Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la riforma dell’imposta preventiva

Berna, 15.04.2021 - Il Consiglio federale intende rafforzare la piazza svizzera per il mercato dei capitali di terzi e per le attività di finanziamento dei gruppi in tutti i settori. A tal fine, nella seduta del 14 aprile 2021 ha licenziato il messaggio concernente una modifica della legge federale sull’imposta preventiva (rafforzamento del mercato dei capitali di terzi). Nel contempo, ha avviato la procedura di consultazione relativa all’estensione della procedura di notifica all’interno di un gruppo nell’ambito dell’imposta preventiva.

La riforma prevede l’abolizione dell’imposta preventiva sugli interessi svizzeri, ad eccezione di quelli derivanti da averi di persone fisiche domiciliate in Svizzera. A seguito della riforma si prevede che le emissioni di obbligazioni finora effettuate all’estero in futuro avverranno sempre più spesso dalla Svizzera. In questo modo è possibile rafforzare il mercato svizzero dei capitali di terzi. L’abolizione dell’imposta preventiva sugli interessi incentiva inoltre le imprese a condurre con maggiore frequenza le attività di finanziamento interno ai gruppi in Svizzera. Nel complesso, la riforma rafforza il mercato dei capitali di terzi e a medio e lungo termine darà impulso alla creazione di valore e di posti di lavoro nel nostro Paese. Il Consiglio federale abolisce inoltre la tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere al fine di rendere più interessante l’acquisto di tali obbligazioni tramite un negoziatore di titoli domiciliato in Svizzera.

In occasione della consultazione sono pervenuti 71 pareri. Un’ampia maggioranza dei partecipanti alla consultazione condivide l’opinione dell’Esecutivo che ritiene necessaria una riforma nell’ambito del mercato dei capitali di terzi. Diversamente da quanto previsto nell’avamprogetto, il Consiglio federale rinuncia a rafforzare la funzione di garanzia dell’imposta preventiva. Già con l’attuale sistema gli interessi esteri non sono assoggettati all’imposta preventiva. Se è vero che in relazione agli interessi svizzeri tale decisione causa un indebolimento della funzione di garanzia, va altresì detto che nell’attuale contesto dei tassi di interesse l’imposta preventiva adempie comunque solo limitatamente la propria funzione. Un rafforzamento efficace della funzione di garanzia si potrebbe ottenere soltanto con un nuovo e complesso sistema di deduzione dell’imposta o con una limitazione del segreto bancario fiscale.

Ripercussioni finanziarie

Per quanto riguarda le ripercussioni finanziarie, occorre distinguere tra effetti una tantum a breve termine, effetti statici ricorrenti ed effetti dinamici a lungo termine.

Come effetto una tantum e a breve termine, la riforma comporta minori entrate stimate a 1000 milioni di franchi, che per la Confederazione sono però coperte da accantonamenti e quindi non hanno alcuna incidenza sul preventivo. Questa diminuzione una tantum delle entrate è dovuta al fatto che il rimborso dell’attuale imposta preventiva sui redditi di interessi potrà essere richiesto ancora per tre anni.

Le minori entrate statiche ricorrenti sono stimate a 170 milioni di franchi. Se il livello dei tassi di interesse aumenterà, le entrate diminuiranno ulteriormente. La Confederazione si assume il 90 per cento di questo importo, mentre i Cantoni il 10 per cento. L’abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere comporta per la Confederazione minori entrate annue di 25 milioni di franchi.

Da un punto di vista dinamico, la riforma presenta un ottimo rapporto costi-benefici poiché genera impulsi che favoriranno la creazione di valore e di posti di lavoro. A livello federale la riforma potrebbe autofinanziarsi dopo circa cinque anni. Per i Cantoni e i Comuni, sui quali le minori entrate ricorrenti ricadono in misura minore, i suddetti impulsi dovrebbero far registrare maggiori entrate già a breve termine.

La Confederazione avvia la consultazione sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo

La procedura di notifica all’interno di un gruppo nell’ambito dell’imposta preventiva deve essere estesa. D’ora in avanti potrà essere applicata a partire da una quota di partecipazione del 10 per cento. Anche la procedura di autorizzazione sarà semplificata dal punto di vista amministrativo. Questa modifica non ha praticamente alcuna ripercussione finanziaria né effetti significativi sulla funzione di garanzia dell’imposta. Le imprese otterranno un vantaggio in termini di liquidità che si tradurrà in modo speculare in uno svantaggio per la Confederazione. Alla luce dei tassi di interesse attuali, si tratterà però di un effetto trascurabile.


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