131.232
Traduzione1
Costituzione del Cantone del Vallese
dell'8 marzo 1907 (Stato 5 dicembre 2017)2
In nome di Dio onnipotente!
Titolo primo: Principi generali
Art. 1
1 Il Vallese è una repubblica democratica, sovrana nei limiti della Costituzione federale1 e incorporata come Cantone nella Confederazione Svizzera.
2 La sovranità risiede nel Popolo. È esercitata direttamente dagli aventi diritto di voto e indirettamente dalle autorità costituite.
Art. 21
1 La libertà di coscienza, la libertà di credo e il libero esercizio del culto sono garantiti.
2 Le comunità religiose definiscono la loro dottrina e organizzano il loro culto in completa indipendenza. Si organizzano e si amministrano autonomamente, nei limiti del diritto pubblico.
3 Lo statuto di persona giuridica di diritto pubblico è riconosciuto alla Chiesa cattolica romana e alla Chiesa evangelica riformata. Le altre confessioni sottostanno alle norme del diritto privato; la legge può conferire loro uno statuto di diritto pubblico per tener conto dell'importanza che rivestono sul piano cantonale.
4 Per quanto le parrocchie della Chiesa cattolica romana e quelle della Chiesa evangelica riformata non vi possano sovvenire da sé, le spese di culto delle Chiese locali sono a carico dei Comuni politici, fatte salve le libertà di coscienza e di credo. Il Cantone può accordare sussidi alle Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico.2
5 La legge disciplina l'applicazione delle presenti disposizioni.
1 Accettato nella votazione popolare del 17 mar. 1974, in vigore simultaneamente al cpv. 4 dal 1° ago. 1993. Garanzia dell'AF del 12 dic. 1974 (FF 1974 II 1486 art. 1 n. 5 953).
2 Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 1990, in vigore il 1° ago. 1993. Garanzia dell'AF del 3 ott. 1991 (FF 1991 IV 186 art. 1 n. 7 II 1333).
Art. 3a
1 Tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge.
2 Non vi sono, in Vallese, privilegi di luogo, di nascita, di persone o di famiglie.
- a
- Nella presente Costituzione, qualsiasi designazione di persone, statuto o funzione si riferisce indifferentemente ad uomini e donne.1
1 Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 5 I 804).
Art. 4
1 La libertà individuale e l'inviolabilità del domicilio sono garantite.
2 Nessuno può essere perseguito o arrestato e nessuna perquisizione domiciliare può essere eseguita se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme da essa prescritte.
3 Lo Stato è tenuto a indennizzare adeguatamente ogni persona vittima di un errore giudiziario o di un arresto illegale. La legge disciplina l'applicazione di questo principio.
Art. 5
Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale.
Art. 6
1 La proprietà è inviolabile.
2 Deroghe a questo principio sono ammesse soltanto per ragioni di utilità pubblica, verso giusta indennità e nelle forme previste dalla legge.
3 Per ragioni di utilità pubblica, la legge può nondimeno prevedere casi di espropriazione, senza indennità, di terreni patriziali e comunali.
Art. 7
Nessun fondo può essere gravato da canoni perpetui non riscattabili.
Art. 8
La libertà di manifestare la propria opinione verbalmente o per scritto, nonché la libertà della stampa sono garantite. La legge ne reprime gli abusi.
Art. 9
Il diritto di petizione è garantito. La legge ne disciplina l'esercizio.
Art. 10
1 La libertà di domicilio, la libertà di associazione e di riunione, il libero esercizio delle professioni liberali e la libertà di commercio e d'industria sono garantiti.
2 L'esercizio di questi diritti è disciplinato dalla legge.
Art. 11
1 Ogni cittadino è tenuto a prestare servizio militare.
2 L'applicazione di questo principio è disciplinata dalla legislazione federale e cantonale.
Art. 12
1 La lingua francese e la lingua tedesca sono dichiarate lingue nazionali.
2 La parità di trattamento tra le due lingue dev'essere osservata nella legislazione e nell'amministrazione.
Art. 13
1 L'istruzione pubblica e l'istruzione primaria privata sono poste sotto la direzione e l'alta vigilanza dello Stato.
2 L'istruzione primaria è obbligatoria; nelle scuole pubbliche è gratuita.
3 La libertà d'insegnamento è garantita, fatte salve le disposizioni di legge concernenti la scuola primaria.
Art. 13bis1
1 Lo Stato deve fornire alla famiglia, comunità di base della società, la protezione e il sostegno di cui abbisogna affinché ciascuno dei suoi membri possa svilupparsi pienamente.
2 Esso esamina la legislazione quanto ai suoi effetti sulle condizioni di vita della famiglia e l'adatta in conseguenza.
1 Accettato nella votazione popolare del 13 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 7 990).
Art. 14
Lo Stato emana prescrizioni concernenti la protezione dei lavoratori e prescrizioni volte ad assicurare la libertà del lavoro.
Art. 15
Lo Stato promuove e sovvenziona, nei limiti delle sue risorse finanziarie:
- 1.
- l'agricoltura, l'industria, il commercio e in genere tutti i settori dell'economia pubblica che interessino il Cantone;
- 2.
- l'insegnamento professionale concernente il commercio, l'industria, l'agricoltura e le arti e mestieri;
- 3.
- l'allevamento del bestiame, l'industria lattiera, la viticoltura, l'arboricoltura, l'economia alpestre, il miglioramento del suolo, la silvicoltura e i consorzi agricoli e professionali.
Art. 16
1 Lo Stato organizza e sovvenziona l'assicurazione del bestiame.
2 Esso può istituire altre assicurazioni, in particolare l'assicurazione obbligatoria mobiliare e immobiliare contro gli incendi.
Art. 17
1 Lo Stato favorisce lo sviluppo della rete stradale e degli altri mezzi di comunicazione.
2 Esso contribuisce con sussidi all'arginatura del Rodano, nonché all'arginatura e alla correzione di fiumi e torrenti.
Art. 18
Lo Stato fonda o sostiene mediante sussidi istituti di educazione per l'infanzia sfortunata e altri enti assistenziali.
Art. 19
1 Lo Stato favorisce e sovvenziona l'insediamento di ospedali, cliniche e infermerie distrettuali o circondariali.
2 Esso può anche creare un istituto cantonale di tal genere.
Art. 20
La partecipazione finanziaria dello Stato nei casi previsti negli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 è disciplinata da leggi speciali.
Art. 211
1 Lo Stato, i Comuni e le associazioni intercomunali di diritto pubblico provviste di personalità giuridica rispondono verso i terzi degli atti dei loro agenti.
2 L'agente risponde del danno diretto o indiretto che, nell'esercizio delle sue funzioni, causa intenzionalmente o per negligenza grave all'ente pubblico da cui dipende.
3 La legge disciplina l'applicazione di tali principi.
1 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 1976, in vigore il 1° gen. 1977. Garanzia dell'AF del 23 giu. 1977 (FF 1977 II 915 art. 1 n. 5 224).
Art. 22
Il funzionario o impiegato pubblico può essere destituito o revocato soltanto dopo essere stato sentito o formalmente invitato ad esprimere le sue ragioni e soltanto su decisione motivata dell'autorità che l'ha nominato.
Art. 23
Lo Stato sopperisce alle proprie spese con:
- a.
- i redditi del patrimonio pubblico;
- b.
- i proventi delle regalìe;
- c.
- le tasse fiscali e i diversi introiti;
- d.
- le indennità, i sussidi e le quote federali;
- e.
- le imposte.
Art. 241
Le imposte dello Stato e dei Comuni sono stabilite dalla legge. Essa sancisce il principio della progressione e l'esenzione al di sotto di un dato minimo vitale.
1 Accettato nella votazione popolare del 26 dic. 1920, in vigore il 7 gen. 1921 (T. XXVII 119; Bulletin Officiel du Canton du Valais, BO, 1921 10). Garanzia dell'AF del 17 feb. 1921 (RO 37 142; FF 1921 I 143 ediz. franc.).
Art. 251
1 Il bilancio di previsione dello Stato deve presentare un'eccedenza di proventi e un'eccedenza di finanziamento che assicurino investimenti e partecipazioni agli investimenti di terzi necessari allo sviluppo armonioso del Cantone e permettano di garantire l'ammortamento di un eventuale disavanzo di bilancio, nonché un ammortamento del debito.
2 Se il consuntivo si scosta dal bilancio di previsione e presenta un'eccedenza di oneri o un'insufficienza di finanziamento, l'ammortamento di tali disavanzi dev'essere previsto nel bilancio di previsione del secondo esercizio successivo.
3 Prima della presentazione del progetto di bilancio di previsione, il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio le modifiche delle disposizioni di legge necessarie al rispetto di questo principio ed esulanti dalla sua competenza.
4 Tali modifiche sono decise mediante decreto del Gran Consiglio nella stessa sessione in cui è approvato il bilancio di previsione.
5 La legislazione disciplina l'applicazione dei principi posti nel presente articolo. Essa può prevedere eccezioni in funzione della congiuntura economica o in caso di catastrofi naturali o di altri eventi straordinari.
1 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2005. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 4 2908).
Titolo secondo: Suddivisione del Cantone
Art. 26
1 Il Cantone si suddivide in Distretti.
2 I Distretti sono composti di Comuni.
3 Sentiti gli interessati, il Gran Consiglio può modificare con una legge il numero e il perimetro dei Distretti e con un decreto il numero e il perimetro dei Comuni.
4 Ne designa parimenti i capoluoghi.
Art. 27
1 Sion è la capitale del Cantone e la sede del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e del Tribunale cantonale.
2 Queste autorità possono tuttavia riunirsi altrove qualora circostanze gravi lo esigano.
3 Il decreto del 1° dicembre 1882 determina le prestazioni della capitale.
4 Qualora si proceda alla creazione di istituti cantonali, si deve tener conto delle diverse parti del Cantone.
5 Il Comune che divenga sede di un istituto cantonale può essere tenuto a fornire prestazioni.
Titolo terzo: Status politico dei cittadini
Art. 28
1 Sono Vallesani:
- 1.
- coloro che, per diritto di nascita, sono cittadini di un Comune del Cantone;
- 2.
- i naturalizzati conformemente alla legislazione cantonale.1
1 Accettato nella votazione popolare dell'11 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 10, 2007 6913).
2 Abrogati nella votazione popolare dell'11 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 10, 2007 6913).
Art. 291
Qualsiasi cittadino del Cantone può acquistare la cittadinanza in altri Comuni politici, alle condizioni stabilite dalla legge.
1 Accettato nella votazione popolare dell'11 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 10, 2007 6913).
Titolo quarto: Esercizio dei diritti popolari
Art. 301
1 Oltre alle competenze in materia di elezioni, votazioni e referendum obbligatorio in materia costituzionale, i cittadini dispongono dei diritti d'iniziativa e di referendum facoltativo.
2 La legge disciplina l'esercizio di tali diritti, nonché le procedure di consultazione e d'informazione dei cittadini.
1 Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 5 I 804).
Capitolo I:3 Diritto di referendum
Art. 31
1 3000 cittadini attivi possono chiedere entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale che siano sottoposti al voto del Popolo:
- 1.
- le leggi e i decreti;
- 2.
- i trattati intercantonali e internazionali e le convenzioni che includano norme di diritto;
- 3.
- le decisioni del Gran Consiglio che comportino una spesa straordinaria unica superiore allo 0,75 per cento o una spesa ricorrente superiore allo 0,25 per cento della spesa totale del conto di amministrazione e del conto degli investimenti dell'ultimo esercizio.
2 Il referendum può anche essere chiesto dalla maggioranza del Gran Consiglio.
3 Non sottostanno al voto del Popolo:
- 1.
- le leggi d'applicazione (art. 42 cpv. 2);
- 2.
- le spese ordinarie e le altre decisioni.
4 Il Gran Consiglio costata la nullità delle domande di referendum che non adempiano le condizioni poste dalla Costituzione e dalla legge.
Art. 32
1 Le leggi, i trattati intercantonali e internazionali, le convenzioni o decisioni sottostanti a referendum non possono essere messi in vigore prima della scadenza del termine di referendum, né, se del caso, prima del voto del Popolo.
2 I decreti sono messi immediatamente in vigore. Sono sottoposti al voto del Popolo nell'anno successivo a richiesta di 3000 cittadini attivi o della maggioranza del Gran Consiglio. Se non vengono ratificati, decadono e non possono essere rinnovati.
Capitolo II:4 Diritto d'iniziativa
Art. 33
1 4000 cittadini attivi possono chiedere l'elaborazione, l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge, di un decreto o di qualsivoglia decisione sottostante a referendum, eccezion fatta per le leggi, i decreti e le decisioni votati dal Popolo da meno di quattro anni, le decisioni già eseguite e i decreti di validità inferiore a un anno.
2 Salvo nei casi di cui agli articoli 34 capoverso 2 e 35 capoverso 1, ogni iniziativa popolare dev'essere sottoposta al voto del Popolo nei tre anni dopo il deposito. Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo per decisione del Gran Consiglio.
3 Il Gran Consiglio costata la nullità dell'iniziativa che:
- 1.
- non rispetti il diritto federale o la presente Costituzione;
- 2.
- concerna più di una materia;
- 3.
- non rispetti l'unità della forma;
- 4.
- sia inattuabile;
- 5.
- non rientri nell'ambito degli atti che possono essere oggetto di un'iniziativa.
4 Se una domanda d'iniziativa implica nuove spese o la soppressione di introiti con conseguente minaccia per l'equilibrio finanziario, il Gran Consiglio deve completare l'iniziativa proponendo nuove risorse, la riduzione di compiti statali o altre misure di risparmio.
Art. 34
1 L'iniziativa può rivestire la forma di progetto elaborato, eccetto che concerna una decisione.
2 Se il Gran Consiglio aderisce all'iniziativa, la votazione popolare è indetta soltanto a richiesta di 3000 cittadini attivi o della maggioranza del Gran Consiglio.
3 Se non aderisce all'iniziativa, il Gran Consiglio la sottopone immutata al voto del Popolo, ma può raccomandarne il rifiuto o anche contrapporle un controprogetto.
4 Se il Gran Consiglio ha elaborato un controprogetto, i cittadini sono invitati a rispondere, sulla stessa scheda, alle tre seguenti domande:
- a.
- accettate l'iniziativa popolare?
- b.
- accettate il controprogetto?
- c.
- nel caso in cui i due testi ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, deve entrare in vigore l'iniziativa o il controprogetto?
Art. 35
1 L'iniziativa che rivesta la forma di proposta generica è attuata dal Gran Consiglio, che decide se le disposizioni che adotta o modifica figureranno nella Costituzione oppure in un atto legislativo o amministrativo; l'iniziativa concretata in un atto legislativo o amministrativo è sottoposta al voto del Popolo soltanto a richiesta di 3000 cittadini attivi o della maggioranza del Gran Consiglio.
2 Se non approva l'iniziativa, il Gran Consiglio la sottopone immutata al voto del Popolo, con il proprio preavviso.
3 Se è respinta dal Popolo, l'iniziativa è tolta dal ruolo.
4 Se l'iniziativa è accettata dal Popolo, il Gran Consiglio è tenuto a darle seguito senza indugio.
5 Nel redigere le disposizioni chieste dall'iniziativa generica, il Gran Consiglio è tenuto a rispettare le intenzioni degli autori.
Titolo quinto: Poteri pubblici
Art. 36
I poteri pubblici sono:
- il potere legislativo;
- il potere esecutivo e amministrativo;
- il potere giudiziario.
Capitolo I:5 Potere legislativo
A. Attribuzioni
Art. 37
1 Il Gran Consiglio esercita il potere legislativo, fatti salvi i diritti del Popolo.
2 Esso fruisce di ogni altra competenza attribuitagli dalla Costituzione o dalla legge.
Art. 38
1 Il Gran Consiglio elabora le disposizioni costituzionali, le leggi e i decreti, fermi restando gli articoli 31-35 e 100-106.
2 Esso approva i trattati internazionali e intercantonali e le convenzioni, fatte salve le competenze del Popolo e del Consiglio di Stato.
3 Esercita i diritti riservati ai Cantoni dagli articoli 86, 89, 89bis e 93 della Costituzione federale1 e risponde alle procedure di consultazione della Confederazione in materia d'impianti nucleari.
Art. 39
1 Il Gran Consiglio pronuncia sulla validità delle elezioni dei suoi membri.
2 Esso elegge il Tribunale cantonale, il presidente e il vicepresidente del medesimo, nonché i membri dell'ufficio del Ministero pubblico.1
1 Accettato nella votazione popolare del 25 set. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018. Garanzia dell'AF del 5 dic. 2017 (FF 2018 35 art. 3, 2017 4997).
Art. 40
1 Il Gran Consiglio esercita l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio di Stato, degli enti e istituti autonomi di diritto pubblico, delle autorità giudiziarie, nonché sui rappresentanti dello Stato nelle società in cui il Cantone detenga una partecipazione preponderante. Esamina la gestione e delibera in merito alla sua approvazione.
2 Il Gran Consiglio può in ogni tempo chiedere al potere esecutivo di rendergli conto di un atto della sua amministrazione.
3 La legge può affidare certi compiti dello Stato a enti o istituti autonomi di diritto pubblico.
Art. 41
Il Gran Consiglio ha segnatamente le seguenti attribuzioni:
- 1.
- delibera il bilancio di previsione e approva i conti, che sono resi pubblici;
- 2.
- partecipa alla pianificazione nella misura stabilita dalla legge;
- 3.
- decide le spese e autorizza le concessioni, le operazioni immobiliari, i prestiti, le fideiussioni e altre garanzie analoghe, salve le eccezioni previste dalla legge;
- 4.
- stabilisce le retribuzioni dei magistrati, funzionari e impiegati dello Stato, fatte salve le eccezioni previste dalla legge;
- 5.
- esercita il diritto di grazia.
Art. 42
1 Il Gran Consiglio emana le norme di diritto sotto forma di legge, che per principio è messa in vigore per una durata di validità illimitata. Può tuttavia prevedere che la legge sia messa in vigore per un tempo limitato.
2 Esso emana, sotto forma di legge d'applicazione, le disposizioni assolutamente necessarie per assicurare l'esecuzione del diritto di rango superiore.
3 Quando le circostanze lo esigano, può tuttavia prendere disposizioni urgenti mediante decreto, per un tempo limitato (art. 32 cpv. 2).
4 Il Gran Consiglio tratta tutti gli altri affari sotto forma di decisione.
B. Organizzazione
Art. 43
1 La legge determina le grandi linee dell'organizzazione del Gran Consiglio, nonché i suoi rapporti con il Consiglio di Stato e con le autorità giudiziarie. Per il resto, il Gran Consiglio si organizza da sé.
2 La legge disciplina la partecipazione dei membri del Consiglio di Stato alle sedute del Gran Consiglio e delle commissioni parlamentari.
Art. 44
1 Il Gran Consiglio si riunisce di diritto:
- 1.
- in sessione costitutiva, il quarto lunedì dopo il suo rinnovo integrale;
- 2.1
- in sessioni ordinarie, alle scadenze fissate dalla legge.
2 Il Gran Consiglio si riunisce in sessioni straordinarie:
- 1.
- quando lo decida nel singolo caso;
- 2.
- su invito del Consiglio di Stato;
- 3.
- quando 20 deputati lo chiedano indicando gli oggetti da trattare.
1 Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2000, in vigore dal 1° mag. 2002. Garanzia dell'AF dell'11 dic. 2001 (FF 2001 5802 art. 1 n. 7 4365).
Art. 451
1 Il Gran Consiglio elegge per un anno il proprio presidente e due vicepresidenti.
2 Esso dispone di un servizio parlamentare indipendente.
1 Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2000, in vigore dal 1° mag. 2002. Garanzia dell'AF dell'11 dic. 2001 (FF 2001 5802 art. 1 n. 7 4365).
Art. 46
1 Il Gran Consiglio designa commissioni, permanenti o non permanenti, incaricate di preparare le deliberazioni. Questa competenza può essere delegata all'Ufficio.
2 I deputati possono organizzarsi in gruppi politici di almeno cinque membri.
3 Per principio, i gruppi politici devono essere equamente rappresentati nelle commissioni.
Art. 47
1 Il Gran Consiglio può deliberare soltanto se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.
2 Esso prende le sue decisioni a maggioranza assoluta.
Art. 48
1 Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.
2 Il Gran Consiglio può tuttavia decidere le porte chiuse se le circostanze lo esigano.
Art. 491
1 I disegni di legge e di decreto sono oggetto di duplice lettura.
2 Le decisioni sono oggetto di una sola lettura.
3 Il Gran Consiglio può in tutti i casi decidere di procedere a una sola lettura o a una lettura supplementare.
1 Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2000, in vigore dal 1° mag. 2002. Garanzia dell'AF dell'11 dic. 2001 (FF 2001 5802 art. 1 n. 7 4365).
C. Diritti dei deputati
Art. 50
1 I deputati esercitano liberamente il loro mandato.
2 Essi non possono essere perseguiti penalmente, senza l'autorizzazione del Gran Consiglio, per quanto da loro dichiarato nel plenum o in una commissione parlamentare.
3 Salvo in caso di flagrante reato, non possono essere arrestati durante le sessioni senza l'autorizzazione del Gran Consiglio.
Art. 51
1 I diritti d'iniziativa, di mozione, di postulato, d'interpellanza, di risoluzione e di interrogazione scritta spettano ad ogni membro del Gran Consiglio.
2 La legge definisce tali diritti e ne disciplina l'esercizio.
Capitolo II: Potere esecutivo6
A. Elezione7
Art. 521
1 Il potere esecutivo e amministrativo è affidato al Consiglio di Stato, composto di cinque membri.
2 Un membro è scelto fra gli aventi diritto di voto degli attuali Distretti di Conches, Briga, Viège, Rarogne e Loèche; un secondo membro fra gli aventi diritto di voto dei Distretti di Sierre, Sion, Hérens e Conthey e un terzo fra gli aventi diritto di voto dei Distretti di Martigny, Entremont, St-Maurice e Monthey.
3 Gli altri due consiglieri di Stato sono scelti nel corpo elettorale dell'intero Cantone. Tuttavia, in Consiglio di Stato non vi può essere più di un consigliere eletto fra gli aventi diritto di voto di uno stesso Distretto.
4 I membri del Consiglio di Stato sono eletti direttamente dal Popolo lo stesso giorno i cui sono eletti i deputati al Gran Consiglio ed entrano in funzione il 1° maggio successivo. L'elezione si svolge secondo il sistema maggioritario. Il Consiglio di Stato si costituisce ogni anno da sé; il presidente uscente non è immediatamente rieleggibile.
5 I seggi divenuti vacanti in Consiglio di Stato sono riassegnati entro 60 giorni, eccetto che il rinnovo integrale si svolga nei quattro mesi successivi.
6 L'elezione dei membri del Consiglio di Stato si svolge a scrutinio di lista. Se non danno un esito definitivo il giorno fissato per le elezioni, le operazioni di voto sono riprese la seconda domenica successiva. In tal caso, il risultato del primo turno e l'avviso del secondo sono pubblicati immediatamente.2
7 Si procede al secondo turno se al primo turno non è stata conseguita la maggioranza assoluta dei suffragi per tutti i seggi da assegnare. Al secondo turno risultano eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di suffragi, anche se non ottengono la maggioranza assoluta. Tuttavia, se, al secondo turno, il numero di seggi da assegnare corrisponde a quello dei candidati proposti, questi sono proclamati eletti senza scrutinio. L'elezione tacita si applica anche al primo turno delle elezioni suppletive qualora vi sia un solo candidato e un solo seggio da assegnare.3
8 Se il numero dei candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta supera quello dei seggi da assegnare, risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi.
9 Nel caso in cui due o più candidati dello stesso Distretto ottengano la maggioranza assoluta, l'unico eletto risulta quello che ha raccolto il maggior numero di suffragi.
10 In caso di parità di suffragi, decide la sorte.
1 Accettato nella votazione popolare del 26 dic. 1920, in vigore il 7 gen. 1921 (T. XXVII 119; BO 1921 10). Garanzia dell'AF del 17 feb. 1921 (RO 37 142; FF 1921 I 143 ediz. franc.).
2 Accettato nella votazione popolare del 21 gen. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997. Garanzia dell'AF del 5 giu. 1997 (FF 1997 III 811 art. 1 n. 5 I 1268).
3 Accettato nella votazione popolare del 21 gen. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997. Garanzia dell'AF del 5 giu. 1997 (FF 1997 III 811 art. 1 n. 5 I 1268).
B.8 Organizzazione e attribuzioni
Art. 53
1 Il Consiglio di Stato esercita il potere esecutivo e amministrativo e fruisce di qualsivoglia competenza attribuitagli dalla Costituzione o dalla legge.
2 Esso agisce come autorità collegiale.
3 Gli affari importanti permangono sempre di sua competenza.
4 Il Consiglio di Stato ripartisce gli affari tra i dipartimenti, il cui numero e le cui attribuzioni sono stabiliti in un'ordinanza approvata dal Gran Consiglio.
5 Per il resto, il Consiglio di Stato si organizza da sé.
Art. 54
Nei suoi rapporti con il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato ha segnatamente le seguenti attribuzioni:
- 1.
- presenta i disegni di disposizioni costituzionali, di leggi, di decreti o di decisioni;
- 2.
- riferisce sulle iniziative popolari, sulle iniziative parlamentari, sulle mozioni, sui postulati e sulle risoluzioni dei deputati, e risponde alle loro interpellanze e interrogazioni;
- 3.
- sottopone al Gran Consiglio il progetto di bilancio di previsione, il conto di Stato e il rapporto di gestione;
- 4.
- può fare proposte al Gran Consiglio;
- 5.
- sottopone al Gran Consiglio i progetti di trattati internazionali e intercantonali e di convenzioni che contengano norme di diritto o implichino spese di competenza parlamentare.
Art. 55
Il Consiglio di Stato esercita segnatamente le seguenti competenze amministrative:
- 1.
- nomina il personale dello Stato, salve le eccezioni previste dalla legge;
- 2.
- vigila sulle autorità inferiori e sugli enti e istituti di diritto pubblico;
- 3.
- rappresenta lo Stato, conclude i trattati internazionali e intercantonali e le convenzioni di diritto pubblico, e risponde alle procedure di consultazione in cui sia interpellato il Cantone;
- 4.
- dirige l'amministrazione e ne pianifica e coordina le attività.
Art. 56
1 Il Consiglio di Stato assicura l'ordine pubblico e dispone a tal fine delle forze di polizia e militari del Cantone.
2 Esso esercita i poteri straordinari in caso di pericolo grave e imminente, avvisando immediatamente il Gran Consiglio dei provvedimenti presi.
Art. 57
1 Il Consiglio di Stato emana sotto forma di regolamento le disposizioni necessarie all'applicazione delle leggi e dei decreti cantonali.
2 La legge può delegare al Consiglio di Stato la competenza di emanare ordinanze determinandone lo scopo e i principi informatori. La delega deve concernere un settore determinato. Le ordinanze possono essere subordinate all'approvazione del Gran Consiglio.
3 Il Consiglio di Stato sbriga gli altri affari sotto forma di decreto o di decisione.
Art. 58
1 Il Consiglio di Stato promulga le norme di diritto, le mette in vigore, eccetto che il Gran Consiglio vi provveda da sé, e ne assicura l'applicazione.
2 Per quanto concerne le disposizioni costituzionali direttamente applicabili, le mette immediatamente in vigore approvate che siano dall'Assemblea federale.
Art. 59
1 Il Governo ha, in ogni Distretto, un prefetto e un viceprefetto, che fungono da suoi rappresentanti.
2 Le attribuzioni del prefetto sono determinate dalla legge.
Capitolo III: Potere giudiziario
Art. 60
1 Il potere giudiziario è indipendente.
1 Abrogati nella votazione popolare del 24 ott. 1993, con effetto dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 5 I 804).
Art. 61
Il Tribunale cantonale presenta annualmente al Gran Consiglio, per il tramite del Consiglio di Stato, un rapporto su tutti i settori dell'amministrazione giudiziaria.
Art. 62
1 In ogni Comune o Circolo vi è un giudice e un giudice sostituto;
in ogni circondario, un tribunale civile, correzionale e criminale;
e per il Cantone, un Tribunale cantonale.
2 I membri del Tribunale cantonale devono conoscere le due lingue nazionali.
Art. 63
1 Il numero dei circondari, la composizione e la competenza dei tribunali, la nomina e il modo di retribuzione dei giudici, nonché l'incompatibilità tra funzioni giudiziarie e altre funzioni sono determinati dalla legge.
2 Non vi possono essere più di quattro tribunali circondariali.
3 I giudici di circolo o comunali e i loro sostituti sono nominati dagli aventi diritto di voto del Circolo o del Comune.
4 Per la formazione dei Circoli, si tiene conto della popolazione dei Comuni e della loro situazione topografica.
5 La votazione si svolge in ogni Comune.
Art. 64
In via legislativa possono essere istituiti un tribunale di commercio e uno o più tribunali di probiviri.
Art. 65
1 Vi è un Tribunale del contenzioso amministrativo e una Corte incaricata di risolvere i conflitti di competenza tra potere amministrativo e potere giudiziario.
2 Questa Corte e questo Tribunale sono organizzati da leggi speciali.
Art. 65bis1
1 Il Consiglio della magistratura è un'autorità indipendente di vigilanza sul potere giudiziario.
2 Esso esercita le funzioni di vigilanza amministrativa e disciplinare sulle autorità giudiziarie cantonali e i magistrati del Ministero pubblico. È fatta salva l'esclusiva competenza del Gran Consiglio di destituire i magistrati che ha eletto, per motivi gravi.
3 Sottostà all'alta vigilanza del Gran Consiglio.
4 Il Gran Consiglio nomina i membri del Consiglio della magistratura non designati per legge.
5 La legge determina inoltre:
- 1.
- la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione del Consiglio della magistratura;
- 2.
- i rimedi giuridici contro le decisioni del Consiglio della magistratura;
- 3.
- i rapporti tra il Consiglio della magistratura e il Gran Consiglio, il Tribunale cantonale e il Ministero pubblico;
- 4.
- la collaborazione del Consiglio della magistratura alla nomina dei giudici.
1 Accettato nella votazione popolare del 25 set. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018. Garanzia dell'AF del 5 dic. 2017 (FF 2018 35 art. 3, 2017 4997).
Titolo sesto: Ordinamento dei Distretti e dei Comuni
Capitolo I: Consiglio distrettuale
Art. 66
1 In ogni Distretto vi è un Consiglio distrettuale nominato per un quadriennio.
2 Il Municipio dei singoli Comuni nomina i propri delegati al Consiglio distrettuale, in ragione di un delegato ogni 300 abitanti.
3 Il resto 151 conta come un intero.
4 Ogni Comune ha un delegato, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti.
5 Il Consiglio distrettuale è presieduto dal prefetto del Distretto o dal suo vice.
Art. 67
1 Il Consiglio distrettuale liquida i conti del Distretto e, fatto salvo il ricorso al Consiglio di Stato, ripartisce tra i Comuni gli oneri che gravano sul Distretto.
2 Esso prende atto annualmente del rendiconto dell'amministrazione finanziaria dello Stato.
3 Rappresenta il Distretto e provvede specialmente allo sviluppo economico e allo smercio dei prodotti agricoli locali.
Art. 68
La legge determina l'organizzazione e le altre attribuzioni del Consiglio distrettuale.
Capitolo II:9 Ordinamento comunale
A. Disposizioni generali
Art. 69
I Comuni sono autonomi nei limiti fissati dalla Costituzione e dalle leggi. Sono competenti a svolgere i compiti locali e quelli che sono in grado di assumere da soli o associandosi con altri Comuni.
Art. 70
1 I Comuni fruiscono della loro autonomia nel rispetto del bene comune e dell'interesse degli altri enti di diritto pubblico.
2 Essi adempiono i propri compiti e quelli assegnati loro dalla legge.
3 Utilizzano giudiziosamente e amministrano con cura il patrimonio comunale.
Art. 71
1 I Comuni possono associarsi per adempiere assieme certi compiti di pubblica utilità e possono costituire a tal fine associazioni di diritto pubblico provviste di personalità giuridica o collaborare in qualsiasi altro modo. La legge stabilisce i principi della collaborazione, della costituzione e del funzionamento delle associazioni intercomunali.
2 Alle condizioni precisate dalla legge, il Consiglio di Stato può obbligare i Comuni a collaborare o ad associarsi.
Art. 72
1 In ogni Comune vi sono:
- 1.
- un'Assemblea, composta dei cittadini aventi diritto di voto nel Comune;
- 2.
- un Esecutivo, eletto dall'Assemblea.
2 L'Assemblea elegge, fra i membri dell'Esecutivo, un presidente e un vicepresidente.
3 Per il resto, la legge fissa i principi dell'organizzazione dei Comuni.
Art. 73
1 Nei Comuni con più di 700 abitanti, l'Assemblea può eleggere un Consiglio comunale. La legge ne determina l'organizzazione e le competenze.
2 I cittadini hanno un diritto di referendum facoltativo contro le decisioni prese dal Consiglio comunale in luogo dell'Assemblea. La legge disciplina l'esercizio di questo diritto.
3 Le presenti disposizioni non sono applicabili al Comune patriziale.
Art. 74
1 I Comuni hanno facoltà di introdurre il diritto d'iniziativa. Nei Comuni che prevedono questo diritto, i cittadini possono indirizzare all'Esecutivo iniziative generiche vertenti sull'emanazione o sulla modifica di regolamenti di competenza dell'Assemblea.
2 La legge disciplina le modalità d'introduzione e di esercizio di tale diritto.
Art. 75
1 I Comuni sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato, nei limiti fissati dall'articolo 69. La legge determina la natura di tale vigilanza, segnatamente in materia di gestione. Per quanto la Costituzione e le leggi non prevedano espressamente il contrario, il potere d'esame del Consiglio di Stato si restringe alla legalità.
2 I regolamenti elaborati dai Comuni devono essere omologati dal Consiglio di Stato.
3 La legge può prevedere che importanti progetti dei Comuni siano sottoposti per omologazione o approvazione al Consiglio di Stato.1
4 La legge determina le modalità dell'omologazione.
1 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° feb. 2006. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 6 2579).
Art. 76
Sono considerati Comuni:
- 1.
- i Comuni politici;
- 2.
- i Comuni patriziali;
- 3.
- ...1
1 Abrogato nella votazione popolare del 10 giu. 1990, con effetto dal 1° ago. 1993. Garanzia dell'AF del 3 ott. 1991 (FF 1991 IV 186 art. 1 n. 7 II 1333).
B. Comuni politici
Art. 77
1 Il Comune politico è composto delle persone che risiedono sul territorio comunale.
2 Fatto salvo l'articolo 26, il territorio dei Comuni politici è garantito.
Art. 78
1 L'Assemblea comunale è composta dei cittadini aventi diritto di voto nel Comune.
2 Essa elegge il Municipio, composto di tre a quindici membri, il sindaco e il vicesindaco, nonché, se del caso, il Consiglio comunale.
3 Nei Comuni in cui non vi è un Consiglio comunale, l'Assemblea comunale delibera segnatamente in materia di:
- 1.
- regolamenti comunali, salve le eccezioni previste dalla legge;
- 2.
- progetti importanti di vendita, concessione di diritti reali limitati, permuta, locazione, alienazione di capitali, concessione e emissione di prestiti, fideiussioni, rilascio e trasferimento di concessioni idriche;
- 3.
- nuove spese non vincolate il cui importo sia stabilito dalla legge;
- 4.
- bilancio di previsione e conti.1
4 Negli altri Comuni, il Consiglio comunale sostituisce l'Assemblea comunale, di cui ha almeno le stesse competenze, salvo in materia elettorale.
5 Nei due casi, la legge determina le altre competenze e disciplina l'esercizio di questi diritti.
1 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° feb. 2006. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 6 2579).
Art. 79
1 Il Municipio ha le seguenti attribuzioni:
- 1.
- provvede all'amministrazione comunale;
- 2.
- elabora e applica i regolamenti comunali;
- 3.
- fa eseguire la legislazione cantonale;
- 4.
- nomina i dipendenti comunali;
- 5.1
- elabora il progetto di bilancio di previsione.
- 6.
- allestisce i conti.
2 Nei Comuni in cui non vi è un Consiglio patriziale, il Municipio ne adempie le funzioni.
1 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° feb. 2006. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 6 2579).
C. Comuni patriziali
Art. 80
Il Comune patriziale è un ente di diritto pubblico incaricato di svolgere i compiti d'interesse pubblico attribuitigli dalla legge.
Art. 81
1 L'Assemblea patriziale è composta dei patrizi domiciliati sul territorio del Comune patriziale. La legge può estendere l'esercizio di certi diritti ai patrizi domiciliati nel Cantone.
2 Sul piano patriziale, l'Assemblea patriziale ha le stesse competenze dell'Assemblea comunale. Decide inoltre dell'ammissione di nuovi patrizi.
Art. 82
1 L'Assemblea patriziale ha il diritto di chiedere l'istituzione di un Consiglio patriziale separato. La domanda dev'essere presentata alla fine di un periodo amministrativo, secondo le prescrizioni della legge.
2 Il Consiglio patriziale si compone di tre membri al minimo e di nove al massimo.
D. ...
Titolo settimo: Modo di elezione, condizioni di eleggibilità, durata delle funzioni pubbliche
Art. 841
1 Il Gran Consiglio si compone di 130 deputati e di altrettanti supplenti ripartiti fra i Distretti ed eletti direttamente dal Popolo.
2 Il Distretto di Rarogne, composto di due Semidistretti dotati ciascuno di propri organi e competenze, forma due circondari elettorali.
3 Il modo di ripartizione dei seggi fra i Distretti e i Semidistretti è il seguente:
Il numero totale dei residenti svizzeri è diviso per 130. Il quoziente così ottenuto è arrotondato al numero intero immediatamente superiore, che costituisce il quoziente elettorale. Ogni Distretto o Semidistretto ottiene tanti deputati e supplenti quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei suoi residenti svizzeri. Se dopo questa ripartizione i seggi non sono ancora tutti assegnati, i seggi rimanenti sono attribuiti ai Distretti e ai Semidistretti con i resti maggiori.
4 Dopo ogni censimento della popolazione, il Consiglio di Stato stabilisce il numero di seggi attribuiti a ogni Distretto e Semidistretto.
5 La votazione popolare si svolge nei Comuni.
6 L'elezione avviene per Distretto e Semidistretto, secondo il sistema proporzionale. Il modo di applicazione di questo principio è determinato dalla legge.
1 Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1987. Garanzia dell'AF del 21 mar. 1986 (FF 1986 I 747 art. 1 n. 5 109).
Art. 85
1 Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato, i funzionari dell'ordine giudiziario, i Municipi e i Consigli patriziali sono nominati per un quadriennio.
2 Il presidente e il vicepresidente del Consiglio di Stato sono eletti d'anno in anno. Il presidente uscente non è immediatamente rieleggibile.
Art. 85bis1
1 I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti direttamente dal Popolo in occasione delle elezioni per il rinnovo ordinario del Consiglio nazionale. L'elezione si svolge secondo il sistema maggioritario nell'intero Cantone, unico circondario elettorale.2
2 L'elezione dei deputati al Consiglio degli Stati si svolge a scrutinio di lista. Se non danno un esito definitivo il giorno fissato per le elezioni, le operazioni di voto sono riprese la seconda domenica successiva. In tal caso, il risultato del primo turno e l'avviso del secondo sono pubblicati immediatamente.3
3 Si procede al secondo turno se al primo turno non è stata conseguita la maggioranza assoluta dei suffragi per tutti i seggi da assegnare. Al secondo turno risultano eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di suffragi, anche se non ottengono la maggioranza assoluta. Tuttavia, se, al secondo turno, il numero di seggi da assegnare corrisponde a quello dei candidati proposti, questi sono proclamati eletti senza scrutinio. L'elezione tacita si applica anche al primo turno delle elezioni suppletive qualora vi sia un solo candidato e un solo seggio da assegnare.4
4 Se il numero dei candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta supera quello dei seggi da assegnare, risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi.
5 In caso di parità di suffragi, decide la sorte.
1 Accettato nella votazione popolare del 26 dic. 1920, in vigore il 7 gen. 1921 (T. XXVII 119; BO 1921 10). Garanzia dell'AF del 17 feb. 1921 (RO 37 142; FF 1921 I 143 ediz. franc.).
2 Accettato nella votazione popolare dell'11 mar. 1934, in vigore il 6 lug. 1934 (T. XXXIV 76). Garanzia dell'AF del 22 giu. 1934 (RO 50 508; FF 1934 I 977 ediz. franc.).
3 Accettato nella votazione popolare del 21 gen. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997. Garanzia dell'AF del 5 giu. 1997 (FF 1997 III 811 art. 1 n. 5 I 1268).
4 Accettato nella votazione popolare del 21 gen. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997. Garanzia dell'AF del 5 giu. 1997 (FF 1997 III 811 art. 1 n. 5 I 1268).
Art. 86
1 L'elezione dei membri e dei supplenti del Gran Consiglio si svolge la prima domenica di marzo per ogni nuova legislatura.
2 Il neoeletto Gran Consiglio entra in funzione all'apertura della sessione costitutiva.
Art. 871
1 I membri del Consiglio comunale sono eletti dal corpo elettorale secondo il sistema proporzionale.
2 I membri del Municipio e del Consiglio patriziale sono eletti dal corpo elettorale secondo il sistema proporzionale. Nei Comuni patriziali e nei Comuni politici in cui il numero dei residenti è inferiore a quello stabilito dalla legge, il corpo elettorale può, a maggioranza dei suoi membri, decidere un cambiamento del sistema elettorale alle condizioni stabilite dalla legge. Il sistema maggioritario è mantenuto nei Comuni patriziali e nei Comuni politici in cui esso vigeva all'entrata in vigore della presente riforma.
3 Il sindaco o presidente, il vicesindaco o vicepresidente, il giudice e il giudice sostituto sono eletti dal corpo elettorale secondo il sistema maggioritario.
4 La legge stabilisce le modalità di elezione e la data della votazione.
1 Accettato nella votazione popolare del 21 ott. 2007, in vigore dal 1° apr. 2008. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 3 1187).
Art. 881
1 I cittadini esercitano i diritti politici dall'età di 18 anni compiuti.
2 Qualsiasi avente diritto di voto è eleggibile alle funzioni pubbliche.
1 Accettato nella votazione popolare del 2 giu. 1991, in vigore il 16 ago. 1991. Garanzia dell'AF del 3 ott. 1991 (FF 1991 IV 187 art. 1 n. 5, III 878).
Funzioni
Art. 891
2 Il cittadino può votare in un solo Comune politico e patriziale.
1 Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 1990, in vigore il 1° ago. 1993. Garanzia dell'AF del 3 ott. 1991 (FF 1991 IV 186 art. 1 n. 7 II 1333).
2 Abrogato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, con effetto dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 5 I 804).
Art. 901
1 La legge disciplina le incompatibilità.
2 Essa provvede segnatamente ad evitare che:
- 1.
- un cittadino occupi simultaneamente funzioni che dipendano da più poteri pubblici;
- 2.
- la stessa persona appartenga a due organi di cui uno sia subordinato all'altro;
- 3.
- membri della stessa famiglia facciano parte di una stessa autorità;
- 4.
- il cittadino investito di una funzione pubblica eserciti altre attività che pregiudicherebbero l'adempimento della stessa.
3 Salvo eccezione prevista dalla legge, le incompatibilità sono applicabili ai supplenti e ai sostituti.
4 La legge può prevedere altre eccezioni, segnatamente per l'ambito comunale.
5 Non più di un membro del Consiglio di Stato può essere deputato alle Camere federali.
1 Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 5 I 804).
Art. 911
1 Abrogato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, con effetto dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 5 I 804).
Art. 92
I casi di esclusione dal diritto di voto e dal diritto di eleggibilità sono determinati dalla legislazione federale e cantonale.
Art. 93 a 991
1 Abrogati nella votazione popolare del 24 ott. 1993, con effetto dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 5 I 804).
Titolo ottavo: Revisione della Costituzione10
Art. 1001
1 6000 cittadini attivi possono chiedere la revisione totale della Costituzione.
2 Ogni iniziativa popolare dev'essere sottoposta al voto del Popolo nei tre anni dopo il deposito. Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo per decisione del Gran Consiglio.
1 Il Gran Consiglio costata la nullità dell'iniziativa che:
- 1.
- sia contraria al diritto federale;
- 2.
- concerna più materie;
- 3.
- non rispetti l'unità della forma;
- 4.
- nono rientri nell'ambito della Costituzione;
- 5.
- sia inattuabile.
1 Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 5 I 804).
Art. 1011
1 L'iniziativa generica è sottoposta al voto del Popolo, con il preavviso del Gran Consiglio.
2 Se il Popolo la respinge, essa è tolta dal ruolo.
3 Se il Popolo l'accetta, il Gran Consiglio è tenuto a darle seguito senza indugio.
4 Redigendo le disposizioni chieste dall'iniziativa generica, il Gran Consiglio è tenuto a rispettare le intenzioni degli autori.
5 Il Popolo decide simultaneamente se, in caso di voto affermativo, la revisione totale debba essere elaborata dal Gran Consiglio o da una Costituente.
1 Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 5 I 804).
Art. 1021
1 La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta mediante un'iniziativa popolare presentata sotto forma di progetto elaborato.
2 Il Gran Consiglio può raccomandarne il rifiuto o l'accettazione o anche contrapporle un controprogetto.
3 Se elabora un controprogetto, il Gran Consiglio delibera nel corso di due sessioni ordinarie. Può altresì decidere une lettura supplementare.
4 Se il Gran Consiglio adotta un controprogetto, i cittadini sono invitati a rispondere, sulla stessa scheda, alle tre seguenti domande:
- a.
- accettate l'iniziativa popolare?
- b.
- accettate il controprogetto?
- c.
- nel caso in cui i due testi ottengano la maggioranza assoluta dei votanti, deve entrare in vigore l'iniziativa o il controprogetto?
1 Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 5 I 804).
Art. 103
1 Se, in seguito al voto del Popolo, la revisione dev'essere elaborata dal Gran Consiglio, essa è discussa nel corso di due sessioni ordinarie.
2 Se è elaborata da una Costituente, essa è oggetto di duplice lettura.
3 Le elezioni alla Costituente avvengono sulla stessa base di quelle al Gran Consiglio. Nessuna delle incompatibilità previste per quest'ultime è però loro applicabile.
Art. 1041
1 Il Gran Consiglio può procedere anche di moto proprio a una revisione della Costituzione.
2 Le revisioni sono anzitutto discusse quanto alla loro opportunità, poi esaminate nel merito in duplice lettura, nel corso di sessioni ordinarie.
3 In tutti i casi, il Gran Consiglio può decidere una lettura supplementare. Può anche chiedere al Popolo di pronunciarsi su varianti.
1 Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 5 I 804).
Art. 105
La Costituzione riveduta dal Gran Consiglio o dalla Costituente è sottoposta al voto del Popolo.
Art. 106
Nelle votazioni indette in esecuzione degli articoli 102 e 105 decide la maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 107
1 Qualsivoglia domanda di revisione formulata mediante un'iniziativa popolare dev'essere indirizzata al Gran Consiglio.
2 Le firme a sostegno della domanda sono raccolte per Comune e il diritto di voto dei firmatari dev'essere attestato dal sindaco. Questi deve anche sincerarsi dell'autenticità delle firme che gli sembrano sospette.
Titolo nono:11 Disposizioni transitorie (diritti popolari e poteri pubblici, incompatibilità)
Art. 108
1 Gli atti adottati dal Gran Consiglio prima che siano messe in vigore le nuove disposizioni costituzionali sottostanno a referendum obbligatorio, conformemente al vecchio articolo 30 della Costituzione cantonale.
2 Alle iniziative popolari depositate alla Cancelleria dello Stato prima di questa data si applicano i vecchi articoli 31-35 o 101-107 della Costituzione cantonale.
3 Il Gran Consiglio è abilitato a modificare l'ordine e la numerazione dei vecchi articoli 49, 50, 55, 56 e 57 della Costituzione se il nuovo articolo 90 sulle incompatibilità non dovesse essere accettato dal Popolo.
Art. 109
I vecchi articoli 49, 50, 55, 56 e 57, 60 capoversi 2 e 3, 89 capoverso 1, 91 e 93-99 rimangono in vigore sino all'emanazione della legge prevista dal nuovo articolo 90 capoverso 1. Tuttavia, sino a tale momento, il Gran Consiglio è, per quanto opportuno, abilitato a modificare l'ordine e la numerazione di tali articoli.
Indice delle materie
I numeri indicano gli articoli e parti d'articolo della Costituzione
Amministrazione
- - annuale rendiconto dell' 67
- - coordinazione dell'attività dell' 55
- - del Comune 79
- - direzione dell' 55
- - diritto di referendum 31
- - parità di trattamento tra le due lingue 12
- - pianificazione dell'attività dell' 55
- - rapporto sui settori dell'amministrazione giudiziaria 61
- - rendiconto di atto della 40
- - richiesta di referendum 31
Arresto
- - base legale per 4
- - flagrante reato dei deputati Gran Consiglio 50
- - indennizzo per arresto illegale 4
Associazione(i)
- - intercomunali di diritto pubblico 21, 71
- - libertà di 10
Autorità
- - alta vigilanza del Gran Consiglio sulle autorità giudiziarie 40
- - collegiale 53
- - costituite 1
- - destituzione di
- - funzionario 22
- - impiegato pubblico 22
- - di vigilanza sul potere giudiziario 65bis
- - incompatibilità 90
- - luogo di riunione delle 27
- - rapporti del Gran Consiglio con le autorità giudiziarie 43
- - revoca di
- - funzionario 22
- - impiegato pubblico 22
- - vigilanza sulle autorità inferiori 55
Bilancio
- - delibera
- - sul bilancio di previsione 41
- - nei Comuni, in materia di bilancio di previsione 78
- - di previsione 25
- - disavanzo di 25
- - elaborazione, nei Comuni, del progetto di 79
- - progetto di bilancio di previsione 54
Cantone
- - acquisto della cittadinanza in altri Comuni politici 29
- - capitale del 27
- - consiglieri di Stato 52
- - elezione dei deputati al Consiglio degli Stati 85bis
- - forze
- - di polizia del 56
- - militari del 56
- - incorporazione nella Confederazione Svizzera del 1
- - interpellazione del 55
- - istituti cantonali 27
- - ordine pubblico 56
- - patrizi domiciliati nel Cantone 81
- - promozione di tutti i settori dell'economia pubblica che interessino il 15
- - società in cui il Cantone detiene una partecipazione preponderante 40
- - status politico dei cittadini del 28ss
- - suddivisione in Distretti del 25ss
- - sussidi alle Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico 2
- - sviluppo armonioso del 25
- - Tribunale cantonale 62
- - vallesani 28
Chiesa(e)
- - Chiesa
- - cattolica romana 2
- - evangelica riformata 2
- - statuto di persona giuridica di diritto pubblico 2
Cittadinanza
- - acquisto della cittadinanza in altri Comuni politici 29
Commissione(i)
- - commissioni del Gran Consiglio
- - non permanenti 46
- - permanenti 46
- - diritti dei deputati 50
- - partecipazione dei membri del Consiglio di Stato alle 43
Compiti
- - adempimento comunale dei 70
- - affidamento di compiti dello Stato 40
- - associazioni comunali per adempimento di 71
- - competenza comunale a svolgere compiti locali 69
- - Comune patriziale 80
- - statali 33
Comune(i)
- - acquisto della cittadinanza in altri Comuni 29
- - amministrazione comunale 79
- - Assemblea 72
- - associazione di 71
- - associazione obbligatoria dei 71
- - associazioni intercomunali
- - collaborazione delle 71
- - costituzione delle 71
- - funzionamento delle 71
- - attestazione delle firme a sostegno della domanda della revisione della Costituzione 107
- - autonomia dei 69, 70
- - collaborazione obbligatoria dei 71
- - Comune patriziale 73
- - Consiglio comunale 73
- - diritto d'iniziativa 74
- - distretti 26
- - elezione dei
- - dipendenti comunali 79
- - membri del Consiglio comunale 87
- - esecutivo del 72
- - formazione dei circoli 63
- - giudice 62
- - giudice sostituto 62
- - giudici
- - comunali 63
- - di circolo 63
- - il cittadino può votare in un solo Comune
- - patriziale 89
- - politico 89
- - importanti progetti dei 75
- - imposte dei 24
- - incompatibilità 89
- - modifica del perimetro dei 26
- - omologazione dei regolamenti elaborati dai 75
- - ordinamento dei 69ss
- - organizzazione dei 72
- - regolamenti comunali 79
- - responsabilità verso i terzi degli atti dei loro agenti 21
- - sede di istituto cantonale 27
- - sono
- - patriziali 76, 80ss
- - composizione dell'Assemblea patriziale 81
- - politici 76, 77ss
- - Assemblea comunale 78
- - Consiglio comunale 78
- - Municipio 78
- - sindaco 78
- - spese di culto delle Chiese locali 2
- - utilizzo del patrimonio del 70
- - vallesani 28
- - vigilanza del Consiglio di Stato sui 75
Comunità religiose
- - amministrazione 2
- - definizione indipendente della dottrina 2
- - organizzazione 2
- - organizzazione indipendente del loro culto 2
- - statuto 2
Confederazione
- - incorporazione del Cantone nella 1
- - procedure di consultazione della Confederazione in materia d'impianti nucleari 38
Consiglio degli Stati
- - elezioni dei deputati al 85bis
Consiglio della magistratura
- - elezioni del 65bis
- - nomina del membri del 65bis
Consiglio di Stato
- - alta vigilanza del Gran Consiglio sulla gestione del 40
- - associazione obbligatoria di Comuni 71
- - collaborazione obbligatoria di Comuni 71
- - competenze amministrative 55
- - conclusione di
- - convenzioni di diritto pubblico 55
- - trattati 55
- - internazionali 55
- - intercantonali 55
- - nomina il personale dello Stato 55
- - rappresentanza lo Stato 55
- - risposta alle procedure di consultazione in cui é interpellato il Cantone 55
- - vigilanza
- - sugli enti di diritto pubblico 55
- - istituti di diritto pubblico 55
- - convenzioni 38
- - elezioni dei membri del Consiglio di Stato 52
- - membro del Consiglio di Stato deputato alle Camere federali 90
- - messa mette in vigore di norme di diritto 58
- - ordine pubblico 56
- - organizzazione del 53
- - potere
- - amministrativo 52
- - esecutivo 52
- - progetto di bilancio di previsione 25
- - promulgazione di norme di diritto 58
- - rapporti
- - del Gran Consiglio con il 43
- - con il Gran Consiglio 54
- - rapporto su tutti i settori dell'amministrazione giudiziaria 61
- - regolamenti elaborati dai Comuni da omologarsi da parte del 75
- - regolamento d'applicazione di
- - decreti cantonali 57
- - leggi cantonali 57
- - riunione in sessioni straordinarie del Gran Consiglio 44
- - sede del 27
- - seggi divenuti vacanti in 52
- - stabilimento del numero di seggi attribuiti a ogni
- - Distretto 84
- - Semidistretto 84
- - termine di legislatura del 85
- - trattati
- - internazionali 38
- - intercantonali 38
- - vigilanza sui Comuni da parte del 75
Consiglio Nazionale
- - elezioni per il rinnovo ordinario del 85bis
Consorzi
- - agricoli 15
Corpo elettorale
- - consiglieri di Stato 52
- - elezione del
- - giudice 87
- - giudice sostituto 87
- - presidente 87
- - sindaco 87
- - vicepresidente 87
- - vicesindaco 87
- - membri del
- - Consiglio comunale 87
- - Consiglio patriziale 87
- - Municipio 87
Costituente
- - Costituzione riveduta dalla 105
- - duplice lettura 103
- - elezioni alla 103
- - revisione della Costituzione elaborata da una 101
Costituzione
- - cantonale 31, 33, 35, 37, 53, 69, 75, 100
- - attribuzioni del Gran Consiglio 37
- - attuazione da parte del Gran Consiglio dell'iniziativa che rivesta la forma di proposta generica 35
- - autonomia comunale 69
- - esercizio di competenza attribuite al Consiglio di Stato dalla 53
- - nullità delle domande di referendum per non adempimento delle condizioni poste dalla 31
- - nullità dell'iniziativa che non rispetta la Costituzione 33
- - revisione della Costituzione 100ss
- - vigilanza del Consiglio di Stato sui Comuni 75
- - disposizioni transitorie 108ss
- - federale 1, 38
- - Vallese quale Repubblica
- - democratica 1
- - esercizio, da parte del Gran Consiglio, dei diritti riservati ai Cantoni 38
- - sovrana 1
- - revisione della Costituzione 100ss
Disposizioni transitorie 108ss
Durata
- - delle funzioni pubbliche 42
- - di validità illimitata 42
- - norme di diritto 42
Eleggibilità 84ss
- - alle funzioni pubbliche 88
- - esclusione dal diritto di eleggibilità 92
- - rieleggibilità del
- - presidente del Consiglio di Stato 52, 85
- - vicepresidente del Consiglio di Stato 85
Elezioni
- - competenze dei cittadini in materia di 30
- - dei deputati al Consiglio degli Stati 85bis
- - elezione
- - suppletiva 85bis
- - tacita 85bis
- -sistema maggioritario 85bis
- - dei membri del Consiglio comunale 87
- - del Gran Consiglio 84, 86
- - del potere esecutivo 52
- - elezione
- - suppletive 52
- - tacita 52
- - scrutinio di lista 52
- - sistema maggioritario 52
- - della Costituente 103
- - validità delle elezioni dei suoi membri del Gran Consiglio 39
Espropriazione
- - di terreni
- - comunali 6
- - patriziali 6
- - inviolabilità della proprietà 6
- - utilità pubblica 6
Giudice(i)
- - in ogni
- - Comune 62
- - Circolo 62
- - naturale 5
- - nomina dei 63, 87
- - potere giudiziario 60ss
- - retribuzione dei 63
- - tribunali
- - competenza dei 63
- - composizione dei 63
Garanzie
- - altre 41
Gran Consiglio
- - attribuzioni del 37ss
- - altre garanzie 41
- - approvazione dei conti 41
- - autorizzazione delle concessioni 41
- - decisione sulle spese 41
- - delibera sul bilancio di previsione 41
- - emanazione di norme di diritto 42
- - esercizio del diritto di grazia 41
- - esercizio del potere legislativo 37
- - elaborazione delle disposizioni
- - costituzionali 38
- - dei decreti 38
- - delle leggi 38
- - esercizio dell'alta vigilanza
- - sui rappresentanti dello Stato nelle società in cui il Cantone detenga una partecipazione preponderante 40
- - sugli enti di diritto pubblico 40
- - sugli istituti autonomi di diritto pubblico 40
- - sulle autorità giudiziarie 40
- - sulla gestione del Consiglio di Stato del Consiglio di Stato 40
- - pronuncia sulla validità delle elezioni dei suoi membri 39
- - fideiussioni 41
- - operazioni immobiliari 41
- - partecipazione alla pianificazione 41
- - prestiti 41
- - stabilimento
- - delle retribuzioni dei
- - funzionari 41
- - impiegati dello Stato 4
- - magistrati 41
- - costatazione della nullità
- - dell'iniziativa 33
- - delle domande di referendum 31
- - decisione 42
- - delega di emanazione di ordinanze 57
- - diritti dei deputati 50ss
- - arresto dei deputati durante la sessione 50
- - diritti
- - d'iniziativa 51
- - d'interpellanza 51
- - di interrogazione scritta 51
- - di mozione 51
- - di postulato 51
- - di risoluzione 5
- - immunità 50
- - diritto d'iniziativa 33
- - disposizioni
- - di legge necessarie al rispetto dell'equilibrio finanziario 25
- - transitorie 108ss
- - domanda d'iniziativa ed equilibrio finanziario 33
- - elezione dei
- - deputati al 84
- - membri del 52, 86
- - supplenti membri del 86
- - iniziativa
- - accettata dal Popolo 35
- - alla quale
- - ha aderito il 34
- - il Gran Consiglio ha elaborato un controprogetto 34
- - non ha aderito il 34
- - in forma di proposta generica 35
- - non approva dal 35
- - modifica del
- - numero dei Distretti 26
- - perimetro dei Distretti 26
- - organizzazione del 43ss
- - commissioni
- - non permanenti 46
- - permanenti 46
- - decisione di porte chiuse 48
- - delibera del 47
- - elezione
- - dei due vicepresidenti del 45
- - del presidente del 45
- - letture 49
- - partecipazione dei membri del Consiglio di Stato alle sedute del 43
- - riunione di diritto del 44
- - ordinarie 44
- - straordinarie 44
- - pubblicità delle sedute del 48
- - periodo di nomina 85
- - poteri straordinari in caso di pericolo
- - grave 56
- - imminente 56
- - progetti di
- - convenzioni 54
- - trattati
- - intercantonali 54
- - internazionali 54
- - proposte del Consiglio di Stato al 54
- - rapporti del Consiglio di Stato con il 54
- - rapporto annuale del Tribunale cantonale al 61
- - referendum
- - contro decreti messi immediatamente in vigore 32
- - facoltativo 31
- - revisione della Costituzione 100ss
- - sede del 27
- - sessione costitutiva del 86
Imposta(e)
- - dei Comuni 24
- - dello Stato 24
- - Stato sopperisce alle proprie spese con 23
Indennità
- - assenza di 6
- - in caso di violazione della proprietà 6
- - Stato sopperisce alle proprie spese con 23
Iniziativa
- - adesione del Gran Consiglio a 34
- - costatazione da parte del Gran Consiglio della nullità dell' 33
- - diritti, dei deputati al Gran Consiglio, a 51
- - diritto
- - dei cittadini di 30
- - di 33
- - disposizioni transitorie 108ss
- - elaborazione da parte del Gran Consiglio di un controprogetto a una 34
- - equilibrio finanziario 33
- - introduzione del diritto comunale di 74
- - progetto elaborato 34
- - proposta generica 35
- - revisione della Costituzione 100
- - riferimento del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, su 54
Istruzione
- - alta vigilanza dello Stato su istruzione
- - primaria privata 13
- - pubblica 13
- - direzione dello Stato dell' istruzione
- - primaria privata 13
- - pubblica 13
- - obbligatorietà dell'istruzione primaria 13
Interesse
- - autonomia comunale 70
- - compiti d'interesse pubblico 80
Legge(i)
- - acquisto della cittadinanza in altri Comuni politici 29
- - altre confessioni 2
- - associazioni intercomunali
- - funzionamento 71
- - collaborazione 7
- - costituzione 71
- - attribuzioni del
- - Gran Consiglio 41
- - prefetto 59
- - autonomia dei Comuni 69
- - casi di
- - arrestato 4
- - perquisizione domiciliare 4
- - perseguimento 4
- - circondari
- - competenza dei tribunali 63
- - composizione 63
- - competenza
- - amministrative del Consiglio di Stato 55
- - del
- - Consiglio di Stato 53
- - Gran Consiglio 37
- - in materia di
- - diritti
- - d'iniziativa 30
- - di referendum facoltativo 30
- - elezioni 30
- - referendum obbligatorio in materia costituzionale 30
- - votazioni 30
- - compiti dei Comuni 70
- - composizione dell'Assemblea patriziale 81
- - Comune patriziale 80
- - Consiglio
- - comunale
- - competenze 73
- - organizzazione 73
- - distrettuale
- - attribuzioni 68
- - organizzazione 68
- - Corte incaricata di risolvere i conflitti di competenza tra potere
- - amministrativo 65
- - potere giudiziario 65
- - delibera dell'Assemblea comunale 78
- - diritti
- - d'iniziativa 51
- - d'interpellanza 51
- - di interrogazione scritta 5
- - di mozione 51
- - di postulato 51
- - di risoluzione 51
- - diritto
- - d'iniziativa 33
- - d'iniziativa comunale 74
- - di petizione 9
- - disposizioni transitorie 109
- - duplice lettura 49
- - elaborazione da parte del Gran Consiglio delle disposizioni di 38
- - elezione dei
- - deputati al Gran Consiglio 84
- - membri del Consiglio comunale 87
- - espropriazione 6
- - giudici
- - modo di retribuzione dei 63
- - nomina dei 63
- - imposte di
- - Comuni 24
- - Stato 24
- - in vigore per un tempo limitato 42
- - incompatibilità
- - dei funzioni 90
- - tra funzioni 63
- - indennizzazione
- - arresto illegale 4
- - per errore giudiziario 4
- - inviolabilità della proprietà 6
- - libero esercizio delle professioni liberali 10
- - libertà
- - d'industria 10
- - d'insegnamento 13
- - di associazione 10
- - di commercio 10
- - di domicilio 10
- - di riunione 10
- - di manifestare la propria opinione 8
- - modifica del
- - numero dei Distretti 26
- - perimetro dei Distretti 26
- - modifiche delle disposizioni di legge necessarie al rispetto 25
- - norme di diritto sotto forma di 42
- - organizzazione
- - dei Comuni 72
- - del Gran Consiglio 43
- - partecipazione
- - dei membri del Consiglio di Stato alle sedute
- - del Gran Consiglio 43
- - delle commissioni parlamentari 43
- - finanziaria dello Stato 20
- - pianificazione 41
- - rapporti del
- - Gran Consiglio con
- - il Consiglio di Stato 43
- - le autorità giudiziarie 43
- - Consiglio di Stato, con il Gran Consiglio 54
- - referendum facoltativo 31, 32
- - regolamento del Consiglio di Stato 57
- - responsabilità di
- - Comuni 21
- - Stato 21
- - richiesta dell'istituzione di un Consiglio patriziale separato 82
- - riunione in sessione del Gran Consiglio 44
- - statuto di diritto pubblico 2
- - Tribunale del contenzioso amministrativo 65
- - uguaglianza dinanzi alla 3
- - vigilanza sui Comuni 75
Libertà
- - d'
- - industria 10
- - insegnamento 13
- - del lavoro 14
- - di
- - associazione 10
- - commercio 10
- - coscienza 2
- - credo 2
- - domicilio 10
- - manifestare la propria opinione 8
- - riunione 10
- - individuale 4
- - libero esercizio delle professioni liberali 10
Lingua(e)
- - che devono essere conosciute dai membri del Tribunale cantonale 62
- - francese 12
- - lingue nazionali 12
- - nazionali 62
- - parità di trattamento tra le due 12
- - tedesco 12
Maggioritario
- - Comuni
- - patriziali 87
- - politici 87
- - elezione
- - dei
- - deputati al Consiglio degli Stati 85bis
- - membri del Consiglio di Stato 52
- - del
- - giudice 87
- - giudice sostituto 87
- - presidente 87
- - sindaco 87
- - vicepresidente 87
- - vicesindaco 87
- - sistema 52, 85bis, 87
Magistrati
- - stabilimento della retribuzioni dei 41
- - destituzione dei 65bis
Municipio
- - attribuzioni del
- - allestimento dei conti 79
- - amministrazione comunale 79
- - elaborazione del progetto di bilancio di previsione 79
- - esecuzione della legislazione cantonale 79
- - regolamenti comunali
- - applicazione di 79
- - elaborazione di 79
- - nomina dei dipendenti comunali 79
- - elezione del 78, 87
- - nomina dei delegati al Consiglio distrettuale 66
Nomine
- - dei
- - Consigli patriziali 85
- - delegati comunali al Consiglio distrettuale 66
- - dipendenti comunali 79
- - funzionari dell'ordine giudiziario 85
- - giudici 63
- - membri del Consiglio della magistratura 65bis
- - Municipi 85
- - del Consiglio distrettuale 66
- - del personale dello Stato 55
- - destituzione 22
- - revoca 22
Ordinanza(e)
- - delega di competenze di adottare 57
- - dipartimenti
- - attribuzioni dei 53
- - attribuzioni dei 53
Ordine pubblico
- - assicurazione dell' 596
Organizzazione(i)
- - dei Comuni 72
- - del Consiglio
- - comunale 73
- - di Stato 53ss
- - distrettuale 68
- - del Gran Consiglio 43ss
Periodo amministrativo
- - richiesta d'istituzione di un Consiglio patriziale 82
Petizione
- - diritto di 9
- - garanzia del diritto di 9
Popolo
- - approvazione di
- - convenzioni 38
- - trattati
- - intercantonali 38
- - internazionali 38
- - diritto d'iniziativa 33, 34, 35
- - elezione dei
- - deputati al Consiglio degli Stati 85bis
- - membri dei Gran Consiglio 84
- - membri del Consiglio di Stato 52
- - potere legislativo 37
- - referendum facoltativo 31, 32
- - revisione della Costituzione 100ss
- - sovranità 1
Progetto(i)
- - di bilancio di previsione 79
- - di convenzioni che
- - contengano norme di diritto 54
- - implichino spese di competenza parlamentare 54
- - di trattati
- - intercantonali 54
- - internazionali 54
- - elaborato 34, 102
- - importanti
- - di vendita 78
- - progetti dei Comuni 75
- - presentazione del progetto di bilancio di previsione 25, 54
- - richiesta di revisione parziale della Costituzione 102
Proposta generica
- - forma di iniziativa 35
Proporzionale
- - elezione dei membri del
- - Consiglio patriziale 87
- - Consiglio comunale 87
- - Gran Consiglio secondo il sistema 84
- - Municipio 87
- - sistema 84, 87
Proprietà
- - giusta indennità in caso di violazione della 6
- - inviolabilità della 6
- - utilità pubblica 6
Pubblicità
- - delle sedute del Gran Consiglio 48
Referendum
- - competenze dei cittadini in materia di 30
- - diritti dei cittadini di referendum facoltativo 30
- - diritto di 31ss
- - facoltativo 31, 73
- - obbligatorio 32
Revisione della Costituzione 100ss
Scuola(e)
- - gratuità delle scuole pubbliche 13
- - libertà d'insegnamento 13
Sede
- - del Gran Consiglio 27
- - di un istituto cantonale 27
Sessione(i)
- - arresto dei deputati del Gran Consiglio durante le 50
- - costitutiva del Gran Consiglio 44, 86
- - ordinarie del Gran Consiglio 44
- - straordinarie del Gran Consiglio 44
Sistema
- - cambiamento del sistema elettorale 87
- - elezione
- - dei deputati al Consiglio degli Stati 85bis
- - dei membri del
- - Consiglio comunale 87
- - Consiglio di Stato 52
- - Consiglio patriziale 87
- - Gran Consiglio 84
- - Municipio 87
- - del giudice 87
- - del giudice sostituto 87
- - del presidente 87
- - del sindaco 87
- - del vicepresidente 87
- - del vicesindaco 87
- - maggioritario 52, 85bis, 87
- - proporzionale 84, 87
Stato
- - alta vigilanza sui rappresentanti dello 40
- - assicurazione del bestiame 16
- - bilancio di previsione dello 25
- - conto di 54
- - delega dei compiti da parte dello 40
- - fondazione di
- - altri enti assistenziali 18
- - istituti di educazione per l'infanzia sfortunata 18
- - imposte dello 24
- - indennizzazione adeguata in caso di arresto
- - illegale 4
- - giudiziario 4
- - insediamento di
- - cliniche 19
- - infermerie 19
- - ospedali 19
- - istruzione
- - primaria privata
- - alta vigilanza dello 13
- - direzione dello 13
- - istruzione pubblica
- - alta vigilanza dello 13
- - direzione dello 13
- - nomina il personale dello 55
- - prescrizioni
- - concernenti la protezione dei lavoratori 14
- - volte ad assicurare la libertà del lavoro 14
- - promozione di
- - agricoltura 15
- - allevamento del bestiame 15
- - arboricoltura 15
- - commercio 15
- - consorzi
- - agricoli 15
- - professionali 15
- - economia alpestre 15
- - industria 15
- - industria lattiera 15
- - insegnamento professionale concernente
- - agricoltura 15
- - arti e mestieri 15
- - commercio 15
- - industria 15
- - miglioramento del suolo 15
- - settori dell'economia pubblica che interessano il Cantone 15
- - silvicoltura 15
- - viticoltura 15
- - protezione da parte dello 13bis
- - rappresentazione dello 55
- - rendiconto dell'amministrazione finanziaria dello 67
- - responsabilità dello 21
- - rete stradale 17
- - retribuzioni degli impiegati dello 41
- - sopperimento alle spese statali
- - diversi introiti 23
- - imposte 23
- - indennità federali 23
- - proventi delle regalìe 23
- - quote federali 23
- - redditi del patrimonio pubblico 23
- - sussidi federali 23
- - tasse fiscali 23
- - sostegno da parte dello 13bis
- - sovvenzione di
- - agricoltura 15
- - allevamento del bestiame 15
- - arboricoltura 15
- - commercio 15
- - consorzi
- - agricoli 15
- - professionali 15
- - economia alpestre 15
- - industria 15
- - industria lattiera 15
- - insegnamento professionale concernente
- - agricoltura 15
- - arti e mestieri 15
- - commercio 15
- - industria 15
- - miglioramento del suolo 15
- - settori dell'economia pubblica che interessano il Cantone 15
- - silvicoltura 15
- - viticoltura 15
- - sussidi
- - altri enti assistenziali 18
- - istituti di educazione per l'infanzia sfortunata 18
Territorio
- - assemblea patriziale 81
- - Comune politico 77
- - garanzia del territorio dei Comuni politici 77
Tribunale(i)
- - competenza dei 63
- - Corte incaricata di risolvere i conflitti di competenza tra potere
- - amministrativo 65
- - giudiziario 65
- - del contenzioso amministrativo 65
- - di
- - commercio 64
- - probiviri 64
- - elezione del Tribunale cantonale 39
- - lingue nazionali 62
- - numero massimo dei Tribunali circondariali 63
- - potere giudiziario 60ss
- - rapporto annuale su tutti i settori dell'amministrazione giudiziaria 61
- - sede del Tribunale cantonale 27
- - tribunale
- - cantonale 62
- - civile 62
- - correzionale 62
- - criminale 62
Vigilanza
- - alta vigilanza 13, 40
- - del
- - Consiglio della magistratura 65bis
- - Consiglio di Stato 75
- - Gran Consiglio 40
- - istruzione
- - primaria privata 13
- - pubblica 13
- - sui Comuni 75
- - sui rappresentanti dello Stato nelle società in cui il Cantone detenga una partecipazione preponderante 40
- - sul Consiglio della magistratura 65bis
- - sulla gestione
- - degli enti 40
- - degli istituti autonomi di diritto pubblico 40
- - del Consiglio di Stato 40
- - delle autorità giudiziarie 40
Votazioni
- - competenze dei cittadini 30
- - elezione dei deputati del Gran Consiglio 84
- - nomina dei giudici
- - comunali 63
- - di circolo 63
Accettata nella votazione popolare del 12 mag. 1907, in vigore il 2 giu. 1907 (Recueil des lois, décrets et arrêtés du canton du Valais, T., XXII 215 248 e Recueil systématique des lois de la République du Canton du Valais I n° 1). Garanzia dell'AF del 30 mar. 1908 (RU 24 553; FF 1907 VI 1 ediz. franc.).
1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. e nell'ediz. franc. della presente Raccolta.
2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell'ultimo decreto dell'AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
3 Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 5 I 804).
4 Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 5 I 804).
5 Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 5 I 804).
6 Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 5 I 804).
7 Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 5 I 804).
8 Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 5 I 804).
9 Accettato nella votazione popolare del 28 set. 1975, in vigore il 1° feb. 1981. Garanzia dell'AF del 24 giu. 1976 (FF 1976 II 1037 art. 1 n. 2 577).
10 Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 5 I 804).
11 Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 5 I 804).
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 24.04.2018