Coronavirus: proroga e ripristino delle misure in materia di indennità per lavoro ridotto

Berna, 18.12.2020 - Il 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha nuovamente prorogato, fino al 31 marzo 2021, la procedura sommaria concernente l’indennità per lavoro ridotto (ILR). Le corrispondenti modifiche dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. Attualmente sono inoltre in consultazione altri adeguamenti dell’ordinanza, introdotti in relazione alla modifica della legge COVID-19 approvata di recente dal Parlamento. Questi prevedono l’abolizione del periodo di attesa, la non computazione dei periodi di conteggio con una perdita di lavoro superiore all’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda nonché l’estensione del diritto all’ILR alle persone con un rapporto di lavoro di durata determinata e agli apprendisti. Il Consiglio federale si pronuncerà formalmente sull’attuazione di queste misure il 20 gennaio 2021. La loro entrata in vigore non verrà tuttavia differita.

La proroga della procedura sommaria comporta anche la proroga della durata di validità di due disposizioni dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI): le ore in esubero accumulate al di fuori dei periodi di lavoro ridotto continueranno temporaneamente a non dover essere dedotte dalla perdita di lavoro e il reddito conseguito con un’occupazione provvisoria continuerà a non essere computato nel calcolo della perdita di guadagno per l’ILR.

In seguito all’impennata dei casi di COVID-19 nell’autunno 2020, la Confederazione e i Cantoni hanno adottato determinate misure, che si ripercuotono direttamente e indirettamente sull’economia e sul mercato del lavoro. Il numero delle aziende che ricorrono al lavoro ridotto è quindi salito. Poiché ci si aspetta che questa tendenza proseguirà, si intende continuare ad applicare la procedura sommaria per alleviare le aziende e le casse di disoccupazione. Queste ultime potranno così decidere più rapidamente riguardo alle domande di ILR presentate dalle aziende.

In questo modo si contribuisce inoltre a garantire la liquidità delle aziende. Il Consiglio federale ha deciso le modifiche dell’ordinanza COVID-19 dopo aver consultato il Parlamento, le parti sociali e i Cantoni. La loro entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2021.

Attualmente sono inoltre in consultazione altri adeguamenti dell’ordinanza. Con la modifica dell’articolo 17 della legge COVID-19 approvata nella sessione invernale, il Parlamento ha ampliato le misure esistenti nel settore del lavoro ridotto e ha conferito al Consiglio federale le relative competenze. Le misure previste sono attuate nell’ambito dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione. Gli adeguamenti riguardano l’abolizione, con effetto retroattivo al 1° settembre 2020, del periodo di attesa. Si prevede inoltre di sopprimere retroattivamente tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021 il diritto massimo all’ILR di quattro periodi di conteggio durante i quali la perdita di lavoro può ammontare a oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda. La non computazione dei periodi di conteggio con una simile perdita di lavoro dal calcolo del diritto massimo all’ILR viene prorogata. Un altro adeguamento riguarda l’estensione del diritto all’ILR alle persone con un rapporto di lavoro di durata determinata e, a certe condizioni, agli apprendisti. Il Consiglio federale si pronuncerà in merito a questi adeguamenti il 20 gennaio 2021. L’entrata in vigore delle misure previste non verrà tuttavia differita.

Il 18 dicembre il Parlamento ha anche approvato un articolo aggiuntivo nella legge COVID-19. Quest’ultimo stabilisce che in caso di lavoro ridotto le persone con un reddito sino a 3470 franchi avranno diritto a un'indennità del 100 per cento della perdita di guadagno. Per i redditi tra 3470 e 4340 franchi, l’ILR ammonterà a 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale mentre le perdite di guadagno parziali saranno indennizzate proporzionalmente. L’attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro salario calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa. A partire da 4340 franchi si applicherà il tasso d’indennità consueto dell’80 per cento. Questa disposizione è direttamente applicabile ed è valida con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2020 fino al 31 marzo 2021. La SECO emanerà delle direttive al riguardo.


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