Colture OGM: il Consiglio federale avvia la consultazione per un regime di coesistenza

Berna, 30.01.2013 - Benché le varietà di organismi geneticamente modificati (OGM) non presentino attualmente grandi vantaggi per l’agricoltura svizzera, la possibilità di utilizzarli in futuro non deve essere esclusa. Il Consiglio federale è dell’avviso che la decisione del Parlamento di prorogare la moratoria consentirà alle Camere di legiferare in materia. Il 30 gennaio 2013, il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa alla modifica della legge sull’ingegneria genetica e alla nuova ordinanza sulla coesistenza volte a istituire un regime di coesistenza tra le colture tradizionali e le colture di OGM.

Dal 2003, l'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) nel settore non umano è regolamentato dalla legge sull'ingegneria genetica (LIG) e dall'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA). Tuttavia, in seguito all'accettazione di un'iniziativa popolare, dal 2005  l'impiego di OGM nell'agricoltura è vietato da una moratoria in vigore fino a fine 2013. Il 12 dicembre 2012, il Parlamento ha prorogato tale moratoria fino a fine 2017.

In considerazione dei risultati del Programma nazionale di ricerca 59 (PNR 59), rispetto alle colture convenzionali le varietà di OGM commercializzate non presentano attualmente vantaggi evidenti per l'agricoltura svizzera. La possibilità di coltivare OGM non deve tuttavia essere esclusa per il futuro. La proroga della moratoria consentirà al Parlamento di completare la legislazione sull'utilizzazione di OGM nell'agricoltura. La legislazione in vigore non è sufficiente per garantire una sicurezza giuridica, come dimostrato anche dal PNR 59.

Il Consiglio federale intende quindi avviare il processo di riflessione, aprendo la consultazione su un insieme di modifiche legislative volte a istituire al termine della moratoria un regime di coesistenza tra le colture convenzionali e le colture di OGM. Come stabilito dalla LIG, le colture convenzionali devono essere protette dalle mescolanze indesiderate, deve essere salvaguardata la libertà di scelta dei consumatori tra i diversi tipi di prodotti (con e senza OGM) e le disseminazioni non controllate di OGM nell'ambiente devono essere evitate anche in futuro.

Distanze di isolamento, obbligo di informazione e regioni senza OGM

Nella LIG sono state inserite nuove disposizioni che precisano le misure che i coltivatori di OGM dovranno realizzare per preservare le colture convenzionali, in particolare il rispetto delle distanze di isolamento e l'obbligo di informare le autorità. Inoltre, lungo l'intera filiera di produzione deve essere garantita la separazione dei flussi. Un'ordinanza sulla coesistenza con l'ingegneria genetica, (ordinanza sulle misure adottate nel settore agricolo per la coesistenza fra le piante geneticamente modificate e le piante non geneticamente modificate OCoes) che concretizza tali disposizioni è altresì sottoposta a consultazione (cfr. la documentazione per la stampa «Regime per una coesistenza tra le colture convenzionali e gli OGM»).

Se le misure di coesistenza sono difficilmente realizzabili, ad esempio se le particelle sono piccole e intrecciate, e se tutti i produttori della regione lo auspicano, le nuove disposizioni prevedono la possibilità di designare delle regioni senza OGM. Tale misura può venir adottata anche dai Cantoni al fine di consolidare la protezione delle zone naturali pregiate. Il Consiglio federale considera in tal modo la questione dei costi e i vantaggi legati alla coltura di OGM in Svizzera.

Aspetti sulla sicurezza esaminati nel quadro dell'autorizzazione della varietà di OGM

Il regime di coesistenza definisce le misure da adottare per preservare le colture convenzionali e l'ambiente dalle mescolanze indesiderate con OGM. Non disciplina gli aspetti legati alla sicurezza degli OGM per la salute e per l'ambiente. Queste questioni verranno esaminate nell'ambito della procedura di autorizzazione di messa in commercio cui sono soggette tutte le varietà di OGM. Nel quadro di questa procedura, applicata dal 2003, si verifica che l'OGM in questione non metta a rischio la salute e la sicurezza delle persone e degli animali e che non pregiudichi l'ambiente, ad esempio disseminandosi in modo incontrollato, incrociandosi con piante coltivate e selvatiche o provocando danni a organismi non interessati. Il futuro regime di coesistenza si applicherà quindi soltanto agli OGM autorizzati conformemente alla procedura prevista nella legislazione in vigore e, dunque, ritenuti sufficientemente sicuri da essere commercializzati.

La consultazione si concluderà il 15 maggio 2013.


RIQUADRO
La situazione nell'Unione europea

Nel 2003, la Commissione europea ha adottato delle direttive sulla coesistenza e raccomandato ai Paesi membri di elaborare degli strumenti a livello nazionale. Tali direttive puntano essenzialmente a garantire la libertà di scelta dei consumatori. Dal 2010, la Commissione europea raccomanda ai Paesi membri di adottare delle regole che consentano di prevenire la mescolanza involontaria di prodotti convenzionali o biologici con OGM. La possibilità generale data ai Paesi di limitare o vietare gli OGM sul proprio territorio, senza una legittimazione specifica, è al momento oggetto di una nuova proposta molto controversa.

Al di fuori dell'Unione europea, solo pochi Paesi hanno regolamentato la coesistenza. I principali Paesi produttori di OGM (p. es. Stati Uniti, Argentina, Brasile, Canada o India) non hanno elaborato normative specifiche in materia.


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