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Comunicato stampaPubblicato il 12 giugno 2026

Modifica di ordinanze nel 2° e nel 3° pilastro

Berna, 12.06.2026 — A partire dal 1° giugno 2027, nel 3° pilastro gli assicurati godranno di una maggiore flessibilità nella designazione dei beneficiari delle loro prestazioni. In occasione della sua seduta del 12 giugno 2026 il Consiglio federale ha inoltre modificato diverse ordinanze concernenti la previdenza professionale obbligatoria (LPP). Con queste modifiche intende garantire il coordinamento con l’introduzione della 13a mensilità della rendita di vecchiaia AVS nonché consentire agli istituti di previdenza di procurarsi rapidamente liquidità per coprire i rischi di cambio.

Modificando le disposizioni sul pilastro 3a, il Consiglio federale attua quanto indicato nelle conclusioni del rapporto in adempimento del postulato Nantermod 22.3220 «OPP 3. Maggiore libertà nella pianificazione successoria». Attualmente gli intestatari della previdenza dispongono di possibilità limitate nella definizione dei beneficiari del loro capitale in caso di decesso. In futuro avranno possibilità più ampie: anche se sono sposati o vivono in unione domestica registrata potranno per esempio designare i propri figli, compresi quelli di primo letto, quali beneficiari prioritari del loro avere di previdenza. Questa modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) entrerà in vigore il 1° giugno 2027, affinché gli istituti interessati abbiano tempo a sufficienza per adeguare i propri regolamenti.

Una seconda serie di modifiche di ordinanza entrerà in vigore il 1° agosto 2026, vale a dire prima del primo versamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia AVS, previsto nel dicembre del 2026. L’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) stabilisce attualmente che la somma della rendita di vecchiaia versata dall’istituto di previdenza e della rendita dell’AVS non deve superare l’85 per cento dell’ultimo salario soggetto all’AVS. L’inclusione della 13a mensilità nel calcolo potrebbe comportare il superamento di questa soglia e una conseguente riduzione delle prestazioni, il che sarebbe in contraddizione con l’obiettivo dell’iniziativa per una 13a mensilità AVS. La modifica di ordinanza decisa dal Consiglio federale prevede dunque esplicitamente l’esclusione della 13a mensilità da questo calcolo.

Infine, un’ulteriore modifica dell’OPP 2 consentirà alle casse pensioni di coprire i propri rischi di cambio ricorrendo, temporaneamente e in modo molto limitato, a operazioni di pensione in cui l’istituto di previdenza agisce quale cedente (operazioni pronti contro termine).

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