Non è necessario intervenire in materia di responsabilità civile dei provider

Berna, 11.12.2015 - Il diritto civile svizzero non contiene una normativa specifica sulla responsabilità civile dei provider Internet. Un rapporto adottato venerdì dal Consiglio federale stabilisce ora che il vigente quadro normativo è sufficiente. Pertanto il Governo non ritiene attualmente opportuno adottare norme legali generali in materia.

Nell’ottobre 2013, quando ha adottato il rapporto "Rechtliche Basis für Social Media" (base legale per i media sociali; non tradotto in italiano), il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di esaminare la responsabilità civile dei gestori di piattaforme e dei provider Internet e se del caso di elaborare un progetto di legge.

Il rapporto pubblicato oggi e basato sull’operato di un gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dall’Ufficio federale di giustizia adempie questo incarico. Il rapporto illustra e valuta la situazione giuridica che vige attualmente in Svizzera e all’estero in materia di protezione della personalità e protezione dei dati, di concorrenza sleale e di diritti immateriali. Il Consiglio federale, sulla base del rapporto, giunge alla conclusione che, a prescindere dai lavori attualmente in corso per ammodernare il diritto d’autore, non sono necessari interventi legislativi in materia.

Azioni di cessazione e azioni inibitorie preventive di contenuti lesivi del diritto

Nell’ambito di Internet le azioni di cessazione e le azioni inibitorie preventive di contenuti lesivi del diritto svolgono un ruolo importante. Una persona il cui onore è stato attaccato sulla piattaforma di un social media ha interesse a far eliminare quanto prima l’intervento in questione. Il diritto civile vigente permette di procedere contro chiunque partecipa a una lesione della personalità. Il rapporto esamina se i cosiddetti Access Provider, che si limitano a dare accesso ai contenuti e prestano quindi soltanto un contributo di fatto di scarsa importanza, vanno esplicitamente esonerati da un’eventuale responsabilità di diritto civile.

Si è tuttavia rinunciato a farlo in considerazione del costante sviluppo delle possibilità tecniche, difficili da disciplinare su scala legislativa. Secondo il Consiglio federale, inoltre, il diritto vigente mette a disposizione dei giudici strumenti sufficienti per evitare responsabilità eccessive.

Azioni di risarcimento del danno e di riparazione morale

Il rapporto esamina anche le azioni di risarcimento del danno e di riparazione morale. Sussiste un’azione di risarcimento del danno contro il provider che ha agito in modo intenzionale o per negligenza. In Svizzera, gli obblighi di diligenza dei provider non sono ancora concretizzati né dalle normative legali né da esplicite decisioni giudiziarie. Secondo il rapporto una tale normativa potrebbe dare segnali inopportuni: di regola, i piccoli provider non dispongono delle conoscenze giuridiche necessarie per valutare se in un caso concreto vi sia una violazione del diritto. Vi sarebbe pertanto il pericolo che i provider esagerino nel sopprimere contenuti con una conseguente lesione della libertà d’espressione dell’utente. Il Consiglio federale è quindi favorevole a stabilire gli obblighi di diligenza in maniera direttamente proporzionale alla prossimità del provider ai contenuti e in considerazione delle circostanze del singolo caso; a tal fine propone alcuni criteri.

Azione d’informazione nei confronti dei provider e attuazione del diritto

Il rapporto esamina inoltre se e a quali condizioni una persona lesa nei suoi diritti può chiedere al provider di rendere noto il nome della persona il cui collegamento Internet (o indirizzo IP) è stato utilizzato per commettere gli atti illeciti e che altrimenti rimarrebbe nell’anonimato. Il vigente diritto civile non prevede una tale azione d’informazione. Un comportamento deve pertanto essere rilevante sotto il profilo penale per giustificare la soppressione del segreto delle telecomunicazioni e dell’anonimato in Internet. Secondo il Consiglio federale questa condizione va in linea di massima mantenuta, ma nel quadro della corrente revisione della legge sul diritto d’autore propone una normativa speciale che in caso di violazioni gravi consente ai titolari dei diritti d’autore di conoscere l’identità dell’utente di Internet autore della violazione nell’ambito di reti peer-to-peer.

Sono pure esaminate le modalità d’attuazione del diritto in Svizzera e all’estero. Il rapporto giunge alla conclusione che le regole vigenti sono sufficienti e materialmente adeguate. È spesso difficile attuare il diritto all’estero. Questi problemi hanno però natura generale e non possono essere risolti nel quadro di una normativa svizzera unilaterale.


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