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Comunicato stampaPubblicato il 28 maggio 2025

Il Consiglio federale adegua il periodo di sussidio in caso di cambiamento dello statuto delle persone ammesse provvisoriamente

Berna, 28.05.2025 — Nella seduta del 28 maggio 2025 il Consiglio federale ha licenziato degli adeguamenti dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie. Da un lato, a seguito della nuova prassi prevista per l’Afghanistan, in caso di cambiamento dello statuto la durata del sussidio preesistente deve essere computata nel nuovo periodo di indennità. Di conseguenza, la Confederazione verserà ai Cantoni i sussidi per un massimo di cinque anni. Dall’altro, le configurazioni che si presentano già oggi in merito al versamento delle somme forfettarie per il soccorso d’emergenza in relazione allo statuto di protezione S saranno codificate a livello di ordinanza.

Nel luglio 2023 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha adeguato la prassi d’asilo per quanto riguarda le donne e le ragazze provenienti dall’Afghanistan. Anche quelle che si trovavano già in Svizzera hanno ottenuto, su richiesta, il riconoscimento dello statuto di rifugiato in sostituzione dell’ammissione provvisoria. Fino a fine marzo 2025 ne hanno fatto richiesta 2634 donne e ragazze afghane.

Attualmente, per i rifugiati riconosciuti con diritto di asilo la Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi dell’aiuto sociale sotto forma di somme forfettarie globali per un massimo di cinque anni, mentre per le persone ammesse provvisoriamente per un massimo di sette anni. In caso di cambiamento dello statuto, il diritto vigente prevede che il termine di cinque anni per la compensazione dei costi dell’aiuto sociale ricominci a decorrere, indipendentemente dalla durata dell’ammissione provvisoria preesistente.

Non è giustificato né finanziariamente né oggettivamente

Nel parere sull’interpellanza Aeschi (23.4146), il Consiglio federale ha rilevato che il quadro normativo vigente relativo all’accredito di un periodo di sussidio preesistente non si giustifica né finanziariamente né oggettivamente nel caso in cui un’ammissione provvisoria passata in giudicato venga convertita in uno statuto di rifugiato con diritto di asilo.

Per questa ragione, in caso di cambiamento dello statuto in futuro si terrà conto del periodo precedente in cui sono stati versati dei sussidi. L’obiettivo è impedire che, in caso di cambiamento dello statuto, i Cantoni ricevano per altri cinque anni le somme forfettarie globali per la stessa persona. Per queste persone la Confederazione verserà ai Cantoni i sussidi ancora soltanto per un massimo di cinque anni, così come per gli altri rifugiati.

I Cantoni avevano respinto in maggioranza la modifica dell’ordinanza durante la procedura di consultazione, poiché la durata ridotta del sussidio rispetto al diritto vigente avrebbe comportato un trasferimento unilaterale degli oneri. A causa della situazione finanziaria critica della Confederazione e delle disposizioni oggettivamente giustificate, il Consiglio federale ha confermato la modifica dell’ordinanza 2 sull’asilo, trovando tuttavia un compromesso con i Cantoni per quanto riguarda le disposizioni transitorie.

Disciplinamento a livello di ordinanza

La seconda modifica dell’ordinanza riguarda le somme forfettarie per il soccorso d’emergenza destinate alle persone con statuto di protezione S. Le tre configurazioni esistenti, «non entrata nel merito di una domanda di protezione», «decisione negativa in merito a una domanda di protezione» e «revoca della protezione», hanno come conseguenza una decisione di allontanamento con termine di partenza e fanno scattare il versamento delle somme forfettarie per il soccorso d’emergenza. In futuro, tale versamento sarà disciplinato nell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie. In questo modo si concretizza a livello di ordinanza la prassi esistente, fondata direttamente sulla legge sull’asilo.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2025.