Protezione dei minori: eco positiva per gli aiuti finanziari della Confederazione

Berna, 09.12.2022 - In virtù dell’ordinanza sulla protezione dei fanciulli e dei giovani, la Confederazione può promuovere provvedimenti per proteggere i bambini e i giovani, in particolare dalla violenza e dallo sfruttamento sessuale. Da una prima valutazione dell’ordinanza emerge che i suoi obiettivi hanno un’elevata priorità per gli attori della politica dell’infanzia e della gioventù. Nella sua seduta del 9 dicembre 2022 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della valutazione e incaricato il Dipartimento federale dell’interno di migliorare l’attuazione e di presentare una nuova valutazione al più tardi nell’aprile del 2029.

Le organizzazioni della società civile, i Cantoni e gli specialisti del settore sostengono gli obiettivi stabiliti nell’ordinanza (v. riquadro). Giudicano in modo positivo le attività sostenute dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), come i servizi di consulenza destinati ai bambini e ai giovani o le misure di prevenzione contro la violenza e gli abusi sessuali nei confronti dei minori. A loro avviso, le organizzazioni sostenute sono rilevanti, innovative e al passo con i tempi. Anche la procedura di erogazione degli aiuti finanziari è considerata comprensibile.

In generale, le organizzazioni della società civile e gli specialisti dei Cantoni auspicano un impegno ancora più forte da parte della Confederazione attraverso l’attuazione di propri progetti modello (sviluppo di standard nazionali e aiuti pratici) e lo sviluppo di una strategia nazionale globale nell’ambito della protezione dei minori e dei diritti dei minori. Tuttavia, queste raccomandazioni vanno oltre le competenze della Confederazione, dato che la politica dell’infanzia e della gioventù incombe principalmente ai Cantoni.

La Confederazione, insieme ai Cantoni, garantirà però che gli aiuti finanziari siano versati ancora più in funzione del bisogno. Inoltre, l’UFAS fornirà sul proprio sito Internet maggiori informazioni relative alle misure sostenute e darà maggiore visibilità agli aiuti finanziari attraverso la piattaforma Politica infanzia e gioventù.

Secondo l’ordinanza sulla protezione dei fanciulli e dei giovani, i provvedimenti e gli aiuti finanziari per la protezione dei minori e per il rafforzamento dei diritti dei minori devono essere periodicamente valutati per quanto riguarda la loro appropriatezza ed efficacia. Su incarico dell’UFAS, l’istituto di consulenza e di ricerca INTERFACE e la Scuola universitaria professionale di Lucerna hanno condotto per la prima volta una valutazione e formulato raccomandazioni. Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della valutazione e della presa di posizione dell’UFAS e incaricato il Dipartimento federale dell’interno di sottoporgli una nuova valutazione dell’ordinanza sulla protezione dei fanciulli e dei giovani al più tardi entro la fine di aprile del 2029, la quale dovrà riferire sullo stato dei provvedimenti che permetteranno d’implementare ancora meglio gli obiettivi dell’ordinanza.

L’ordinanza sulla protezione dei fanciulli e dei giovani: basi, obiettivi e strumenti

In base a una decisione del Consiglio federale del 1995, l’UFAS dispone di un credito «Protezione dell’infanzia» con il quale può finanziare misure per prevenire i maltrattamenti e lo sfruttamento sessuale dei minori. Con l’ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (ordinanza sulla protezione dei fanciulli e dei giovani), entrata in vigore il 1° agosto 2010, è stata creata una base giuridica esplicita a tale scopo. Dal 2006 l’UFAS è anche responsabile del credito parziale aggiuntivo «Diritti del fanciullo» in relazione alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Dal 2022 il credito complessivo ammonta a 2,68 milioni di franchi all’anno. Nell’anno in corso i contratti di sovvenzionamento sono stati 16.

L’ordinanza si fonda sull’articolo 386 del Codice penale (CP), il quale stabilisce che la Confederazione può prendere misure di informazione e di educazione o altre misure tese a evitare i reati e a prevenire la criminalità. L’ordinanza si basa inoltre su due articoli della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che chiedono agli Stati di tutelare i minori dalla violenza e dallo sfruttamento sessuale (art. 19 e 34).

Per «provvedimenti» si intendono i programmi e le attività che servono alla prevenzione, all’informazione, allo sviluppo delle competenze e alla ricerca. L’obiettivo è tutelare i bambini e i giovani dalla violenza, dall’abuso, dalla negligenza, dallo sfruttamento e dalla violenza sessuale, sia nella vita reale che nello spazio digitale. La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni senza scopo di lucro per l’attuazione di tali provvedimenti oppure decidere di attuarli autonomamente o attribuire un mandato in tal senso.

Il rapporto sulla valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei provvedimenti e degli aiuti finanziari ai sensi dell’ordinanza ordinanza sulla protezione dei fanciulli e dei giovani, redatto da INTERFACE Politikstudien Forschung Beratung GmbH (Lucerna) (rapporto di ricerca n. 13/22) è pubblicato in tedesco. Comprende riassunti in italiano, francese, tedesco e inglese. La pubblicazione a stampa può essere ordinata presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, 3003 Berna, www.bundespublikationen.admin.ch, numero di ordinazione 318.010.13/22D.


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