Le commissioni extraparlamentari possono essere commissioni decisionali che dispongono di un potere decisionale oppure commissioni consultive che elaborano pareri.
Commissioni extraparlamentari
Essenzialmente svolgono due funzioni: in primo luogo, sono un organo di milizia che completa l’Amministrazione federale nei settori in cui le mancano le conoscenze specifiche. L’Amministrazione beneficia così di conoscenze specialistiche che altrimenti dovrebbe ottenere allargando l’apparato amministrativo o investendo in costosi mandati ad esperti. In tal modo, anche la collettività trae vantaggio dalle competenze di specialisti. Nuove commissioni extraparlamentari sono generalmente istituite quando lo Stato deve assumere nuovi compiti e non dispone al suo interno delle conoscenze specialistiche necessarie.
In secondo luogo, sono uno strumento efficace grazie al quale le organizzazioni politiche, economiche o sociali possono far valere i loro interessi e influenzare in modo più o meno diretto le attività dell’Amministrazione. Al contempo, contribuiscono al raggiungimento di compromessi nelle questioni che vanno oltre la mera rappresentanza di interessi particolari. Da questo punto di vista, le commissioni extraparlamentari possono essere considerate come uno strumento della democrazia partecipativa; per questo motivo vantano una lunga tradizione nel nostro sistema politico basato sul compromesso e il consenso.
La composizione delle commissioni extraparlamentari deve rispettare una serie di norme riguardanti il numero dei membri, la rappresentanza dei due sessi e delle comunità linguistiche e la durata del mandato. Le eccezioni devono essere motivate.
Le commissioni extraparlamentari sono in particolare disciplinate negli articoli 57a e seguenti della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) come pure negli articoli 8a e seguenti e 8k e seguenti dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1). Alcune commissioni extraparlamentari dispongono di basi giuridiche speciali.
Organi di direzione e rappresentanti della Confederazione
Gli organi di direzione di organizzazioni della Confederazione e i rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico o privato non sono commissioni extraparlamentari. Il loro statuto è disciplinato negli articoli 8j segg. OLOGA.
La differenza tra organi di direzione e rappresentanti della Confederazione risiede nel fatto che nel primo caso il Consiglio federale nomina tutti i membri. Qualora ne nomini soltanto alcuni, essi sono invece considerati rappresentanti della Confederazione in seno a quest’organo.
Il Consiglio federale può definire norme speciali per quanto riguarda la composizione di questi organi.
Ultima modifica 11.01.2024