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RS 0.946.297.725 Accordo commerciale del 14 ottobre 1925 tra la Svizzera e l’Estonia (con Protocollo finale)

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0.946.297.725

Traduzione1

Convenzione commerciale tra la Svizzera e l’Estonia

Conchiusa il 14 ottobre 1925

Approvata dall’Assemblea federale il 23 dicembre 19252

Ratificazioni scambiate il 31 maggio 1926

Entrata in vigore il 31 maggio 1926

(Stato 31 maggio 1926)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell’Estonia,

animati dal desiderio di favorire e sviluppare i rapporti commerciali tra i due paesi, hanno deciso di concludere una Convenzione e a questo scopo hanno nominato quali loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma,

hanno convenuto gli articoli seguenti:

  Art. 1

I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti, che risiedono nel territorio dell’altra Parte, saranno in tutto parificati, per quanto concerne l’esercizio dei loro mestieri, delle loro professioni e delle imprese industriali, il traffico ed il commercio leciti, ai cittadini della nazione più favorita, semprechè essi si conformino alle leggi del paese. Restano riservate le eccezioni previste nell’ultimo capoverso dell’art. 13.

  Art. 2

I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti potranno, conformandosi alle leggi del paese, acquistare, possedere, affittare ed occupare, nelle stesse condizioni fatto ai cittadini della nazione più favorita, le case, le fabbriche, i magazzini, le botteghe e i locali che loro fossero necessari, nonchè prendere in affitto terreni per farne un uso lecito.

Per tutto quanto riguarda la trasmissione dei beni mobili, sia per successione testamentaria, sia in altro modo, e il diritto di disporre, in qualsiasi modo, dei beni di ogni specie ch’essi possono legalmente acquistare, essi godranno, nei territori dell’altra Parte contraente, conformandosi alle leggi del paese, degli stessi privilegi, libertà e diritti di cui fruiscono i cittadini della nazione più favorita e non potranno per quanto ciò concerne essere sottoposti a tasse, diritti, imposte od oneri, sotto qualsiasi denominazione, diversi o più elevati di quelli cui sono o saranno sottoposti i cittadini della nazione più favorita.

  Art. 3

I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti potranno esportare, conformandosi alle leggi del paese, il prodotto della vendita delle loro proprietà e i loro beni in generale, senza essere obbligati a pagare, per l’esportazione menzionata, tasse diverse o più elevate di quelle che dovrebbero pagare in simil caso i cittadini della nazione più favorita.

  Art. 4

I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godranno, semprechè si conformino alle leggi del paese, di protezione e sicurezza completa per le loro persone e pei loro averi. Essi avranno libero accesso ai tribunali di tutte le istanze e a tutte le altre autorità competenti, sia per presentare reclamo che per difendere i loro diritti. In linea generale, per tutto quanto riguarda l’amministrazione della giustizia, godranno di tutti i diritti e privilegi di cui fruiscono i cittadini della nazione più favorita e come essi avranno facoltà di scegliere essi stessi, per la salvaguardia dei loro interessi, avvocati o mandatari debitamente autorizzati in virtù della legge del paese.

  Art. 5

Le case, i magazzini, le fabbriche e le botteghe dei cittadini di ciascuna delle Parti contraenti che risiedono nel territorio dell’altra, nonchè tutti i locali ad essi connessi ed adibiti ad usi leciti, saranno rispettati in conformità delle leggi del paese. Non sarà permesso di procedere a visite a domicilio o a perquisizioni, nè di esaminare o ispezionare registri, carte o conti degli interessati, salvo che nelle condizioni e nelle forme prescritte dalla legge del paese.

  Art. 6

I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti saranno esenti, sul territorio dell’altra, da ogni genere di servizio militare, da ogni contribuzione, sia in danaro che in natura, prelevata invece del servizio militare personale. Essi saranno dispensati dal partecipare a qualsiasi prestito o dono nazionale forzato.

Essi non saranno tenuti in tempo di pace e in tempo di guerra che alle prestazioni e requisizioni militari imposte ai cittadini della nazione più favorita, nella stessa misura e secondo gli stessi principi applicati a questi ultimi, e sempre contro pagamento di una giusta indennità.

I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti saranno pure esenti da qualsiasi carica o funzione, giudiziaria, amministrativa o municipale.

  Art. 7

I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti non saranno sottoposti, semprechè si conformino alle leggi del paese, ad oneri, imposte, tasse o contribuzioni, di qualsiasi natura, diverse o più elevate di quelle che sono o potranno essere imposte ai cittadini della nazione più favorita. Restano tuttavia riservate le disposizioni dell’art. 13; ultimo capoverso, concernenti le industrie ed il commercio ambulanti e la ricerca di ordinazioni.

  Art. 8

Le società anonime od altre, che sono o saranno validamente costituite secondo le leggi di una delle Parti contraenti e che abbiano la loro sede nel suo territorio, saranno giuridicamente riconosciute nell’altro Stato, semprechè esse non perseguano uno scopo illecito o contrario ai buoni costumi; esse, in conformità delle leggi e dei regolamenti, avranno libero e facile accesso ai tribunali tanto per intentare un’azione, quanto per difendersi.

Dette società godranno degli stessi diritti e vantaggi che sono o saranno riconosciuti alle società consimili della nazione più favorita. Inoltre, esse non saranno sottoposte a tasse, contribuzioni o, in generale, ad oneri fiscali di qualsiasi natura diversi o più elevati di quelli imposti alle società della nazione più favorita.

  Art. 9

Ciascuna delle Parti contraenti potrà nominare dei consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari nelle città, porti e piazze dell’altra Parte, eccettuate le località dove l’ammissione di questi uffici causerebbe inconvenienti. Tuttavia, questa restrizione non potrebbe essere applicata all’una delle Parti contraenti senza essere estesa a tutti gli Stati.

I detti consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari, dopo aver ricevuto l’exequatur o altra valida autorizzazione dal Governo del paese nel quale sono nominati, avranno il diritto di esercitare le stesse funzioni consolari come i funzionari consolari dello stesso grado e della stessa categoria della nazione più favorita e di godere tutti i privilegi, le esenzioni e le immunità che sono o potranno essere accordate a questi ultimi. Il Governo che ha concesso l’exequatur o un’autorizzazione analoga ha il diritto di ritirarli, se lo crede opportuno; tuttavia esso è tenuto a indicare le ragioni della revoca.

  Art. 10

Qualora un cittadino di una delle Parti contraenti venisse a morire nel territorio dell’altra Parte senza lasciare credi conosciuti nè esecutori testamentari, le autorità del luogo del decesso ne avviseranno il funzionario consolare del paese d’origine affinchè trasmetta agli interessati le informazioni necessarie.

Le autorità competenti del luogo del decesso o del luogo dove si trovano i beni del defunto prenderanno, per quanto concerne questi beni, i provvedimenti assicurativi che la legislazione del paese prescrive per la successione dei propri cittadini.

  Art. 11

I prodotti del suolo e dell’industria della Svizzera o dell’Estonia, importati in uno di questi paesi e destinati al consumo o ad essere collocati in depositi, oppure alla riesportazione o al transito, non potranno, per quanto concerne l’importazione, l’esportazione, la riesportazione ed il transito, essere sottoposti a diritti, tasse, soprattasse, imposte, contribuzioni od obblighi generali o locali diversi o più onerosi di quelli cui vanno soggetti i prodotti della nazione più favorita.

Nessuna delle Parti contraenti sottoporrà l’esportazione di un articolo qualsiasi a destinazione dei territori o possessioni dell’altra Parte a diritti od oneri diversi o più onerosi di quelli che sono o sarebbero imposti per l’esportazione dello stesso articolo a destinazione di qualsivoglia altro paese.

Le Parti contraenti si impegnano a non mantenere le limitazioni o i divieti concernenti l’importazione e l’esportazione di certe merci che durante il tempo e nella misura resi indispensabili dalle condizioni economiche attuali.

Restano in ogni tempo riservati i divieti e le limitazioni d’importazione e d’esportazione emanati:

1.
in circostanze eccezionali relative ai bisogni di guerra;
2.
per ragioni di pubblica sicurezza;
3.
per ragioni di polizia sanitaria e veterinaria e allo scopo di proteggere le piante contro le malattie, gli insetti, i parassiti ed altri nemici di qualsiasi specie;
4.
in caso di monopoli di Stato.
  Art. 12

Qualora una delle Parti contraenti colpisse i prodotti di un altro Stato con tasse più elevate di quelle applicabili agli stessi prodotti originari dell’altra Parte e provenienti dalla stessa, o qualora essa applicasse alle merci di un altro Stato dei divieti o delle limitazioni d’importazione non applicabili alle stesse merci dell’altra Parte contraente, essa è autorizzata, se le circostanze lo esigono, a subordinare l’applicazione delle tasse più ridotte ai prodotti provenienti dall’altra Parte, o la loro ammissione di entrata, alla presentazione di certificati d’origine rilasciati dalle autorità che saranno a questo scopo designate dal paese esportatore.

  Art. 13

Pur potendo fruire dei vantaggi maggiori che derivassero dal trattamento della nazione più favorita, i negozianti, i fabbricanti ed altri produttori dell’uno dei due paesi, come pure i loro commessi viaggiatori, che proveranno, presentando una tessera di legittimazione rilasciata dalle autorità del loro paese, di essere autorizzati ad esercitare il loro commercio e la loro industria e di pagare le tasse ed imposte previste dalla legge, avranno il diritto, conformandosi alle leggi del paese e sotto riserva delle disposizioni sulla polizia degli stranieri, di fare nell’altro paese le compere per il loro commercio la loro fabbrica o loro impresa e di cercarvi ordinazioni presso persone o ditte che rivendono o adoperano merci offerte nella loro professione o industria. Potranno portare con sè campioni o modelli, ma non merci, salvo nei casi nei quali ciò è permesso ai viaggiatori di commercio nazionali.

I campioni o modelli importati da detti industriali o commessi viaggiatori saranno ammessi da una parte e dall’altra in franchigia da qualsiasi tassa d’entrata o d’uscita in conformità dei regolamenti e delle formalità doganali stabiliti per assicurare la loro riesportazione o il pagamento delle tasse doganali prescritte in caso di non avvenuta riesportazione nel termine previsto dalla legge.

La riesportazione dei campioni dei viaggiatori di commercio potrà avvenire anche attraverso un altro ufficio doganale diverso da quello di importazione. Resta inteso che, in questo caso, l’ufficio doganale di riesportazione sarà autorizzato a rimborsare di propria competenza, all’avente diritto, il deposito o la cauzione che saranno stati forniti per assicurare la riesportazione o il pagamento delle tasse doganali in caso di non avvenuta riesportazione nel termine prescritto.

Le disposizioni che precedono non sono applicabili alle industrie ed al commercio ambulanti, alla ricerca di ordinazioni presso persone che non esercitano nè industria, nè commercio, e le Parti contraenti riservano a questo scopo intera libertà alla loro legislazione.

  Art. 14

Non saranno considerati come deroganti al principio del trattamento della nazione più favorita, che è la base della presente Convenzione, le franchigie, immunità e privilegi qui appresso indicati, cioè:

a)
i privilegi che sono stati o potrebbero essere concessi a Stati vicini, relativamente al traffico di confine;
b)
i privilegi che sono stati o potrebbero essere concessi da una delle Parti contraenti a un terzo Stato in virtù di un’Unione doganale;
c)
le franchigie, immunità e privilegi che l’Estonia riconoscerà ad uno degli Stati baltici (Finlandia, Lettonia, Lituania), in ragione di accordi particolari. Lo stesso vale pei privilegi che l’Estonia potrebbe concedere alla Russia in virtù di Convenzioni o Accordi doganali speciali.

Resta inteso che la Svizzera fruirà immediatamente e senza condizione di queste franchigie, immunità e privilegi nel caso in cui l’Estonia li concedesse, in tutto o in parte, ad un terzo Stato non menzionato sopra.

  Art. 15

Le contestazioni che potessero sorgere tra le Parti contraenti circa l’interpretazione e l’esecuzione della presente Convenzione e che non avessero potuto essere risolte in via diplomatica, saranno deferite, a richiesta anche di una sola delle Parti, a un Tribunale arbitrale composto di tre membri.

Ciascuna delle Parti contraenti designa un membro di suo gradimento e ambedue nominano il capo arbitro di comune accordo.

Queste nomine dovranno essere fatte nel più breve termine possibile.

Il capo arbitro non deve essere cittadino di una delle Parti contraenti, nè aver domicilio nel loro territorio o trovarsi al loro servizio.

Qualora le Parti non si accordassero per la scelta del capo arbitro nel termine di un mese a contare dal giorno in cui l’una delle Parti avrà notificato all’altra la sua intenzione di sottoporre la vertenza all’arbitrato, il capo arbitro sarà designato liberamente dal Presidente della Corte permanente di Giustizia Internazionale1.

Il Tribunale arbitrale si riunirà nel luogo designato dal capo arbitro.

La decisione degli arbitri avrà forza obbligatoria.


1 La Corte Permanente di Giustizia Internazionale è stata sciolta con Risoluzione 18 aprile 1946 dell’Assemblea della Società delle Nazioni (FF 1946, II, pag. 1227 edizione tedesca e pag. 1186 edizione francese) e sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia (RS 0.193.50)

  Art. 16

La presente Convenzione sarà ratificata e lo scambio delle ratificazioni avrà luogo a Berlino il più presto possibile.

La Convenzione entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni e dapprima per la durata di un anno. Qualora essa non venga denunciata sei mesi prima della scadenza di questo periodo, sarà rinnovata per via di tacita intesa per una durata indeterminata e potrà essere denunciata in ogni tempo restando esecutiva durante sei mesi a contare dal giorno della denuncia.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione e l’hanno munita dei propri sigilli.

Fatto a Berna in doppio esemplare il quattordici ottobre millenovecentoventicinque.

(Seguono le firme)


  Protocollo finale

Al momento di procedere alla firma della Convenzione commerciale conclusa in data d’oggi tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Estonia, i plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto che questa Convenzione si applicherà parimente e sotto ogni rapporto al Principato di Liechtenstein fino a tanto che esso sarà vincolato alla Confederazione con un’unione doganale.3

Il presento Protocollo, che sarà considerato come approvato e sanzionato dalle Parti contraenti, senz’altra ratificazione speciale, pel solo fatto dello scambio delle ratificazioni della Convenzione alla quale si riferisce, è stato steso in doppio esemplare a Berna il 14 ottobre millenovecentoventicinque.

(Seguono le firme)


 CS 14 437


1 Dal testo originale francese.
2 RU 42 269
3 RS 0.631.112.514


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 14 ottobre 1925
Entrata in vigore 31 maggio 1926
Fonte RU 42 270
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 31.05.1926 PDF DOC

Revisioni

31.05.1926
Accordo commerciale del 14 ottobre 1925 tra la Svizzera e l’Estonia (con Protocollo finale)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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