Ucraina: la Svizzera attua il 12° pacchetto di sanzioni dell’UE
Berna, 31.01.2024 - Il 31 gennaio 2024 il Consiglio federale ha adottato ulteriori provvedimenti nei confronti della Russia. In questo modo reagisce al protrarsi dell’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina e si unisce all’Unione europea (UE), che a dicembre ha emanato il suo 12° pacchetto di sanzioni. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° febbraio 2024. Il 21 dicembre 2023 erano già state aggiunte alla lista delle sanzioni svizzere 147 persone fisiche e organizzazioni.
In risposta alle continue azioni destabilizzanti della Russia volte a minare l'integrità territoriale, la sovranità e la sicurezza dell'Ucraina, il 18 dicembre 2023 l'UE ha adottato nuove misure contro la Russia nell'ambito del suo 12° pacchetto di sanzioni. L'obiettivo è quello di rafforzare l'attuazione e l'applicazione delle sanzioni imposte e di combattere e prevenire la loro elusione.
Il 22 dicembre 2023 il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) aveva già esteso le sanzioni di sua competenza ad altre 147 persone fisiche e organizzazioni. Dall'inizio dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina, la Svizzera ha quindi sanzionato 1422 persone fisiche e 291 organizzazioni e organismi. Il 31 gennaio 2024 il Consiglio federale ha deciso di adottare le altre misure del 12° pacchetto di sanzioni rilevanti per la Svizzera, rafforzandone l'impatto.
Divieto per i diamanti russi e ulteriori adeguamenti nel settore dei beni
Le nuove misure includono un divieto graduale di acquisto e di importazione di diamanti russi. La Svizzera aderisce così alle misure concordate dai Paesi del G7 al vertice del 6 dicembre 2023 per privare la Russia di questa importante fonte di reddito. I servizi responsabili dell'attuazione delle misure in Svizzera collaboreranno con i settori interessati per garantire che le nuove disposizioni siano armonizzate a livello internazionale e attuate in modo efficiente.
Sono inoltre previsti nuovi divieti di importazione per i beni che generano notevoli entrate per lo Stato russo. Ad esempio, l'acquisto e l'importazione di ghisa greggia o di gas propano liquido (GPL) dalla Russia non sono più consentiti. Sono state ampliate anche le liste dei beni vietati che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o al rafforzamento della sua industria. Ora è ad esempio proibito esportare o vendere alla Russia prodotti chimici, batterie al litio, determinati motori per droni, alcune macchine e componenti di macchine. È stata ampliata anche la lista delle aziende soggette a restrizioni specifiche in relazione ai beni utilizzabili a fini civili e militari (beni a duplice impiego).
Misure nel settore finanziario e terziario
Per quanto riguarda il settore finanziario, i cittadini russi e le persone fisiche residenti in Russia non possono controllare società in Svizzera che forniscono servizi legati a criptovalute. Sono state introdotte ulteriori misure per sostenere l'applicazione dei limiti massimi di prezzo per il petrolio greggio e i prodotti petroliferi russi (oil price cap) e per contrastare la loro elusione. Su richiesta, gli operatori di mercato dovranno scambiarsi informazioni dettagliate sui prezzi e fornirle alle autorità competenti. Entreranno in vigore anche obblighi di notifica e di autorizzazione per la vendita di navi cisterna che possono essere utilizzate per aggirare i massimali di prezzo.
Nel settore dei servizi è ora vietato fornire alle aziende russe software gestionali per le imprese, software di progettazione e fabbricazione industriali. Il Consiglio federale prevede deroghe per la fornitura di servizi a favore di filiali russe di società svizzere.
Esame approfondito di ulteriori misure
Nell'ambito del 12° pacchetto di sanzioni, l'UE ha introdotto l'obbligo di notifica per i trasferimenti di denaro da imprese stabilite nell'UE ma controllate da cittadini russi o da persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in Russia. Il Consiglio federale ha deciso per il momento di non introdurre tale obbligo. Ha però incaricato il DEFR di esaminare, in collaborazione con il DFF, se è necessario attuare un obbligo di questo tipo e come dovrebbe essere strutturato. In particolare, occorre analizzare in che modo un obbligo di questo tipo contribuirebbe a un'efficace attuazione delle sanzioni in Svizzera.
Indirizzo cui rivolgere domande
Per maggiori informazioni (media):
Comunicazione DEFR
info@gs-wbf.admin.ch, 058 462 20 07
Per maggiori informazioni (imprese):
sanctions@seco.admin.ch, 058 464 08 12
Pubblicato da
Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
http://www.wbf.admin.ch
Amministrazione federale delle finanze
http://www.efv.admin.ch