L’Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, il presidente della Confederazione e la vicepresidente del Consiglio federale per l’anno 2016.
Rapida panoramica del giorno dell'elezione
Momenti salienti del rinnovo integrale del Consiglio federale del 9 dicembre 2015.
Trovate anche
Possono essere eletti al Consiglio federale «tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale», recita l’articolo 175 della Costituzione federale. Quest’ultima precisa inoltre che «le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate». In teoria, tutti gli Svizzeri aventi diritto di voto possono quindi essere eletti al Consiglio federale. Nella prassi, l’Assemblea federale elegge generalmente le persone che vantano un’esperienza politica e che sono proposte dai partiti per ricoprire questa carica.
La procedura d’elezione è retta dall’articolo 132 della legge sul Parlamento. https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20010664/index.html#a132
L’Assemblea federale non elegge tecnocrati o capi di dipartimento, bensì membri di un’autorità collegiale che prendono decisioni di comune accordo. Sono i membri del Collegio che, dopo essere stati eletti, si ripartiscono i dipartimenti sulla base di vari criteri.
Ultima modifica 30.11.2018