Imposta preventiva: il Consiglio federale lancia la riforma per il rafforzamento del mercato dei capitali

Berna, 17.12.2014 - Per agevolare la raccolta di capitale in Svizzera il Consiglio federale intende strutturare in maniera più differenziata l’imposta preventiva. Nel contempo la stabilità del sistema può essere accresciuta perché anche l’emissione di determinati strumenti finanziari da parte delle grandi banche è toccata dalla riforma. Grazie alla riforma l’imposta potrà anche meglio assumere la sua funzione di garanzia. Il Consiglio federale ha posto in consultazione in data odierna un corrispondente avamprogetto di legge federale sul principio del debitore e dell’agente pagatore nell’imposta preventiva. La procedura di consultazione dura fino al 31 marzo 2015.

L'imposta preventiva contribuisce in maniera sostanziale alle entrate della Confederazione e svolge una funzione di garanzia per le imposte sul reddito e sulla sostanza (cfr. cornice). La struttura attuale dell'imposta presenta nondimeno inconvenienti. I gruppi svizzeri eludono l'imposta effettuando sovente il loro finanziamento tramite società estere. Ne consegue che la creazione di valore aggiunto avviene quindi all'estero, che alle imprese insorgono costi di manutenzione delle strutture estere e che l'obiettivo di garanzia dell'imposta preventiva manca in parte il suo scopo.

Introduzione del principio dell'agente pagatore

Il passaggio dal sistema del principio del debitore al cosiddetto principio dell'agente pagatore consente di contrastare questi problemi. Esso rende possibile una riscossione dell'imposta in sintonia con gli interessi del mercato dei capitali e del fisco. L'imposta può essere riscossa in maniera maggiormente mirata rispetto a oggi. Attualmente esse viene riscossa da tutti gli investitori, ad esempio anche dalle casse pensioni, dove non esiste affatto una necessità di garanzia.

Il cambiamento di sistema avviene segnatamente in ambito di interessi. In quel settore la riscossione dell'imposta deve essere focalizzata sulle persone fisiche con domicilio in Svizzera. Nel caso degli altri investitori l'imposta preventiva decade e si realizza così l'auspicato rafforzamento del mercato dei capitali Svizzera, agevolando segnatamente anche l'emissione di prestiti convertibili privati.

Con riferimento ai dividendi delle imprese svizzere non sono previste modifiche. Una necessità di intervento su simili dividendi non sussiste né nell'ottica del mercato dei capitali, né di quella della garanzia delle entrate fiscali. Le entrate attuali dell'imposta preventiva provengono precipuamente dai dividendi e non devono essere diminuite dal cambiamento di sistema.

Misure di accompagnamento

Il cambiamento di sistema comporta il rischio che le persone con domicilio in Svizzera eludano l'imposta trasferendo i loro valori patrimoniali a una banca estera. Ne conseguirebbero inconvenienti per la piazza finanziaria Svizzera e minori entrate. Si può contrastare questo rischio mediante due diverse misure. Da un canto le persone fisiche con domicilio in Svizzera avranno la possibilità di optare a favore della notifica spontanea al posto della deduzione dell'imposta. D'altro canto la riforma dell'imposta preventiva sarà posta in vigore soltanto quando si sarà affermato lo scambio automatico di informazioni con le principali piazze finanziarie.

La riforma consente di affrontare altre due sfide. Anzitutto il nuovo complesso normativo offrirà condizioni quadro favorevoli anche per gli strumenti finanziari delle grandi banche, computabili nei fondi propri. L'attuale regolamentazione d'eccezione, limitata nel tempo, per questi prodotti potrà essere abrogata dopo una fase transitoria. In secondo luogo si può impedire che nel contesto dell'introduzione dello scambio automatico internazionale di informazioni si verifichi un'accumulazione di notifiche e di imposte di garanzia di investitori esteri, nociva per la piazza finanziaria Svizzera.

Ripercussioni finanziarie

La riforma si ripercuote direttamente sulle entrate di imposta preventiva e indirettamente sulle entrate dell'imposta sul reddito, dell'imposta sulla sostanza e dell'imposta sull'utile. Nel caso dell'imposta preventiva si verificano minori entrate di circa 200 milioni di franchi all'anno. L'eliminazione degli ostacoli in ambito di mercato dei capitali e di treasury crea a medio termine posti di lavoro e contribuisce alla creazione di valore aggiunto. Ciò determina maggiori entrate di imposta sul reddito e di imposta sull'utile per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Ulteriori maggiori entrate provengono dall'assoggettamento di valori patrimoniali finora non tassati di persone in Svizzera.

Imposta preventiva e principio dell'agente pagatore
L'imposta preventiva è riscossa sugli interessi, sui redditi da partecipazioni, sulle vincite nelle lotterie e su determinate prestazioni di assicurazione. Essa garantisce l'imposizione dei redditi svizzeri delle persone con domicilio in Svizzera, nel senso che l'imposta preventiva pagata viene rimborsata soltanto se i redditi corrispondenti sono dichiarati nella dichiarazione d'imposta. L'imposta preventiva viene poi computata nelle imposte cantonali e comunali oppure rimborsata in contanti. Le entrate di imposta preventiva sono ammontate nel 2013 a circa 5,9 miliardi di franchi. Una parte cospicua è riconducibile ai beneficiari esteri che in numerose costellazioni non possono richiedere il rimborso dell'imposta preventiva o lo possono richiedere soltanto parzialmente. Ulteriori entrate provengono dalla mancata richiesta di rimborso dell'imposta preventiva. Ne possono essere motivo la negligenza, la volontà di evitare il dispendio amministrativo del rimborso o anche la sottrazione d'imposta.

L'imposta preventiva è attualmente riscossa dal debitore della prestazione imponibile secondo il principio del debitore. Il debitore può ad esempio essere una società svizzera che emette un'obbligazione. Se vengono pagati interessi la società versa il reddito netto del 65 per cento al beneficiario della prestazione e la deduzione del 35 per cento di imposta all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Nel caso invece del principio dell'agente pagatore il debitore versa la totalità del reddito lordo all'agente pagatore (tipicamente una banca). L'agente pagatore decide a dipendenza della persona dell'investitore se deve essere riscossa l'imposta preventiva nel caso concreto.


Indirizzo cui rivolgere domande

Fabian Baumer, vicedirettore/Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), tel. 058 465 31 67
fabian.baumer@estv.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale delle finanze
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-55731.html