Nuova procedura in materia di respingimento alla frontiera

Berna, 28.03.2007 - Berna. La Svizzera prepara il recepimento del Codice frontiere Schengen (trasposizione dell'acquis di Schengen). Nell'ambito del respingimento alla frontiera e dell'allontanamento dalla Svizzera sarà introdotta una nuova procedura. Nel contempo è migliorata e completata la trasposizione dell'acquis di Schengen e Dublino nella legge svizzera. Il Consiglio federale ha aperto la consultazione concernente le pertinenti revisioni di legge.

Il Consiglio federale ha inviato in consultazione la relativa revisione della legge sugli stranieri (LStr) nonché lo scambio di note con l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen. Nel contempo alle cerchie interessate sono state sottoposte modifiche del diritto interno in vista della trasposizione completa dell'acquis di Schengen e Dublino già ripreso. La consultazione corre fino al 30 giugno 2007.

In caso di respingimento alla frontiera esterna dello spazio Schengen (in Svizzera trattasi degli aeroporti), il Codice frontiere Schengen prescrive sempre l'emanazione di una decisione motivata e impugnabile. Come sinora, il ricorso non ha effetto sospensivo, per cui il respingimento alla frontiera può essere eseguito immediatamente, a meno che disposizioni del diritto internazionale ostino a tale provvedimento.

Non prevedendo questo tipo di procedura, la nuova legge sugli stranieri va pertanto adeguata.

In tale contesto, in base al principio della parità di trattamento, occorre prevedere una procedura unitaria per gli allontanamenti dall'interno del Paese e i respingimenti alla frontiera svizzera.

Modifiche del diritto interno
Per la trasposizione completa dell'acquis di Schengen e Dublino la Svizzera deve inoltre adeguare il proprio diritto interno. Le modifiche concernono la legge sugli stranieri, la legge sull'asilo e la legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA).

Grazie al sistema di Dublino, la Svizzera avrà la possibilità di allontanare gli stranieri in situazione irregolare che non hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera verso lo Stato dello spazio Dublino competente per la procedura d'asilo e per il rimpatrio. Tale possibilità va ripresa nella legge sugli stranieri.

In virtù degli accordi d'associazione a Dublino, per ogni domanda d'asilo inoltrata la Svizzera è tenuta a verificare quale Stato dello spazio Dublino è competente per il trattamento. Nella legge sull’asilo occorre inserire una normativa conforme all'acquis di Dublino per quel che concerne la procedura d'asilo relativa alle domande depositate alla frontiera, in prossimità della frontiera, negli aeroporti o all'interno del Paese.

Nell’ambito dell'acquis di Schengen, le imprese di trasporto aereo sono tenute a comunicare alle autorità determinati dati personali concernenti i loro passeggeri. Tale provvedimento è teso in prima linea a rafforzare la lotta all'immigrazione illegale. Le imprese di trasporto aereo che violano tale obbligo sono passibili di multa. La legge sugli stranieri dev'essere completata mediante le necessarie disposizioni in tal senso.


Indirizzo cui rivolgere domande

Brigitte Hauser-Süess, Ufficio federale della migrazione (UFM), tel. +41 (0) 31 325 93 50



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