Maggior efficacia per l’Inventario dei paesaggi d’importanza nazionale

Berna, 15.12.2003 - L’iscrizione nell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP) deve svolgere un ruolo più determinante per la conservazione e la valorizzazione degli oggetti. Sebbene la situazione sia per certi aspetti migliorata negli ultimi anni, le attività edilizie e l’utilizzazione del paesaggio esercitano ancora una forte pressione su quest’ultimo. Nella sua risposta pubblicata oggi il Consiglio federale approva pertanto la maggior parte delle raccomandazioni formulate dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) e ne ordina l’applicazione.

Nel settembre scorso la CdG-N aveva formulato, sulla base di un rapporto dell’organo di controllo dell’amministrazione, cinque raccomandazioni volte a potenziare l’IFP e ad aumentarne l’efficacia. Il Consiglio le ha adottate per la maggior parte ed ha deciso quanto segue:

  • a circa 25 anni dall’allestimento dell’IFP, è ora necessario precisare gli obiettivi di protezione e di valorizzazione dei siti. Occorre pertanto descrivere lo stato dei 162 oggetti al fine di stabilire obiettivi chiari in collaborazione con le autorità e la popolazione delle regioni coinvolte;
  • l’IFP deve essere maggiormente integrato nelle altre politiche settoriali della Confederazione che hanno un’incidenza sul territorio;
  • con un adeguato lavoro di informazione occorre promuovere tra la popolazione locale la conoscenza dell’inventario e l’accettazione degli obiettivi di protezione e di valorizzazione. La partecipazione della popolazione alla definizione degli obiettivi dovrà fra l’altro contribuire a consolidare l’IFP a livello locale;
  • le sinergie tra la protezione e l’utilizzazione dei paesaggi devono essere rafforzate e rese più visibili; 
  • è necessario sviluppare gli strumenti di monitoraggio per le misure di protezione relative agli oggetti dell’IFP.

Il Consiglio federale non accoglie, invece, la proposta di accentrare in un solo Ufficio tutte le decisioni inerenti agli oggetti dell’IFP. Un tale accentramento, già scartato al momento della preparazione della legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di decisione, richiederebbe infatti non solo il raggruppamento di tutti gli specialisti in un solo Ufficio federale ma anche la creazione di posti supplementari.

L’applicazione delle raccomandazioni da parte dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) sarà avviata nel 2004 e,  in seguito al programma di sgravio delle Confederazione, verrà ripartita su diversi anni.

L’IFP: là dove la Svizzera è più bella

Sono 162 gli oggetti iscritti nell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP), il quale comprende paesaggi unici (come ad esempio il Cervino), paesaggi tipici (ad esempio la Val de Bagnes) e monumenti naturali unici (ad esempio i blocchi erratici). La superficie complessiva di tali siti è pari ad un quinto del territorio svizzero.

Nell’IFP vengono iscritti gli oggetti che, più di altri, meritano di essere conservati intatti o, in ogni caso, di essere il più possibile tutelati. Tale inventario costituisce una direttiva vincolante alla quale i servizi federali devono attenersi nell’espletamento dei loro compiti. Sono di competenza della Confederazione, ad esempio, la costruzione di impianti per i servizi federali (ad es. gli impianti militari), il rilascio di concessioni ed autorizzazioni (ad es. per le teleferiche o le linee ad alta tensione) e l’attribuzione di sussidi federali (ad es. per la costruzione di strade o per bonifiche fondiarie). Qualora sussista la possibilità che un oggetto IFP venga compromesso in seguito all’adempimento di un compito federale, il servizio coinvolto è tenuto a richiedere alla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) la stesura di un rapporto peritale.

Per tutte le questioni non attinenti all’adempimento dei compiti della Confederazione, invece, l’IFP non produce alcun effetto giuridico sui proprietari e non è vincolante per i Cantoni. Questi ultimi devono solo tenerne conto, ad esempio nel quadro dell’elaborazione dei piani direttori e di utilizzazione.

La CdG-N ha sottolineato il contrasto fra gli ambiziosi obiettivi di protezione e l’insufficienza degli strumenti per l’applicazione dell’IFP. Proprio a livello cantonale e comunale, dove ha origine la maggior parte dei danni arrecati al paesaggio, l’aspetto vincolante dell’inventario non è infatti definito in maniera chiara.


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