0.142.111.363
Traduzione1
Trattato
fra la Confederazione Svizzera e l’Impero Germanico, che regola alcuni rapporti giuridici dei cittadini di ciascuna delle parti contraenti nel territorio dell’altra parte
Conchiuso il 31 ottobre 1910
Approvato dall’Assemblea federale il 23 giugno 19112
Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° agosto 1911
Entrato in vigore il 1° ottobre 1911
(Stato 1° ottobre 1911)
Il Consiglio federale svizzero, in nome della Confederazione Svizzera, e Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell’Impero Germanico,
desiderando mantenere in vigore, anche dopo l’abrogazione del trattato di domicilio concluso fra la Svizzera e la Germania il 31 maggio 18903 le agevolezze previste dall’articolo 1 capoverso 2, combinato coll’articolo 3, e dall’articolo 10 di esso trattato,
sonosi accordati di concludere a tale scopo un trattato, e hanno nominato a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno stipulato i seguenti articoli:
Art. 11
I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godranno nel territorio dell’altra, per le loro persone e i loro beni, la stessa protezione legale dei nazionali.
Essi avranno il diritto di esercitarvi, nello stesso modo e alle stesse condizioni dei nazionali, qualsiasi industria e commercio, senza essere sottoposti a contribuzioni, imposte, tasse o diritti altri o più elevati di quelli riscossi dai nazionali.2
La disposizione del capoverso precedente relativa all’esercizio dell’industria e del commercio è applicabile per analogia alla coltivazione dei fondi rustici che i cittadini dell’una delle parti contraenti posseggano nel territorio dell’altra.
1 Vedi anche l’Acc. del 2 feb. 1955 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente lo scambio di praticanti («stagiaires») (RS 0.142111.367) e la conv. del 29 feb. 1884 tra la Svizzera e l’Impero Germanico per il reciproco permesso d’esercizio della professione agli esercenti arti salutari domiciliati sui confini (RS 0.811.119.136).
2 Vedi anche la conv. del 30 nov. 1978 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni (RS 0.672.913.61) e la conv. dell’11 ago. 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.913.62).
Art. 2
L’articolo 1 non deroga alle disposizioni dell’articolo 9 capoverso 5 del trattato di commercio e di dogana concluso fra la Svizzera e l’Impero Germanico il 10 dicembre 1891 e il 12 novembre 19041.
1 [RU 12 505 869,21421. RU 42 818 art. 16]. L’art. 9 cpv. 5 cit. recava: «Le parti contraenti si riservano piena libertà d’azione per ciò che concerne la legislazione sulle industrie ambulanti, la vendita a domicilio (merciaiuoli ambulanti) e la ricerca di commissioni presso persone che non esercitano nè un commercio nè un’industria».
Art. 3
Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate contemporaneamente a quelle del trattato di domicilio concluso fra la Confederazione Svizzera e l’Impero Germanico il 13 novembre 19091.
Il presente trattato entrerà in vigore dopo trascorsi due mesi dallo scambio delle ratificazioni e sarà valido per un periodo di cinque anni.
Se non è denunciato dall’una delle parti contraenti un anno prima che spiri il detto periodo quinquennale, esso resterà in vigore per un altro anno, contando dal giorno in cui l’una o l’altra delle parti contraenti l’avrà denunziato.2
In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto in doppio originale a Berna il trentuno di ottobre del millenovecentodieci (31 ottobre 1910).
Brenner von Bülow
1 RS 0.142.111.361
2 Il Trat. è stato disdetto dalla Svizzera per il 10 apr. 1920, ma, per intesa vicendevole, resta tacitamente in vigore di sei mesi in sei mesi (FF 1920 II 62 63 ediz. ted. 227 ediz. franc.).
1 Dal testo originale tedesco.2 RU 27 7013 [RU 11 515.RS 0.142.111.361 art. 21 cpv. 2]
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019