Rinnovi integrali
Ogni quattro anni, il Consiglio federale elegge i membri delle commissioni extraparlamentari, degli organi direttivi e delle rappresentanze della Confederazione.
Per ogni nuovo periodo amministrativo, il Consiglio federale procede al rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari (art. 8h OLOGA). Spetta alla Cancelleria federale garantire il coordinamento dei preparativi con i dipartimenti, sottoporre proposte al Consiglio federale e presentare successivamente un rapporto al Parlamento sulle decisioni adottate. La durata del mandato dei membri delle commissioni extraparlamentari coincide con la legislatura del Consiglio nazionale (art. 8g OLOGA). Vi è dunque un rinnovo integrale ogni quattro anni.
Per motivi pratici in questa occasione sono rinnovati anche gli organi di direzione e gli organi in cui siedono rappresentanti della Confederazione il cui mandato ha la stessa durata.