. 16.

  Art. 20

Le alte Parti contraenti possono dichiarare, al momento della firma della ratifica o dell'accessione, che, accettando la presente Convenzione, esse non intendono assumere alcun obbligo per ciò che riguarda l'insieme o una parte qualsiasi delle loro colonie, protettorati o territori trovantisi sotto la loro sovranità o mandato; in questo caso, la presente Convenzione non sarà applicabile ai territori che sono oggetto di tale dichiarazione.

Le alte Parti contraenti potranno in seguito notificare al segretario generale della Società delle Nazioni1 che esse intendono rendere la presente Convenzione applicabile all'insieme o a una parte qualunque dei loro territori che sono stati oggetto della dichiarazione prevista al paragrafo precedente. In questo caso la Convenzione si applicherà ai territori menzionati nella notificazione, novanta giorni dopo che quest'ultima sarà pervenuta al segretario generale della Società delle Nazioni2.

Parimente, le alte Parti contraenti potranno in qualsiasi epoca dichiarare che esse intendono, che la presente Convenzione cessi di applicarsi all'insieme o a una parte qualsiasi delle loro colonie, protettorati o territori posti sotto la loro sovranità o mandato: in questo caso la Convenzione cesserà di essere applicabile ai territori che sono oggetto di tale dichiarazione un anno dopo che quest'ultima sarà pervenuta al segretario generale della Società delle Nazioni3.


1 Vedi la nota all'art. 16.
2 Vedi la nota all'art. 16.
3 Vedi la nota all'art. 16.

  Art. 21 Statuti dell'Unione internazionale di soccorso

La revisione della presente Convenzione può essere domandata in qualsiasi tempo da un terzo dei membri dell'Unione internazionale di soccorso.

Gli statuti annessi alla presente Convenzione possono essere modificati dal Consiglio generale. In tal caso, questo Consiglio devo riunire i ¾ dei suoi membri e la modifica deve essere approvata dai due terzi dei membri presenti.

In fede di che, i plenipotenziari soprannominati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il 12 luglio millenovecentoventisette, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni1: ne sarà mandata copia conforme a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri rappresentati alla conferenza.

(Seguono le firme)


1 Vedi la nota all'art. 16.


  Statuti dell'Unione internazionale di soccorso

  Art. 1

Ciascun delegato al Consiglio generale può avere un supplente che assista alle sedute, ma non ha voto consultivo e deliberativo se non nell'assenza del titolare.

Dei rappresentanti di associazioni internazionali di soccorso o di altre organizzazioni o istituzioni qualificate possono venir invitati ad assistere, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio generale.

Il segretario generale della Società delle Nazioni può assistere od essere rappresentato a tutte le riunioni del Consiglio generale.

  Art. 2

Il Consiglio generale si riunisce, convocato dal comitato esecutivo, ogni due anni, alla sede dell'Unione internazionale di soccorso. Nell'intervallo dei due anni, esso può riunirsi in qualunque luogo fissato dal comitato. Il comitato esecutivo è tenuto a convocare il Consiglio generale su richiesta di almeno un quarto dei membri di quest'ultimo.

Per la sua prima riunione, il Consiglio generale sarà convocato dal consiglio della Società delle Nazioni.

  Art. 3

L'avviso di convocazione del Consiglio generale, mandato almeno tre mesi prima, deve indicare l'ordine del giorno della riunione.

Perchè le deliberazioni del Consiglio generale siano valide occorre la presenza dei delegati di metà dei membri dell'Unione internazionale di soccorso, salvo restando l'art. 21 della Convenzione; il Consiglio decide a maggioranza dei voti espressi in tutti i casi nei quali una maggioranza più forte non è prevista dai presenti Statuti.

  Art. 4

Il Consiglio generale nomina, con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi, i membri del comitato esecutivo come pure i loro supplenti. Stabilisce con la stessa maggioranza tutti i regolamenti d'amministrazione necessari all'esecuzione dei presenti Statuti.

Il Consiglio generale stabilisce a maggioranza di voti il suo regolamento interno, il quale può prevedere la maggioranza assoluta per l'elezione dei membri del comitato esecutivo, nei casi in cui più scrutini non avessero dato alcun risultato.

Il Consiglio generale delibera su tutti gli affari dell'Unione internazionale di soccorso.

  Art. 5

Il comitato esecutivo è composto di sette membri, nominati come il loro supplente, per un periodo di due anni.

In caso di vacanza, per qualsiasi causa, il comitato si completa con l'aggiunta d'uno dei supplenti fino alla scadenza del periodo in corso.

Due rappresentanti delle organizzazioni internazionali della Croce Rossa (comitato internazionale della Croce Rossa e lega delle società della Croce Rossa) partecipano a titolo consultivo al comitato.

Il segretario generale della Società delle Nazioni può assistere o essere rappresentato a tutte le riunioni del comitato esecutivo.

Il comitato esecutivo stabilisce il suo regolamento interno.

  Art. 6

Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta l'anno alla sede dell'Unione internazionale di soccorso, su convocazione del proprio presidente. Quest'ultimo fissa la data e il luogo delle altre riunioni.

  Art. 7

Il comitato esecutivo è il mandatario dell'Unione internazionale di soccorso e può essere l'amministratore fiduciario dei mezzi offerti con oneri, condizioni o destinazioni speciali. Il comitato esecutivo ha i poteri più estesi per compiere tutti gli atti conformi allo scopo dell'Unione internazionale di soccorso e per conto della stessa.

Il comitato esecutivo rappresenta l'Unione internazionale di soccorso di fronte alla Società delle Nazioni, ai Governi, alle organizzazioni menzionate nell'art. 5 della Convenzione e a tutto le persone fisiche e giuridiche. Esso può intentare un'azione in giudizio o essere convenuto in nome e per conto dell'Unione internazionale di soccorso. Ha pure la facoltà di conchiudere transazioni.

Il comitato esecutivo raccoglie i fondi, li impiega, li investe, li gerisce come trustee o amministratore fiduciario e tratta in nome dell'Unione internazionale di soccorso tutte le operazioni bancarie e di assicurazioni.

Il comitato esecutivo conchiude e autorizza affari di qualsiasi specie; esso regola gli approvvigionamenti.

Il comitato esecutivo stabilisce dei regolamenti per il collocamento dei fondi dell'Unione internazionale di soccorso.

In caso di calamità, il comitato esecutivo ha il potere di mettere in azione l'Unione internazionale di soccorso e di organizzare i soccorsi come pure gli appelli per raccogliere doni in denaro.

  Art. 8

Salvo restando le disposizioni dell'art. 9, il comitato esecutivo può delegare intieramente o in parte i suoi poteri a uno o a più dei suoi membri.

  Art. 9

Tutti gli atti compiuti dal comitato esecutivo in qualità di trustee o amministratore fiduciario di una liberalità gravata da oneri, condizioni o destinazioni, speciali, devono portare almeno due firme.

Lo stesso dicasi degli atti di disposizione.

  Art. 10

Restando impregiudicate le disposizioni dell'art. 18, il comitato esecutivo allestisce annualmente un rapporto sulla sua attività e sulle sue operazioni, indirizzato ai membri dell'Unione internazionale di soccorso. Questo rapporto è inoltre partecipato al segretario generale della Società delle Nazioni per informazione del consiglio e dell'assemblea della Società delle Nazioni. Esso è pure portato a conoscenza del pubblico.

  Art. 11

Il comitato esecutivo è assistito da periti che possono essere consultati così individualmente come collettivamente.

I periti sono nominati dal comitato esecutivo in ragione di uno o più periti per paese o per zona geografica comprendente più paesi e determinata dal comitato esecutivo d'accordo con i membri interessati.

I periti sono nominati per tre anni: essi devono risiedere nella loro zona. Il comitato esecutivo può, nel caso che le circostanze lo esigano, nominare, oltre i periti summenzionati, dei periti supplenti non obbligati alla residenza.

La designazione dei periti e dei periti supplenti deve ottenere l'approvazione, per ognuno di essi, dal o dai membri interessati.

  Art. 12

Il comitato esecutivo convoca i periti, la cui collaborazione sembri necessaria, o chiede il loro parere per corrispondenza, ogni qual volta le circostanze lo esigano.

  Art. 13

Le spese e indennità di trasferta e di soggiorno dei delegati al Consiglio generale sono a carico delle autorità che li designano. Le spese e indennità di trasferta e di soggiorno dei membri del comitato esecutivo e dei periti sono a carico del bilancio dell'Unione internazionale di soccorso. Per le funzioni di membri del comitato esecutivo e di periti non è prevista alcuna retribuzione.

  Art. 14

Le organizzazioni internazionali della Croce Rossa (comitato internazionale della Croce Rossa e lega delle società della Croce Rossa) saranno invitate ad assicurare, a loro spese e nei limiti che stimeranno compatibili con i loro mezzi, il servizio centrale e permanente dell'Unione internazionale di soccorso. Questo servizio è messo sotto la direzione del comitato esecutivo.

  Art. 15

L'opera di soccorso vien svolta in ogni zona, per conto dell'Unione internazionale di soccorso, dalle organizzazioni di cui all'art. 5 della Convenzione, comprese in detta zona.

So una zona comprende più Stati o se in una zona parecchie delle organizzazioni summenzionate partecipano all'azione di soccorso, il comitato esecutivo prenderà tutte le misure atte ad assicurare la coordinazione degli sforzi e la distribuzione dei soccorsi. Esso può, particolarmente, costituire a questo scopo, col consenso di queste organizzazioni, dei comitati regionali, tenendo conto, per il reclutamento dei loro membri, delle capacità tecniche, dell'esperienza acquisita e delle convenienze amministrative.

In caso di calamità, il comitato esecutivo sarà, di regola, avvisato dal o dai periti appartenenti alla zona interessata.

  Art. 16

L'Unione internazionale di soccorso costituisce, indipendentemente dal fondo iniziale e da tutti gli altri fondi che essa stimasse necessario costituire:

1.
Un fondo di gestione formato:
a)
dalla rendita del fondo iniziale e della riserva prevista, come segue;
b)
da una trattenuta, non superiore all'uno per cento, su tutte le somme messe a disposizione dell'Unione internazionale di soccorso.
Questo fondo di gestione sopperisce alle spese di servizio ordinarie e permanenti dell'Unione internazionale di soccorso, qualora, per un caso eccezionale, esse non fossero assicurate dalle organizzazioni internazionali della Croce Rossa (comitato internazionale della Croce Rossa e lega delle società della Croce Rossa).
2.
Una riserva formata:
a)
dal residuo di tutti i mezzi non adoperati intieramente per la loro destinazione speciale;
b)
da un prelevamento sull'ammontare di tutte le somme messe a disposizione dell'Unione internazionale di soccorso senza destinazione speciale, il quale, aggiunto, se ne è il caso, alla trattenuta prevista per il fondo di gestione, non deve eccedere complessivamente il cinque per cento.
Questa riserva servirà, in primo luogo, a ricostituire il fondo iniziale previsto all'art. 9 della Convenzione e, inoltre, a fornire o completare i soccorsi nelle calamità per le quali non sia stata fatta alcuna elargizione speciale.
  Art. 17

I fondi dell'Unione internazionale di soccorso, eccettuate le somme necessarie per le spese correnti, sono depositati, sia negli stessi istituti di credito che i fondi della Società delle Nazioni, sia, con l'approvazione del Consiglio generale, in altri istituti di credito.

  Art. 18

Ogni anno il comitato esecutivo compilerà un bilancio dell'Unione internazionale di soccorso.

Questo bilancio indicherà la situazione attiva e passiva dell'Unione internazionale di soccorso, come pure i conti finali delle operazioni relative a ogni calamità.

  Art. 19 Campo d'applicazione della convenzione il 15 settembre 1973

La Società delle Nazioni è chiamata ad assicurare, nelle condizioni che essa stabilirà, il controllo dei conti dell'Unione internazionale di soccorso, restando inteso che la società non si assume con questo alcuna responsabilità.


  Campo d'applicazione della convenzione il 15 settembre 1973

Stati partecipanti

Ratificazione Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

31 agosto

1929

27 dicembre

1932

Belgio

  9 maggio

1929

27 dicembre

1932

Bulgaria

22 maggio

1931

27 dicembre

1932

Cina

29 maggio

1935 A

27 agosto

1935

Ecuador

30 luglio

1928

27 dicembre

1932

Finlandia

10 aprile

1929

27 dicembre

1932

Germania

22 luglio

1929

27 dicembre

1932

Iran

28 settembre

1932 A

27 dicembre

1932

Italia

  2 agosto

1928

27 dicembre

1932

Monaco

21 maggio

1929

27 dicembre

1932

Polonia

11 giugno

1930

27 dicembre

1932

San Marino

12 agosto

1929

27 dicembre

1932

Sudan

11 maggio

1928 A

27 dicembre

1932

Svizzera

  2 gennaio

1930 A

27 dicembre

1932

Turchia

10 marzo

1932

27 dicembre

1932

Venezuela

10 giugno

1929

27 dicembre

1932


CS 14 111, FF 1929 I 473 ediz. ted. 1929 I 473 ediz. franc.


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'edizione francese della presente Raccolta.
2 RU 48 678
3 RU 42 723


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 12 luglio 1927
Entrata in vigore 27 dicembre 1932
Fonte RU 48 678
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 15.09.1973 PDF DOC
non più in vigore 27.12.1932

Revisioni

27.12.1932
Convenzione del 12 luglio 1927 che stabilisce un’Unione internazionale di soccorso
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 16.02.2019

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