0.142.113.141
Traduzione
Trattato d’amicizia, di commercio e di domicilio tra la Svizzera e la Danimarca1
Conchiuso il 10 febbraio 1875
Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 18752
Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 luglio 1875
Entrato in vigore il 10 luglio 1875
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e S. M. il Re di Danimarca,
nel desiderio di rendere più stretti i vincoli d’amicizia e i rapporti di commercio che uniscono i due paesi, si decisero di comune accordo a conchiudere per ciò un trattato speciale, e nominarono a loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, sonosi concertati nei seguenti articoli:
Art. I1
I cittadini svizzeri che prendono domicilio o più o meno lunga dimora nel Regno di Danimarca saranno tenuti eguali ai sudditi danesi in tutto quanto riguarda la scelta dei luogo del loro soggiornare, il diritto di acquistare proprietà mediante compera od eredità e di alienare beni mobili ed immobili, il libero accesso ai tribunali, il pagamento di taglie e imposte2, ecc. Questa parità di trattamento sarà in lor favore non meno praticata nelle colonie, tranne la Groenlandia, dove conformemente alle prescrizioni esistenti nessun cittadino svizzero potrà stabilirsi nè fare commercio senza un’autorizzazione speciale del Governo danese.
1 Vedi anche lo Scambio di lettere del 6 set. 1962 relativo al trattamento dei rispettivi cittadini in materia di polizia degli stranieri (RS 0.142.113.141.1).
2 Vedi anche le conv. del 23 nov. 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca per evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.931.41) e in materia di imposte sulle successioni (RS 0.672.931.42).
Art. II1
Così pure, i sudditi danesi che abitano nel territorio della Confederazione saranno parificati ai cittadini svizzeri in tutti i diritti di cui è discorso nell’Art. precedente.
1 Vedi anche lo Scambio di lettere del 6 set. 1962 relativo al trattamento dei rispettivi cittadini in materia di polizia degli stranieri (RS 0.142.113.141.1).
Art. III
Ogni cittadino dell’uno dei due Stati che vorrà stabilirsi nell’altro dovrà produrre certificati di nazionalità in buona regola e debita forma, rilasciati dall’autorità competente.
Art. IV
I cittadini dell’uno dei due Stati, dimoranti o domiciliati nell’altro, volendo ritornare nel loro paese, oppure venendo ad essere rimandati in forza di sentenza giudiziaria o di regolamenti di polizia relativi al costume e alla mendicità, dovranno in ogni tempo e circostanza essere ricevuti coi figlioli e colle mogli loro nel paese d’attinenza, dove essi conformemente alle leggi hanno conservato i loro diritti.
Art. V a VII1
1 Abrogati dal n. 1 del prot. add. del 28 ago. 1991 (RS 0.946.293.141).
Art. VIII
I cittadini di ciascuna delle due alte Parti contraenti saranno, sul territorio dell’altra Parte (tranne le colonie danesi delle Indie occidentali1), esenti dal servizio militare di ogni genere, nell’armata, nella marina, nella guardia nazionale e nella milizia non meno che da tutte le prestazioni stabilite in denaro o in natura a titolo di tassa militare in compenso di non prestato servizio. In quanto però agli alloggi delle truppe e alle altre prestazioni in natura per l’armata saranno parificati agli abitanti del paese.
1 Queste colonie sono state cedute agli Stati Uniti d’America nel 1917.
Art. IX1
Le Parti contraenti si accordano mutuamente il diritto di stabilire Consoli e Viceconsoli nelle principali città e piazze di commercio dei loro Stati rispettivi, i quali nell’esercizio delle loro funzioni godranno delle immunità e dei privilegi medesimi come quelli delle nazioni più favorite. Prima però che un Console o un Viceconsole possa agire in tale qualità, dovrà essere riconosciuto nelle forme usitate dal Governo presso cui sarà accreditato. In quanto agli affari privati e commerciali, i Consoli e i Viceconsoli saranno sottoposti alle stesse leggi e costumanze come i semplici particolari che sono cittadini del paese da loro abitato. Resta inoltre inteso che se un Console o Viceconsole si fa colpevole di una infrazione alle leggi, il Governo presso cui è accreditato, o il Governatore, se abita le colonie, potrà, secondo le circostanze, ritirargli l’exequatur, farlo sloggiare dal paese o punirlo a tenore di legge, portando però a cognizione dell’altro Governo i motivi del suo procedimento.
L’archivio e le scritture dei Consolati saranno riguardati come inviolabili. Nessun magistrato né altro funzionario potrà sotto qualsiasi pretesto farvi una perquisizione, sequestrarli o immischiarvisi comechesia.
Art. X
Il presente trattato rimarrà in vigore per dieci anni contando dal giorno dello scambio delle ratifiche e continuerà in vigore insino a che l’una delle Potenze non abbia notificato all’altra, dodici mesi prima, la sua intenzione di farne cessare gli effetti.
Art. XI
Le ratifiche del presente trattato saranno scambiate a Parigi entro il termine di sei mesi, o più presto se è fattibile.
In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi lo hanno firmato in doppio originale e lo hanno munito dei loro sigilli, a Parigi, addì dieci febbraio mille ottocento settantacinque (10 febbraio 1875).
Kern |
Articolo addizionale
Per rimuovere ogni dubbio sulla portata degli art. I e II del Trattato di amicizia, di commercio e di domicilio tra la Confederazione Svizzera e Sua Maestà il Re di Danimarca, stato conchiuso e sottoscritto a Parigi il 10 febbraio ultimo scorso, i sottoscritti plenipotenziari delle due potenze dietro autorizzazione dei loro Governi hanno col presente Articolo addizionale di comune accordo adottato:
Che la parificazione completa assicurata dai detti articoli ai cittadini svizzeri in Danimarca e ai sudditi danesi in Svizzera per tutto quanto riguarda l’esercizio dei diritti civili si estende anche al libero esercizio di ogni professione permessa.
Il presente Articolo addizionale avrà la medesima forza come se stesse testualmente nel Trattato del 10 febbraio prossimo passato.
Il medesimo sarà ratificato dalle due Parti contraenti e lo scambio delle ratifche si farà a Parigi il giorno e nel tempo medesimo che seguirà quello delle ratifiche del Trattato principale.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Articolo addizionale in doppio originale, cui hanno apposto il sigillo delle loro armi, a Parigi il 22 maggio 1875 (mille ottocento settantacinque).
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CS 11 586; FF 1875 I 338 ediz. ted. 284 ediz. franc.
1 Il presente trattato è parimente applicabile con l’Islanda (RS 0.142.114.451).
2 RU 1 66
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Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019