Commutazione degli impianti bicombustibili: il Consiglio federale modifica due ordinanze

Berna, 16.09.2022 - A seguito della difficile situazione di approvvigionamento, i cosiddetti impianti bicombustibili verranno alimentati a olio da riscaldamento invece che a gas. L’olio da riscaldamento genera tuttavia una quantità maggiore di ossidi d’azoto e maggiori emissioni di CO2 rispetto al gas. Per facilitare la transizione, il 16 settembre 2022 il Consiglio federale ha emanato agevolazioni temporanee nell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico e nell’ordinanza sul CO2.

Nell’industria, gli impianti bicombustibili vengono impiegati per fornire calore per gli edifici ed energia industriale. Detti impianti utilizzano normalmente il gas come combustibile, ma possono anche essere convertiti all’olio da riscaldamento. Questa conversione consente di risparmiare rapidamente una quantità significativa di gas. In questo modo, gli impianti bicombustibili possono contribuire significativamente all’obiettivo volontario di risparmio di gas del 15 per cento fissato dalla Svizzera, analogamente all’UE, da ottobre 2022 a marzo 2023.

Rispetto al gas, la combustione dell’olio da riscaldamento rilascia una quantità maggiore di ossidi d’azoto e di CO2. Gli impianti bicombustibili necessitano dunque di deroghe mirate alle prescrizioni ambientali vigenti nel caso in cui la Confederazione ne raccomandi o ordini la commutazione. Per questo motivo, il Consiglio federale ha allentato le disposizioni dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico e modificato l’ordinanza sul CO2 in modo che le emissioni supplementari di CO2 non penalizzino le aziende. Le deroghe si applicano per un periodo limitato di tempo.

Nella fase di commutazione, una sfida particolare è rappresentata dalle capacità logistiche limitate, poiché vi è necessità di una quantità di olio da riscaldamento maggiore del solito. Al fine di garantire le capacità di consegna per questo inverno, si raccomanda, anche alla popolazione, di riempire i serbatoi dell’olio da riscaldamento. Prima della transizione, i bruciatori degli impianti bicombustibili necessitano inoltre di una manutenzione. E infine è indispensabile che i gestori di detti impianti, prima della commutazione, prendano accordi non solo in merito ai quantitativi da fornire e al prezzo, ma garantiscano anche il trasporto e l’approvvigionamento.

Modifica dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico

L’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico stabilisce i valori limite per gli impianti a combustione alimentati con olio da riscaldamento e gas. Se alimentati a olio, gli impianti bicombustibili non possono sempre rispettare i valori limite, in particolare quelli relativi agli ossidi d’azoto. Per il periodo che va dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 si applicano valori limite meno severi per gli ossidi d’azoto e per il monossido di carbonio per il passaggio dal gas all’olio da riscaldamento raccomandato o ordinato. Le emissioni supplementari causate dalla conversione ad altro combustibile non dovrebbero superare l’1 per cento delle emissioni di ossido d’azoto a livello nazionale.

Modifica dell’ordinanza sul CO2

Fino alla fine del periodo d’impegno, per le imprese esentate dalla tassa sul CO2 e che in cambio si sono impegnate a ridurre le emissioni rimarrà valida, per gli impianti bicombustibili, un’agevolazione amministrativa introdotta a causa della crisi del coronavirus: su richiesta, è possibile escludere le emissioni aggiuntive di CO2 riconducibili a una commutazione, raccomandata o ordinata, dal gas all’olio da riscaldamento. Ciò consente di evitare che le imprese manchino il proprio impegno di riduzione o che ricevano una sanzione pecuniaria.


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