Deduzione delle spese di trasporto: dal 2016 applicabile l’importo massimo di 3000 franchi ai fini dell’imposta federale diretta

Berna, 10.03.2015 - In ambito di imposta federale diretta, i lavoratori dipendenti potranno dedurre dal reddito imponibile un importo massimo di 3000 franchi a titolo di spese di trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro. A seguito della nuova legge sul finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (FAIF), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha di conseguenza adeguato con effetto al 1° gennaio 2016 l’ordinanza sulle spese professionali.

Nella votazione popolare del 9 febbraio 2014 è stato adottato il decreto federale concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF). Una delle diverse misure per alimentare il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria è quella di limitare la deduzione delle spese di trasporto professionali dal reddito imponibile ai fini dell'imposta federale diretta. Pertanto, in futuro, i lavoratori dipendenti potranno far valere a titolo di spese necessarie per il trasporto solo un importo massimo di 3000 franchi.

Per attuare questa decisione il DFF ha adeguato con effetto al 1° gennaio 2016 l'ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta. La nuova disposizione è applicabile sia per le spese di trasporto insorte con l'uso di un veicolo privato che per quelle necessarie per l'uso di mezzi di trasporto pubblici.

Adeguamento a livello cantonale

Con l'adozione del FAIF possono essere adeguate anche le legislazioni cantonali. La riveduta legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni permette ai Cantoni di stabilire un importo massimo deducibile per le spese di trasporto. Ogni singolo Cantone fisserà l'ammontare massimo di questa deduzione.


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Cédric Maschietto, giurista, Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC),
tel. +41 58 46 27391, cedric.maschietto@estv.admin.ch



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