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RS 0.311.37 Convenzione del 25 settembre 1926 concernente la schiavitù

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0.311.37

Traduzione1

Convenzione concernente la schiavitù

Conchiusa a Ginevra il 25 settembre 1926
Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 19302
Istrumento di adesione depositato dalla Svizzera il 1° novembre 1930
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1930

(Stato 31 marzo 2017)

L’Albania, l’Austria, il Belgio, l’Impero Britannico, il Canada, il Commonwealth d’Australia, l’Unione Sudafricana, il Dominio della Nuova Zelanda e l’India, la Bulgaria, la Cina, la Colombia, Cuba, la Danimarca, l’Estonia, l’Etiopia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l’Italia, la Lettonia, la Liberia, la Lituania, la Norvegia, il Panama, i Paesi Bassi, la Persia, la Polonia, il Portogallo, la Rumenia, il Regno dei Serbi Croati e Sloveni, la Spagna, la Svezia, la Cecoslovacchia e l’Uruguay,

considerando che i firmatari dell’atto generale della conferenza di Bruxelles del 1889–1890 si sono dichiarati egualmente animati dalla ferma intenzione di porre fine al traffico degli schiavi in Africa;

considerando che i firmatari della convenzione di Saint—Germain—en—Laye del 1919, che ha per oggetto la revisione dell’atto generale di Berlino del 1885, e dell’atto generale della dichiarazione di Bruxelles del 1890, hanno affermato la loro intenzione di attuare la soppressione completa della schiavitù, sotto ogni forma, e della tratta degli schiavi per terra e per mare;

prendendo in considerazione il rapporto della commissione temporanea della schiavitù, nominata dal consiglio della Società delle Nazioni il 12 giugno 1924;

animati dal desiderio di completare l’opera attuata grazie all’atto di Bruxelles e di trovare il modo di dar effetto pratico, nel mondo intero, alle intenzioni espresse, in quanto concerne la tratta degli schiavi e la schiavitù, dai firmatari della convenzione di Saint—Germain—en—Laye, e riconoscendo che è necessario concludere a questo scopo degli accordi più particolareggiati di quelli che figurano in tale convenzione;

reputando, inoltre, che sia necessario d’impedire che il lavoro forzato conduca a condizioni analoghe a quelle della schiavitù,

hanno risolto di conchiudere una convenzione ed hanno a ciò designato i loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, sono addivenuti alle seguenti disposizioni:

  Art. 1

Ai fini della presente convenzione rimane convenuto che:

1°
la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi;
2°
la tratta degli schiavi comprende qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione d’un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o cambio di uno schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto di schiavi.
  Art. 2

Le alte parti contraenti s’impegnano, in quanto non abbiano già preso i provvedimenti necessari, ed ognuna per quanto concerna i territori posti sotto la sua sovranità, giurisdizione, protezione, signorìa o tutela:

a)
a prevenire e reprimere la tratta degli schiavi;
b)
a proseguire la soppressione completa della schiavitù sotto tutte le sue forme, in modo progressivo ed al più presto possibile.
  Art. 3

Le alte parti contraenti s’impegnano a prendere tutti i provvedimenti utili a prevenire e reprimere l’imbarco, lo sbarco ed il trasporto degli schiavi nelle loro acque territoriali, come in generale su tutte le navi inalberanti le loro rispettive bandiere.

Le alte parti contraenti s’impegnano a negoziare, al più presto possibile, una convenzione generale sulla tratta degli schiavi che dia loro diritti ed imponga loro obblighi simili a quelli previsti nella convenzione del 17 giugno 19251 concernente il commercio internazionale delle armi (art. 12, 20, 21, 22, 23, 24 e paragrafi 3, 4, 5 della sezione II dell’allegato II), con riserva dei necessari adattamenti, rimanendo inteso che questa convenzione generale non porrà le navi (anche di piccolo tonnellaggio) di nessuna delle alte parti contraenti in una posizione diversa da quella delle navi delle altre alte parti contraenti.

Resta parimente inteso che tanto prima quanto dopo l’entrata in vigore della detta convenzione generale, le alte parti contraenti conservano la massima libertà di concludere tra loro, senza tuttavia derogare ai principi del precedente capoverso, quegli accordi particolari che, a motivo della loro speciale situazione, sembrassero loro convenienti per giungere il più prontamente che sia possibile alla soppressione completa della tratta.


1 Questa Conv. non è mai entrata in vigore.

  Art. 4

Le alte parti contraenti si presteranno mutua assistenza per conseguire la soppressione della schiavitù e della tratta degli schiavi.1


1 Per l’assistenza giudiziaria fra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America, vedi l’art. 36 della LF del 3 ott. 1975 relativa al Trattato concluso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale (RS 351.93).

  Art. 5

Le alte parti contraenti riconoscono che il ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio può avere gravi conseguenze e si impegnano, ognuna per quanto concerna i territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, signorìa o tutela, a prendere i provvedimenti atti ad evitare che il lavoro forzato od obbligatorio conduca a condizioni analoghe alla schiavitù.

Resta inteso:

1°
che, con riserva delle disposizioni transitorie enunciate al paragrafo 2 qui sotto, il lavoro forzato od obbligatorio non può essere richiesto se non per fini pubblici;
2°
che, nei territori nei quali il lavoro forzato od obbligatorio, per fini che non siano pubblici, esiste tuttora, le alte parti contraenti si sforzeranno di porvi progressivamente fine, al più presto possibile, e che, fino a tanto che questo lavoro forzato od obbligatorio esisterà, esso non sarà usato che a titolo eccezionale, verso rimunerazione adeguata ed alla condizione che un cambiamento del luogo abituale di residenza non possa essere imposto:
3°
e che, in ogni caso, le autorità centrali competenti del territorio interessato assumeranno la responsabilità dell’uso del lavoro forzato od obbligatorio.
  Art. 6

Le alte parti contraenti, la cui legislazione non fosse fin d’ora sufficiente per reprimere le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti emanati allo scopo di dare effetto ai fini della presente convenzione, si impegnano di prendere i necessari provvedimenti perché queste infrazioni siano punite con pene severe.

  Art. 7

Le alte parti contraenti s’impegnano a comunicarsi tra loro ed a comunicare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite1 le leggi ed i regolamenti che emaneranno per applicare le stipulazioni della presente convenzione.


1 Nuovo testo giusta il Prot. d’emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).

  Art. 8

Le alte parti contraenti convengono che tutti i conflitti che potessero sorgere tra loro circa l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione, se non potranno essere risolti mediante negoziati diretti, saranno deferiti per la decisione alla Corte internazionale di Giustizia1. Se gli Stati tra i quali sorge un conflitto, od uno di essi, non fosse parte nello Statuto della Corte internazionale di Giustizia23, il conflitto verrà sottoposto, a loro gradimento ed in conformità delle regole costituzionali di ognuno di essi, od alla Corte internazionale di Giustizia4, od a un tribunale arbitrale costituito in conformità della convenzione del 18 ottobre 19075 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, oppure a qualunque altro tribunale arbitrale.


1 Nuovo testo giusta il Prot. d’emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).
2 Nuovo testo giusta il Prot. d’emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).
3 RS 0.193.501
4 Nuovo testo giusta il Prot. d’emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).
5 RS 0.193.212

  Art. 9

Ognuna delle alte parti contraenti può dichiarare, tanto al momento della firma, quanto al momento della sua ratifica od adesione, che, per quanto concerne l’applicazione delle stipulazioni della presente convenzione o di talune di esse, la sua accettazione non vincola sia l’insieme, sia tali o tali altri dei territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, signorìa o tutela, e può successivamente aderire separatamente, in tutto od in parte, in nome di uno qualunque di essi.

  Art. 10

Se accadesse che una delle alte parti contraenti volesse disdire la presente convenzione, la disdetta dovrà essere notificata per iscritto al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite1, che comunicherà immediatamente una copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre alte parti contraenti, facendo loro sapere la data alla quale egli l’ha ricevuta.

La disdetta non avrà effetto che nei confronti dello Stato che l’avrà notificata, e cioè un anno dopo che la notificazione ne sarà pervenuta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite2.

La disdetta potrà parimente essere data separatamente per qualsiasi territorio posto sotto la sua sovranità, giurisdizione, protezione, signorìa o tutela.


1 Nuovo testo giusta il Prot. d’emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).
2 RS 0.193.501

  Art. 11

La presente convenzione, che porterà la data d’oggi ed i cui testi francese ed inglese faranno parimente fede, resterà aperta fino al 1° aprile 1927 per la firma degli Stati membri della Società delle Nazioni.

La presente convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati compresi gli Stati non membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, ai quali il Segretario generale avrà trasmesso una copia certificata conforme della convenzione.1

L’adesione avviene mediante il deposito di uno strumento formale presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa tutti gli Stati che fanno parte della convenzione e tutti gli altri Stati contemplati nel presente articolo e comunicherà loro la data del deposito di ciascuno strumento di adesione.2


1 Nuovo testo giusta il Prot. d’emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).
2 Nuovo testo giusta il Prot. d’emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).

  Art. 12

La presente convenzione sarà ratificata e gli atti della ratificazione saranno depositati presso l’ufficio del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite1, che ne darà notizia alle alte parti contraenti.

La convenzione produrrà i suoi effetti per ogni Stato dalla data del deposito della sua ratificazione od adesione.

In fede di che, i plenipotenziari hanno apposto alla presente convenzione la loro firma.

Fatto a Ginevra, il venticinque settembre millenovecentoventisei, in un solo esemplare, che resterà depositato presso gli archivi della Società delle Nazioni2, ed una copia certificata conforme sarà trasmessa ad ogni Stato firmatario.

(Seguono le firme)


1 Nuovo testo giusta il Prot. d’emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).
2 Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).


  Campo d’applicazione il 31 marzo 20173 

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

  9 novembre

1935 A

  9 novembre

1935

Albania

  2 luglio

1957 A

  2 luglio

1957

Algeria

20 novembre

1963 A

20 novembre

1963

Antigua e Barbuda

25 ottobre

1988 S

  1° novembre

1981

Arabia Saudita

  5 luglio

1973 A

  5 luglio

1973

Australia

18 giugno

1927

18 giugno

1927

Austria

19 agosto

1927

19 agosto

1927

Azerbaigian

16 agosto

1996 A

16 agosto

1996

Bahamas

10 giugno

1976 S

10 luglio

1973

Bahrein*

27 marzo

1990 A

27 marzo

1990

Bangladesh

  7 gennaio

1985 A

  7 gennaio

1985

Barbados

22 luglio

1976

30 novembre

1966

Belarus

13 settembre

1956 A

13 settembre

1956

Belgio

23 settembre

1927

23 settembre

1927

Benin

  4 aprile

1962 S

  1° agosto

1960

Bolivia

  6 ottobre

1983 A

  6 ottobre

1983

Bosnia e Erzegovina

  1° settembre

1993 S

  6 marzo

1992

Brasile

  6 gennaio

1966 A

  6 gennaio

1966

Bulgaria

  9 marzo

1927

  9 marzo

1927

Camerun

  7 marzo

1962 S

  1° gennaio

1960

Canada

  6 agosto

1928

  6 agosto

1928

Ceca, Repubblica

22 febbraio

1993 S

  1° gennaio

1993

Cile

20 giugno

1995 A

20 giugno

1995

Cina

  Hong Konga

10 giugno

1997

  1° luglio

1997

  Macaob

19 ottobre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

21 aprile

1986 S

16 agosto

1960

Congo (Brazzaville)

15 ottobre

1962 S

15 agosto

1960

Côte d'Ivoire

  8 dicembre

1961 S

  7 agosto

1960

Croazia

12 ottobre

1992 S

  8 ottobre

1991

Cuba

  6 luglio

1931

  6 luglio

1931

Danimarca

17 maggio

1927

17 maggio

1927

Dominica

17 agosto

1994 S

  3 novembre

1978

Ecuador

26 marzo

1928 A

26 marzo

1928

Egitto

25 gennaio

1928 A

25 gennaio

1928

Estonia

16 maggio

1929

16 maggio

1929

Etiopia

21 gennaio

1969

21 gennaio

1969

Figi

12 giugno

1972 S

10 ottobre

1970

Filippine

12 luglio

1955 A

12 luglio

1955

Finlandia

29 settembre

1927

29 settembre

1927

Francia

28 marzo

1931

28 marzo

1931

Germania

12 marzo

1929

12 marzo

1929

Ghana

  3 maggio

1963 S

  5 marzo

1957

Giamaica

30 luglio

1964 S

  6 agosto

1962

Giordania

  5 maggio

1959 A

  5 maggio

1959

Grecia

  4 luglio

1930

  4 luglio

1930

Guatemala

11 novembre

1983 A

11 novembre

1983

Guinea

30 marzo

1962 S

  2 ottobre

1958

Haiti

  3 settembre

1927 A

  3 settembre

1927

India

18 giugno

1927

18 giugno

1927

Iraq

18 gennaio

1929 A

18 gennaio

1929

Irlanda

18 luglio

1930 A

18 luglio

1930

Israele**

  6 gennaio

1955 A

  6 gennaio

1955

Italia

25 agosto

1928

25 agosto

1928

Kazakistan

  1° maggio

2008 A

  1° maggio

2008

Kirghizistan

  5 settembre

1997 A

  5 settembre

1997

Kuwait

28 maggio

1963 A

28 maggio

1963

Lesotho

  4 novembre

1974 S

  4 ottobre

1966

Libano

25 giugno

1931 A

25 giugno

1931

Liberia

17 maggio

1930

17 maggio

1930

Libia

14 febbraio

1957 A

14 febbraio

1957

Macedonia

18 gennaio

1994 S

17 settembre

1991

Madagascar

12 febbraio

1964 A

12 febbraio

1964

Malawi

  2 agosto

1965 A

  2 agosto

1965

Mali

  2 febbraio

1973 S

22 settembre

1960

Malta

  3 gennaio

1966

21 settembre

1964

Marocco

11 maggio

1956

11 maggio

1956

Mauritania

  6 giugno

1986 A

  6 giugno

1986

Maurizio

18 luglio

1969 S

12 marzo

1968

Messico

  8 settembre

1934 A

  8 settembre

1934

Monaco

17 gennaio

1928 A

17 gennaio

1928

Mongolia

20 dicembre

1968 A

20 dicembre

1968

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Myanmar

18 giugno

1927

18 giugno

1927

Nepal

  7 gennaio

1963 A

  7 gennaio

1963

Nicaragua

  3 ottobre

1927 A

  3 ottobre

1927

Niger

25 agosto

1961 S

  3 agosto

1960

Nigeria

26 giugno

1961 S

  1° ottobre

1960

Norvegia

10 settembre

1927

10 settembre

1927

Nuova Zelanda

18 giugno

1927

18 giugno

1927

Paesi Bassi

  7 gennaio

1928

  7 gennaio

1928

  Aruba

  7 gennaio

1928

  7 gennaio

1928

  Curaçao

  7 gennaio

1928

  7 gennaio

1928

  Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

  7 gennaio

1928

  7 gennaio

1928

  Sint Maarten

  7 gennaio

1928

  7 gennaio

1928

Pakistan

30 settembre

1955 A

30 settembre

1955

Papua Nuova Guinea

27 gennaio

1982 A

27 gennaio

1982

Paraguay

27 settembre

2007 A

27 settembre

2007

Polonia

17 settembre

1930

17 settembre

1930

Portogallo

  4 ottobre

1927

  4 ottobre

1927

Regno Unito

18 giugno

1927

18 giugno

1927

  Hong Konga

10 giugno

1997

  1° luglio

1997

  Macaob

19 ottobre

1999

20 dicembre

1999

Rep. Centrafricana

  4 settembre

1962 S

13 agosto

1960

Romania

22 giugno

1931

22 giugno

1931

Russia

  8 agosto

1956 A

  8 agosto

1956

Saint Lucia

14 febbraio

1990 S

22 febbraio

1979

Saint Vincent e Grenadine

  9 novembre

1981 A

  9 novembre

1981

Salomone, Isole

  3 settembre

1981 S

  7 luglio

1978

Seicelle

  5 maggio

1992 A

  5 maggio

1992

Senegal

  2 maggio

1963 S

20 giugno

1960

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

13 marzo

1962 S

27 aprile

1961

Siria

25 giugno

1931 A

25 giugno

1931

Slovacchia

28 maggio

1993 S

  1° gennaio

1993

Spagna

12 settembre

1927

12 settembre

1927

Sri Lanka

21 marzo

1958 A

21 marzo

1958

Stati Uniti

21 marzo

1929 A

21 marzo

1929

Sudafrica

18 giugno

1927

18 luglio

1927

Sudan

  9 settembre

1957 S

  1° gennaio

1956

Suriname

12 ottobre

1979 S

25 novembre

1975

Svezia

17 dicembre

1927

17 dicembre

1927

Svizzera

  1° novembre

1930 A

  1° novembre

1930

Tanzania

28 novembre

1962 A

28 novembre

1962

Togo

27 febbraio

1962 S

27 aprile

1960

Trinidad e Tobago

11 aprile

1966 S

31 agosto

1962

Tunisia

15 luglio

1966 A

15 luglio

1966

Turchia

24 luglio

1933 A

24 luglio

1933

Turkmenistan

  1° maggio

1997 A

  1° maggio

1997

Ucraina

27 gennaio

1959 A

27 gennaio

1959

Uganda

12 agosto

1964 A

12 agosto

1964

Ungheria

17 febbraio

1933 A

17 febbraio

1933

Uruguay

  7 giugno

2001 A

  7 giugno

2001

Vietnam

14 agosto

1956 A

14 agosto

1956

Yemen (Aden)

  9 febbraio

1987 A

  9 febbraio

1987

Zambia

26 marzo

1973 S

24 ottobre

1964

*
Riserve e dichiarazioni.
**
Obiezioni.
Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
a
Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

b Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 1° dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.


 CS 12 50; FF 1930 I 399 ediz. ted. 404 ediz. franc.


1 Dal testo originale francese.
2 RU 46 723
3 RU 1972 650, 1980 220, 1982 1306, 1984 223, 1986 320, 1987 797, 1991 943, 2005 1145, 2008 3959 e 2017 2421. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 25 settembre 1926
Entrata in vigore 1 novembre 1930
Fonte RU 46 724
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01.11.1930
Convenzione del 25 settembre 1926 concernente la schiavitù
 

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Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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