Coronavirus: il Consiglio federale proroga le facilitazioni per le attestazioni del diritto di voto per referendum facoltativi e iniziative popolari

Berna, 17.12.2021 - Nella sua seduta del 17 dicembre 2021 il Consiglio federale ha adottato la modifica dell’ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto. Resta in tal modo possibile, per referendum facoltativi e iniziative popolari, depositare anche liste di firme sprovviste delle attestazioni del diritto di voto. Questa misura, limitata nel tempo, entra in vigore il 18 dicembre 2021 e attua la base legale adottata dal Parlamento nella sessione invernale 2021 (art. 2 cpv. 1 della legge COVID-19).

Le facilitazioni temporanee per le attestazioni del diritto di voto sono ammesse per le domande di referendum contro atti legislativi pubblicati nel Foglio federale fra il 30 marzo 2021 e il 31 marzo 2022 e per le iniziative popolari depositate presso la Cancelleria federale fra il 13 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Secondo l’ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto i comitati che raccolgono le firme possono continuare a depositare presso la Cancelleria federale le loro liste di firme anche se prive delle attestazioni del diritto di voto. Le firme devono tuttavia ancora pervenire alla Cancelleria federale entro il termine fissato nella Costituzione federale e, per quanto possibile, essere attestate man mano.

Dalle esperienze acquisite negli scorsi mesi è emerso che molti comitati non hanno avuto la necessità di fare capo a queste facilitazioni per l’attestazione delle firme raccolte. La Cancelleria federale richiederà come finora le attestazioni del diritto di voto alle autorità competenti, se le liste di firme depositate prive di attestazioni possono essere determinanti ai fini della riuscita di un referendum o di un’iniziativa popolare. Tale è il caso se sono state depositate rispettivamente più di 50 000 o di 100 000 firme di cui rispettivamente meno di 50 000 o di 100 000 sono provviste dell’attestazione. La Cancelleria federale è autorizzata a trasmettere ai Comuni soltanto tante liste di firme quante sono necessarie per poter accertare se un referendum o un’iniziativa sono riusciti.


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