Riconoscimento delle qualifiche professionali in base alla direttiva europea

Berna, 30.09.2011 - La Svizzera recepisce la direttiva europea 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in vigore negli Stati membri dell’UE dal 2007. In questo modo, il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali fra Svizzera e UE/AELS sarà più semplice. In data 30 settembre 2011 il Comitato misto ha approvato la necessaria modifica dell’allegato III dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE, che verrà applica in via provvisoria dal 1° novembre 2011.

Con l'adozione della direttiva europea 2005/36/CE le pratiche di riconoscimento dei diplomi verranno semplificate ed estese anche ai nuovi Stati membri Bulgaria e Romania. In data 30 settembre 2011 il Comitato misto ha approvato la necessaria modifica dell'allegato III. Ecco, in breve, le principali novità:

  • il sistema di riconoscimento dei diplomi in vigore finora viene consolidato, riunendo le 15 direttive esistenti in una sola direttiva che semplifica la collaborazione con gli Stati membri e agevola la libera prestazione di servizi;
  • viene introdotta una nuova procedura di notifica per i prestatori di servizi transfrontalieri (soggiorno fino a 90 giorni all'anno). Essi, dovranno fornire una notifica preventiva. La nuova procedura verrà integrata nella legislazione federale;
  • la lista dei titoli automaticamente riconosciuti in Svizzera viene aggiornata con l'aggiunta all'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone del  bachelor SUP in cure infermieristiche, del master in architettura, della specializzazione medica in malattie infettive nonché di alcuni esami di professione ed esami professionali superiori.

La modifica dell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone si applica dal 1° novembre in via provvisoria, poiché la nuova procedura di notifica per i prestatori di servizi dovrà essere prima di tutto integrata all'interno di una legge federale. Una volta emanata tale legge, l'intero allegato III entrerà in vigore definitivamente.

Sistema di riconoscimento fra Svizzera e UE/AELS
Con l'accordo sulla libera circolazione delle persone del 1999 la Svizzera partecipa al sistema comune dell'UE sul riconoscimento dei diplomi. Tale sistema è applicabile solo alle professioni regolamentate. Sono definite regolamentate le professioni per l'esercizio delle quali in un determinato Stato è richiesto un diploma specifico. Affinché un diploma possa essere riconosciuto in un altro Stato è necessario che il contenuto e la durata della formazione siano comparabili. Per alcune professioni (medico, farmacista, odontotecnico, veterinario, infermiere, ostetrica e architetto) il riconoscimento è praticamente automatico, poiché i requisiti della formazione sono stati armonizzati. Per determinate professioni dell'artigianato si applica il sistema di riconoscimento dell'esperienza professionale. In tutti gli altri casi, lo Stato ospitante ha il diritto di comparare la formazione e l'esperienza lavorativa con i requisiti da lui posti, rilasciare un riconoscimento o richiedere misure di compensazione.


Indirizzo cui rivolgere domande

Blaise Roulet, vicedirettore UFFT, capo del campo di prestazioni scuole universitarie professionali,
tel. 031 323 37 12

Frédéric Berthoud, coordinatore UE, UFFT,
tel. 031 325 58 66



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