I. Disposizioni generali
Art. 1 I. Costituzione di diritti di pegno sul bestiame
I. Costituzione di diritti di pegno sul bestiame
A garanzia dei crediti menzionati nell’articolo 885 del Codice civile svizzero1 può essere costituito un diritto di pegno sul bestiame, senza trasferimento del possesso, mediante iscrizione nel registro per il pegno sul bestiame.
Art. 2 II. Creditori pignoratizi / 1. Autorizzazione
II. Creditori pignoratizi
1. Autorizzazione
1 Sono creditori pignoratizi soltanto gli istituti di prestito e le società cooperative che hanno ottenuto dall’autorità competente del Cantone di domicilio l’autorizzazione a fare operazioni di pegno sul bestiame.
2 Quest’autorizzazione non può essere accordata se non ad istituti di prestito e a società cooperative meritevoli di fiducia che si siano obbligati a non accettare, accanto al diritto di pegno, delle cauzioni, degli impegni solidali o altre simili garanzie.
3 L’autorizzazione dev’essere ritirata agli istituti di prestito e alle società cooperative che non ottemperano a quest’obbligo, o accampano pretese evidentemente ingiuste verso il debitore, o danno altrimenti luogo a reclami col loro modo d’agire.
4 I ricorsi contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale sono retti dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.1
1 Nuovo testo giusta il n. IV 9 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Art. 31II. Creditori pignoratizi / 2. Elenco delle autorizzazioni
2. Elenco delle autorizzazioni
1 I Cantoni tengono un elenco degli istituti di prestito e delle società cooperative ai quali hanno accordato l’autorizzazione.
2 Il rilascio e l’estinzione dell’autorizzazione sono pubblicati nei fogli ufficiali designati dai Cantoni.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 386).
Art. 41III. Autorità in materia di pegno sul bestiame / 1. Organizzazione e vigilanza
III. Autorità in materia di pegno sul bestiame
1. Organizzazione e vigilanza
1 I Cantoni organizzano gli uffici incaricati della tenuta del registro per il pegno sul bestiame e designano l’autorità preposta alla vigilanza in materia.
2 L’alta vigilanza in materia è esercitata dalla Confederazione. Quest’ultima delega tale compito all’Ufficio incaricato del diritto del registro fondiario e del diritto fondiario.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5149).
Art. 51III. Autorità in materia di pegno sul bestiame / 2. Ricorsi
2. Ricorsi
1 I ricorsi contro la gestione dei funzionari incaricati della tenuta del registro sono decisi dall’autorità cantonale di vigilanza. Il termine di ricorso è di 30 giorni.2
2 I ricorsi contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale sono retti dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.3
3 Le decisioni prese in ultima istanza cantonale sono notificate all’Ufficio federale di giustizia. Contro tali decisioni quest’ultimo può interporre ricorso dinanzi al Tribunale federale.4
1 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6 del DCF del 30 dic. 1947 (RU 63 1477).
2 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5149).
3 Nuovo testo giusta il n. IV 9 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
4 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5149). Nuovo testo giusta il n. IV 9 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Art. 6 IV. Registro per il pegno del bestiame / 1. Tenuta
IV. Registro per il pegno del bestiame
1. Tenuta
1 Il registro per il pegno sul bestiame è tenuto secondo un formulario uniforme.
2 I pegni sul bestiame vi son iscritti in ordine cronologico.
3 Al registro va annesso un indice alfabetico dei pignoranti e dei creditori pignoratizi.
Art. 7 IV. Registro per il pegno del bestiame / 2. Pubblicità
2. Pubblicità
Chiunque provi di avervi interesse può farsi dare dall’ufficiale:
- 1.
- delle informazioni verbali o scritte sopra una determinata iscrizione del registro, oppure
- 2.
- una dichiarazione verbale o scritta che una determinata iscrizione non figura nel registro.
Art. 8 V. Comunicazioni
V. Comunicazioni
Le comunicazioni ufficiali previste nel presente regolamento sono fatte mediante lettera raccomandata.
II. Iscrizione nel registro per il pegno sul bestiame
1. Iscrizione del pegno sul bestiame
Art. 9 I. Iscrizione della costituzione del pegno / 1. Luogo della iscrizione
I. Iscrizione della costituzione del pegno
1. Luogo della iscrizione
1 La costituzione in pegno viene iscritta nel registro del circondario in cui il bestiame impegnato ha la sua stazione ordinaria.
2 Il bestiame impegnato ha la sua stazione ordinaria là dove si trova in modo durevole per volontà del proprietario.
3 Nel dubbio si considera come luogo di stazione ordinaria il domicilio del proprietario.
Art. 10 I. Iscrizione della costituzione del pegno / 2. Condizioni dell’iscrizione
2. Condizioni dell’iscrizione
1 Il pegno viene iscritto quando sia stato comunicato all’ufficio competente mediante trasmissione d’una richiesta d’iscrizione firmata dal creditore pignoratizio, dal pignorante e dall’ispettore del bestiame.
2 Prima di apporre la sua firma a tale richiesta, l’ispettore del bestiame si assicura sul luogo dell’esistenza e dei segni distintivi del bestiame impegnato, iscrive nella medesima il valore di stima e vi corregge o completa le indicazioni inesatte o insufficienti.
3 La richiesta d’iscrizione è conservata dall’ufficio.
Art. 11 I. Iscrizione della costituzione del pegno / 3. Natura della iscrizione
3. Natura della iscrizione
1 Ogni animale impegnato dev’essere iscritto nel registro coll’indicazione della sua specie, del suo sesso e de’ suoi segni distintivi (razza, età, mantello, valore e altre qualifiche individuali).
2 Se gli animali impegnati sono assicurati si annoterà nel registro l’assicuratore e possibilmente anche la somma assicurata.
Art. 12 II. Nuova iscrizione nel caso di cambiamento della stazione ordinaria
II. Nuova iscrizione nel caso di cambiamento della stazione ordinaria
1 Se la stazione ordinaria del bestiame impegnato viene trasferita fuori del circondario del registro in cui il bestiame era fino allora iscritto, il pignorante ne informa senza indugio l’ufficio della stazione ordinaria anteriore.
2 Quest’ufficio comunica il pegno e il cambiamento della stazione ordinaria all’ufficio del circondario in cui si trova la nuova stazione ordinaria del bestiame impegnato.
3 L’ufficio della nuova stazione ordinaria iscrive il pegno nel suo registro e comunica a quello della stazione ordinaria anteriore che la nuova iscrizione è avvenuta.
4 Ricevuta questa comunicazione, l’ufficio della stazione ordinaria anteriore cancella la vecchia iscrizione.
Art. 13 III. Rinnovo d’iscrizione nel registro Procedura di spurgo
III. Rinnovo d’iscrizione nel registro Procedura di spurgo
1 L’ufficio della stazione ordinaria del bestiame impegnato notifica nel mese di novembre d’ogni anno ai creditori pignoratizi il cui diritto di pegno fu iscritto durante il penultimo anno civile che l’iscrizione del medesimo verrà cancellata il 31 dicembre prossimo se non se ne domanda il rinnovo prima di questa data.
2 Se il creditore pignoratizio domanda entro detto termine il rinnovo d’iscrizione, il pegno viene iscritto di nuovo nel registro e si cancella l’iscrizione anteriore.
3 Se non domanda il rinnovo entro l’indicato termine, l’iscrizione del pegno viene cancellata.
2. Iscrizione di modificazione
Art. 14 I. Modificazioni
I. Modificazioni
1 L’ufficio della stazione ordinaria del bestiame impegnato rettifica mediante l’iscrizione di modificazioni le menzioni inesatte contenute nel registro.
2 L’iscrizione di modificazioni è specialmente necessaria quando un animale impegnato sia sostituito in tale qualità con un altro animale.
Art. 15 II. Condizioni dell’iscrizione di una modificazione
II. Condizioni dell’iscrizione di una modificazione
1 La modificazione viene iscritta nel registro quando sia stata comunicata all’ufficio competente dal tribunale o dall’ufficio d’esecuzione o ancora mediante trasmissione d’una richiesta d’iscrizione firmata dal creditore pignoratizio, dal pignorante e – ove si tratti dell’esistenza e dei segni distintivi del bestiame impegnato – dall’ispettore del bestiame.
2 Prima di apporre la sua firma a tale richiesta, l’ispettore del bestiame si assicura, occorrendo, sul luogo dell’esistenza e dei segni distintivi del bestiame impegnato, iscrive nella medesima il valore di stima e vi corregge o completa le indicazioni inesatte o insufficienti.
3 La comunicazione officiale e la richiesta d’iscrizione sono conservate dall’ufficio.
3. Iscrizione di cancellazioni
Art. 16 I. Cancellazione del pegno
I. Cancellazione del pegno
L’ufficio della stazione ordinaria procede alla cancellazione del pegno se un tribunale ha riconosciuto, con giudizio esecutivo che il pegno è inesistente o annullato, se il pegno è stato estinto mediante realizzazione, se si tratta del caso previsto all’articolo 13 capoverso 3, o infine se il creditore pignoratizio ha dato per iscritto l’autorizzazione alla cancellazione.
Art. 17 II. Cancellazione dell’iscrizione
II. Cancellazione dell’iscrizione
L’ufficio della stazione ordinaria del bestiame impegnato cancella l’iscrizione nei casi degli articoli 12 capoverso 4, e 13 capoverso 2.
4. Iscrizione speciale al domicilio del pignorante
Art. 18 I. Iscrizione speciale / 1. Condizioni
I. Iscrizione speciale
1. Condizioni
Se il domicilio del pignorante si trova o viene trasferito in un circondario d’ufficio diverso da quello della stazione ordinaria del bestiame impegnato, l’ufficio di quest’ultima comunica l’iscrizione del pegno all’ufficio del domicilio del pignorante.
Art. 19 I. Iscrizione speciale / 2. Natura della iscrizione
2. Natura della iscrizione
1 L’iscrizione viene fatta in una parte speciale del registro ed è designata come copia.
2 A questa parte speciale del registro sono applicabili le disposizioni dell’articolo 6.
Art. 20 II. Nuova iscrizione, modificazione e cancellazione
II. Nuova iscrizione, modificazione e cancellazione
1 L’ufficio della stazione ordinaria del bestiame impegnato comunica la nuova iscrizione, la modificazione e la cancellazione del pegno all’ufficio del domicilio del pignorante perchè le iscriva nel suo registro.
2 La comunicazione di una nuova iscrizione fatta in conformità dell’articolo 12 viene annotata come modificazione.
Art. 21 III. Cambiamento di domicilio del pignorante
III. Cambiamento di domicilio del pignorante
L’ufficio della stazione ordinaria del bestiame impegnato autorizza l’ufficio del domicilio anteriore del pignorante a cancellare l’iscrizione quando il domicilio di quest’ultimo sia stato trasferito in un altro circondario.
III. Comunicazione dei tribunali e degli uffici di esecuzione e fallimento
Art. 22 I. Tribunale
I. Tribunale
Ove un tribunale abbia riconosciuto con sentenza cresciuta in giudicato che un’indicazione del registro è inesatta oppure che il pegno non esiste o fu annullato, ne dà comunicazione senza spese all’ufficio della stazione ordinaria del bestiame impegnato.
Art. 23 II. Uffici di esecuzione e fallimento
II. Uffici di esecuzione e fallimento
Ove gli uffici non siano riuniti, l’ufficio di esecuzione e di fallimento informa l’ufficio della stazione ordinaria del bestiame impegnato dei casi nei quali il diritto di pegno o il pegno sopra un animale sono stati estinti in via di esecuzione forzata.
IV. Comunicazione degli uffici del registro
1. Agli uffici di esecuzione
Art. 24 I. Costituzione, nuova iscrizione, rinnovo di iscrizione, modificazione e cancellazione
I. Costituzione, nuova iscrizione, rinnovo di iscrizione, modificazione e cancellazione
1 Ove gli uffici non siano riuniti, l’ufficio della stazione ordinaria del bestiame impegnato comunica senza indugio, per l’iscrizione, la costituzione del pegno, la nuova iscrizione, il rinnovo d’iscrizione, la modificazione e la cancellazione del pegno:
- a.
- all’ufficio d’esecuzione del luogo in cui il bestiame ha in quel momento la sua stazione ordinaria e
- b.
- all’ufficio d’esecuzione del luogo in cui il pignorante ha in quel momento il suo domicilio, se tale domicilio si trova in un circondario d’esecuzione diverso da quello in cui il bestiame impegnato ha la sua stazione ordinaria.
2 La comunicazione di una nuova iscrizione fatta in conformità dell’articolo 12 viene annotata come modificazione.
3 La comunicazione fatta all’ufficio del domicilio del pignorante in conformità dell’articolo 18 si considera come rivolta eziandio all’ufficio d’esecuzione, se i due uffici sono riuniti.
Art. 25 II. Cambiamento della stazione ordinaria del bestiame impegnato o del domicilio del pignorante
II. Cambiamento della stazione ordinaria del bestiame impegnato o del domicilio del pignorante
Quando la stazione ordinaria del bestiame impegnato o il domicilio del pignorante siano stati trasferiti in un altro circondario d’esecuzione, l’ufficio della stazione ordinaria del bestiame impegnato autorizza l’ufficio d’esecuzione della stazione ordinaria anteriore o dell’anteriore domicilio del pignorante a cancellare l’iscrizione.
Art. 26 III. Indice
III. Indice
1 Nei circondari in cui gli uffici non sono riuniti, l’ufficio d’esecuzione tiene un indice delle comunicazioni che gli pervengono dall’ufficio del registro.
2 Per questo indice si impiega il formulario (di cui all’articolo 6 cpv. 1).
3 Come annesso all’indice, l’ufficio di esecuzione tiene un elenco alfabetico dei pignoranti.
4 Spetta alle autorità di vigilanza in materia di pegno sul bestiame il sorvegliare la tenuta dell’indice degli uffici d’esecuzione.
Art. 27 IV. Presa in considerazione del pegno nei casi di pignoramento
IV. Presa in considerazione del pegno nei casi di pignoramento
1 Nei casi di pignoramento l’ufficio d’esecuzione deve accertare d’officio, sulla scorta dell’indice, se esista un pegno di bestiame.
2 Ove l’ufficio d’esecuzione abbia dei dubbi fondati circa l’identità dell’animale pignorato con quello costituito in pegno, informa per iscritto il creditore pignoratizio del pignoramento, fissandogli un termine per notificare le sue pretese all’ufficio d’esecuzione.
3 Se esiste una costituzione di pegno, l’ufficio d’esecuzione l’annoterà sul verbale di pignoramento, indicando in pari tempo il creditore pignoratizio, l’importo del credito garantito dal pegno, la data della costituzione del pegno e quella dell’iscrizione nel registro. Nel rimanente l’ufficio d’esecuzione deve procedere a norma degli articoli 106 e 107 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.
2.3
3. All’assicurazione del bestiame
Art. 33 I. Costituzione, nuova iscrizione, rinnovo di iscrizione, modificazione e cancellazione
I. Costituzione, nuova iscrizione, rinnovo di iscrizione, modificazione e cancellazione
Se l’animale costituito in pegno è assicurato, l’ufficio della stazione ordinaria comunica senza indugio all’assicuratore la costituzione del pegno, la nuova iscrizione, il rinnovo d’iscrizione, la modificazione e la cancellazione del pegno.
Art. 34 II. Indennizzo per danno
II. Indennizzo per danno
1 Ogni indennizzo per danno viene versato all’ufficio della stazione ordinaria del bestiame impegnato, onde sia trasmesso all’avente diritto.
2 L’indennizzo è trasmesso al pignorante o al creditore pignoratizio secondo che l’uno o l’altro provi di avervi diritto.
4. Agli interessati
Art. 35 I. Costituzione del pegno
I. Costituzione del pegno
L’ufficio della stazione ordinaria del bestiame impegnato comunica l’iscrizione della costituzione del pegno (art. 9 a 11) al pignorante.
Art. 36 II. Nuova iscrizione, rinnovo di iscrizione e cancellazione
II. Nuova iscrizione, rinnovo di iscrizione e cancellazione
1 Nel caso dell’articolo 12, l’ufficio della nuova stazione ordinaria del bestiame impegnato comunica la nuova iscrizione al creditore pignoratizio.
2 Nel caso dell’articolo 13 l’ufficio della stazione ordinaria del bestiame impegnato comunica il rinnovo d’iscrizione o la cancellazione al pignorante ed al debitore che non sia pignorante.
V. Spese e tasse4
Art. 37 a 441
1 Abrogati dall’art. 6 lett. d dell’O del 4 ott. 1993 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.110).
VI. Disposizioni transitorie e finali
Art. 45 a 471I.
Art. 48 II. Disposizioni finali
II. Disposizioni finali
1 Le disposizioni degli articoli 45 a 47 del presente regolamento entrano in vigore il 10 novembre 1917, tutte le altre il 1° maggio 1918.
2 A far tempo dal 1° maggio 1918 cesseranno di aver vigore segnatamente il regolamento del 25 aprile 19111 concernente il pegno sul bestiame ed il decreto del Consiglio federale del 24 aprile 19142 sul rilascio delle fedi di sanità pel bestiame impegnato.
1 RS 2102 RS 281.13 Abrogato dal n. 1 dell’all. all’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).4 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 6 set. 1957, in vigore dal 1° gen. 1958 (RU 1957 709).
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021