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RS 0.274.181.362 Dichiarazione del 30 aprile 1910 fra la Svizzera e la Germania per la semplificazione delle relazioni in materia d’assistenza giudiziaria

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0.274.181.362

Traduzione1

Dichiarazione fra la Svizzera e la Germania per la semplificazione delle relazioni in materia d’assistenza giudiziaria

Data il 30 aprile 1910
Entrata in vigore il 1° giugno 1910

(Stato 13 novembre 2001)

In connessione alla Convenzione relativa alla procedura civile firmata all’Aja il 17 luglio 19052, è stato conchiuso fra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Impero Germanico il seguente accordo, nell’intento di semplificare ancora le relazioni in materia d’assistenza giudiziaria.

  Art. 1

Conforme alla riserva di cui all’art. 1, cpv. 4, e all’art. 9, cpv. 4, della Convenzione relativa alla procedura civile firmata all’Aja il 17 luglio 19051, l’attuale comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie della Svizzera e della Germania, concordata mediante le Dichiarazioni del 1°/13 dicembre 18782, è mantenuta in tutti i casi nei quali la detta Convenzione regola l’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale per quanto concerne la comunicazione di atti giudiziali e stragiudiziali nonchè l’esecuzione di commissioni rogatorie.3


1 RS 0.274.11. Tra la Svizzera e la Germania sono attualmente applicabili la Conv. dell’Aja del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131) e la Conv. dell’Aja del 18 mar. 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (RS 0.274.132).
2 RS 0.274.181.361
3 L'autorità giudiziaria tedesca territorialmente competente può essere ricercata in internet al seguente indirizzo: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp - Per l'elenco delle autorità svizzere vedi RS 0.274.181.361.

  Art. 2

Nella comunicazione diretta, la corrispondenza fra le autorità dei due Stati deve essere redatta nella loro lingua nazionale.

Le disposizioni dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile1 concernenti la redazione o la traduzione degli atti ivi menzionati, restano invariate. Se questi atti non sono accompagnati dalle traduzioni prescritte, l’autorità richiesta se le procurerà a spese dell’autorità richiedente.


1 RS 0.274.11. Tra la Svizzera e la Germania sono attualmente applicabili la Conv. dell’Aja del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131) e la Conv. dell’Aja del 18 mar. 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (RS 0.274.132).

  Art. 3

Le disposizioni dell’art. 2, cpv. 2, della presente Dichiarazione sono applicabili agli atti menzionati nell’articolo 19 della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile1 che devono accompagnare le domande d’exequatur, trasmette in via diplomatica2, delle decisioni relative alle spese e agli sborsi.

Conforme alla riserva contenuta nell’art. 19, cpv. 3, della Convenzione, non è necessario far certificare dal più alto funzionario preposto all’amministrazione della giustizia la competenza dell’autorità che emette la dichiarazione accertante che la decisione relativa alle spese e agli sborsi è passata in giudicato, quando essa dichiarazione non abbia bisogno di essere legalizzata secondo il Trattato del 14 febbraio 19073 concernente la legalizzazione di atti pubblici.


1 RS 0.274.11. Tra la Svizzera e la Germania è attualmente applicabile la Conv. dell’Aja del 1° mar. 1954 relativa alla procedura civile (parti III a VI art. 17 a 26) (RS 0.274.12).
2 Correzione della traduzione italiana pubblicata nella RU.
3 RS 0.172.031.36

  Art. 4

Le spese che, secondo la Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile1, potranno esser messe in conto, saranno regolate secondo le prescrizioni vigenti nello Stato richiesto per atti consimili in una procedura interna.


1 RS 0.274.11. Tra la Svizzera e la Germania sono attualmente applicabili la Conv. dell’Aja del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131) e la Conv. dell’Aja dei 18 mar. 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (RS 0.274.132).

  Art. 5

La presente Dichiarazione avrà effetto dal 1° giugno 1910 e resterà in vigore altri sei mesi dopo la denunzia fattane da una o l’altra delle Parti contraenti.

Essa sarà scambiata contro una dichiarazione conforme del Governo dell’Impero Germanico.

Berna, 30 aprile 1910.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

Comtesse

Il Cancelliere della Confederazione: Schatzmann


CS 12 305


1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.2 RS 0.274.11. Tra la Svizzera e la Germania sono attualmente applicabili la Conv. dell’Aja del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131) e la Conv. dell’Aja del 18 mar. 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (RS 0.274.132).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 30 aprile 1910
Entrata in vigore 1 giugno 1910
Fonte RU 26 160
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
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Strumento

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in vigore 01.06.1910 PDF DOC

Revisioni

01.06.1910
Dichiarazione del 30 aprile 1910 fra la Svizzera e la Germania per la semplificazione delle relazioni in materia d’assistenza giudiziaria
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019

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