Il Consiglio federale chiede obblighi di diligenza estesi per impedire l’accettazione di valori patrimoniali non dichiarati

Berna, 05.06.2015 - In futuro, in occasione dell’accettazione di valori patrimoniali, le banche e gli altri intermediari finanziari dovranno soddisfare obblighi di diligenza estesi e impedire così l’afflusso di valori patrimoniali non dichiarati. In data odierna il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il relativo messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro.

I nuovi obblighi di diligenza devono impedire l’afflusso di valori patrimoniali non dichiarati in Svizzera quale parte del dispositivo per una piazza finanziaria conforme sotto il profilo fiscale. Devono valere per clienti di Paesi in cui i futuri accordi per lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari non saranno applicati. Ciò significa, in primo luogo, che non si applicherà ai clienti con il cui Paese di provenienza la Svizzera ha introdotto lo scambio automatico di informazioni. Vi sono pure compresi i clienti statunitensi, dato che la FACTA di fatto include anche un accordo sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Questi obblighi di diligenza non si applicheranno però a clienti residenti fiscalmente in Svizzera.

Per tutti gli altri clienti, all’accettazione di valori patrimoniali gli intermediari finanziari devono stabilire tramite un esame basato sui rischi se tali valori sono dichiarati. I dettagli dell’esame basato sui rischi dovranno essere fissati dalle autorità di vigilanza e dall’autodisciplina riconosciuta. Se sulla base di un tale esame l’intermediario finanziario dovesse presumere che un cliente gli propone valori patrimoniali non dichiarati, per clienti nuovi deve rifiutare la relazione d’affari. Per i clienti esistenti, la proposta di valori patrimoniali non dichiarati fa sorgere il sospetto che anche i valori patrimoniali del cliente già depositati presso l’intermediario finanziario non siano dichiarati. In questo caso, l’intermediario finanziario deve quindi chiarire la conformità sotto il profilo fiscale anche di questi valori patrimoniali tramite un esame basato sui rischi. Se il chiarimento porta a presumere che vi siano effettivamente valori patrimoniali non dichiarati, il cliente deve provare all’intermediario finanziario la conformità sotto il profilo fiscale o regolarizzare la sua situazione entro un congruo termine. Se il cliente non vi riesce entro il termine impartito, l’intermediario finanziario è tenuto a sciogliere la relazione d’affari. Non vi è scioglimento della relazioni d’affari nei casi in cui il cliente non ha la possibilità di dimostrare la conformità sotto il profilo fiscale del suo patrimonio né che la sua situazione dal punto di vista del diritto fiscale venga regolarizzata senza subire svantaggi non sostenibili.


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