Coronavirus: Assicurazione contro la disoccupazione: modifica dell’ordinanza COVID-19 AD

Berna, 12.08.2020 - Il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha deciso di modificare e prolungare la validità dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (AD). L’ordinanza conterrà solo cinque articoli principali che disciplinano il prolungamento dei termini quadro per gli assicurati e, per quando riguarda il lavoro ridotto, l’esclusione dei periodi di conteggio con una perdita di lavoro superiore all’85 per cento compresi fra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, l’estensione del diritto all’indennità ai formatori responsabili degli apprendisti e, infine, la cosiddetta procedura sommaria. Le modifiche entreranno in vigore il 1° settembre 2020.

Vista la situazione straordinaria, fra marzo e agosto 2020 tutti gli aventi diritto hanno ricevuto un massimo di 120 indennità giornaliere supplementari dalla cassa di disoccupazione. Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di questi assicurati viene prolungato della durata in cui hanno percepito le indennità supplementari, per un massimo di sei mesi. Se necessario, anche il termine quadro per il periodo di contribuzione può essere prolungato della stessa durata, per permettere un nuovo periodo di disoccupazione.

Era inoltre stata prevista un’ulteriore deroga: le imprese che tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 hanno subito una perdita di lavoro superiore all’85 per cento del normale tempo di lavoro aziendale potevano superare il limite dei quattro periodi di conteggio. Dal 1° settembre sarà di nuovo valida la regolamentazione usuale e le aziende potranno chiedere l’indennità per lavoro ridotto (ILR) con una perdita di lavoro di tale entità solamente per un massimo di quattro periodi di conteggio. Al fine di evitare ulteriori difficoltà alle aziende, i periodi di conteggio con una perdita di lavoro superiore all’85 per cento del normale tempo di lavoro aziendale verificatisi tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 non vengono inclusi nel limite massimo di quattro periodi.

Un’azienda che si è annunciata può chiedere l’ILR anche per i formatori che nel periodo di riduzione del lavoro si sono dedicati alla formazione degli apprendisti, sebbene non abbiano di fatto interrotto il lavoro. In questo modo, pur trovandosi in una situazione economica difficile, l’azienda di tirocinio può garantire la supervisione delle persone in formazione, il cui orario di lavoro non può essere ridotto.

Considerato il numero straordinario di preannunci e conteggi in corso nel mese di agosto, le procedure sommarie ILR proseguiranno anche oltre il 31 agosto 2020. Gli articoli 7 e 8i dell’ordinanza COVID-19 AD rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2020: questo permetterà ai Cantoni di trovare soluzioni per trattare le domande di ILR con la procedura normale entro la fine dell’anno.

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2020. Fatti salvi gli articoli 7 e 8i, la cui validità è limitata al 31 dicembre 2020, l’ordinanza rimarrà in vigore al massimo fino al 31 dicembre 2022, sempreché il Parlamento approvi il disegno di legge COVID-19. In caso contrario, se cioè il disegno venisse respinto, l’ordinanza COVID-19 AD e tutte le misure in essa contenute decadranno di conseguenza.

In seguito alla graduale apertura economica, dall’8 giugno 2020 la maggior parte delle attività ha potuto riprendere. In questo contesto, quindi, non sussistono più le condizioni dei casi di rigore che hanno portato all’adozione delle misure nel settore dell’AD. La regolamentazione straordinaria (estensione dell’ILR a ulteriori gruppi di aventi diritto, sgravi finanziari per le aziende) non è pertanto più applicabile. Gran parte delle misure straordinarie decade, come deciso il 20 maggio dal Consiglio federale, e si torna al sistema ordinario di indennità per lavoro ridotto e disoccupazione.


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