Prestazioni transitorie: entrata in vigore di legge e ordinanza

Berna, 11.06.2021 - Nella sua seduta dell’11 giugno 2021, il Consiglio federale ha fissato l’entrata in vigore della nuova legge federale e dell’ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani al 1° luglio 2021. Le persone che hanno perso il posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni e hanno esaurito il diritto all’indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni potranno percepire prestazioni transitorie fino alla riscossione di una rendita di vecchiaia. Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione sulle disposizioni d’esecuzione e ha approvato l’ordinanza.

L’ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) approvata dal Consiglio federale disciplina il diritto alle prestazioni transitorie (PT). Vi potranno avere diritto le persone la cui sostanza netta non supera i 50 000 franchi (100 000 per le coppie sposate). L’avere di vecchiaia della previdenza professionale non sarà considerato quale sostanza fino a un importo di 500 000 franchi.

Nel complesso, l’ordinanza è stata accolta in modo favorevole in occasione della procedura di consultazione. Nonostante qualche critica, non sono state apportate modifiche alle disposizioni concernenti la franchigia sull’avere di vecchiaia della previdenza professionale e gli sforzi d’integrazione. Su raccomandazione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, l’Esecutivo ha invece adeguato i motivi che giustificano il dispendio eccessivo della sostanza. Le spese per l’integrazione sociale o professionale saranno pertanto considerate come dispendio normale della sostanza, poiché dai beneficiari di PT ci si aspetta che facciano sforzi per integrarsi. Questo adeguamento non avrà ripercussioni finanziarie.

Il 19 giugno 2020 il Parlamento ha adottato la nuova legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD), in virtù della quale le persone che hanno perso il posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni e hanno esaurito il diritto all’indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni potranno percepire PT fino alla riscossione di una rendita di vecchiaia. Vi avranno diritto le persone che hanno esercitato un’attività lucrativa in Svizzera per un periodo sufficientemente lungo, che dispongono di una sostanza modesta e le cui spese riconosciute superano i redditi computabili. Con le nuove prestazioni si intende evitare che le persone interessate siano costrette a consumare i propri risparmi e il proprio capitale della previdenza professionale e del 3° pilastro, finendo quindi per dover ricorrere all’aiuto sociale. Le PT sono prestazioni in funzione del bisogno che ricalcano in gran parte le prestazioni complementari (PC) all’AVS e all’AI.

Il Consiglio federale ha fissato l’entrata in vigore della LPTD e dell’OPTD al 1° luglio 2021.

La domanda di PT andrà inoltrata all’organo esecutivo competente del luogo di domicilio della persona richiedente. Gli appositi moduli saranno disponibili poco prima del 1° luglio 2021.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito Internet dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: www.ufas.admin.ch > Assicurazioni sociali > Prestazioni transitorie. 


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