Coronavirus: l’ordinanza di necessità sulle fideiussioni solidali COVID-19 deve essere trasposta nel diritto ordinario

Berna, 01.07.2020 - Nella seduta del 1° luglio 2020, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla nuova legge sulle fideiussioni solidali COVID-19. La legge è volta a trasporre nel diritto ordinario l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. Tale trasposizione è necessaria perché l’ordinanza menzionata è stata emanata sotto forma di ordinanza di necessità e la sua validità è quindi limitata al 25 settembre 2020. Il presente avamprogetto di legge non riguarda la concessione di crediti in corso. Le richieste di crediti COVID-19 garantiti possono essere presentate fino al 31 luglio 2020. La nuova legge disciplina tutti gli aspetti importanti nell’arco della durata dei crediti. Inoltre, contiene strumenti per la lotta contro gli abusi e il trattamento dei casi di rigore.

Il 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha licenziato l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 per assicurare liquidità alle imprese svizzere. Da allora alle PMI è stato garantito un accesso rapido e senza formalità burocratiche ai crediti bancari garantiti dalle quattro organizzazioni riconosciute che concedono fideiussioni. A sua volta, la Confederazione si è impegnata a indennizzare tali organizzazioni per le perdite derivanti dalle fideiussioni. Il 19 giugno i crediti garantiti erano circa 128 000, per un importo stimato in circa 15 miliardi di franchi. Di questi crediti, oltre l’80 per cento è stato accordato a piccole imprese con meno di dieci collaboratori a tempo pieno.

Il Consiglio federale è tenuto a sottoporre al Parlamento i disegni di legge per la trasposizione nel diritto ordinario delle ordinanze di necessità entro un termine di sei mesi. In considerazione della portata della normativa, per i crediti COVID-19 garantiti ciò deve avvenire con una legge separata. Per le altre ordinanza di necessità è invece previsto un atto mantello. Il presente avamprogetto di legge disciplina i diritti e gli obblighi delle quattro organizzazioni riconosciute che concedono fideiussioni, in particolare nel caso in cui le banche o PostFinance SA escutano le fideiussioni e i crediti siano quindi trasferiti alle organizzazioni che concedono le fideiussioni. Nel contempo, attua alcune richieste del Parlamento.

L’avamprogetto di legge contempla diversi strumenti per prevenire i casi di rigore. Ad esempio, il termine di ammortamento previsto pari a cinque anni potrà essere prorogato non più solo di due, bensì di cinque anni fino a un massimo di dieci anni in totale. Inoltre, il credito garantito fino a 500 000 franchi non sarà considerato capitale di terzi per l’intera durata del credito, al fine di evitare un’eccedenza dei debiti ai sensi del Codice delle obbligazioni. Per le organizzazioni che concedono fideiussioni sono inoltre previsti diversi strumenti volti a prevenire i singoli casi di rigore (in particolare postergazione del credito e coinvolgimento nei risanamenti).

Per contro, il Consiglio federale intende escludere un condono generale dei debiti per interi settori o rami economici. Una soluzione di questo tipo non sarebbe equa perché ne potrebbero beneficiare soltanto le imprese che hanno richiesto un credito transitorio. Inoltre, genererebbe importanti falsi incentivi. In base al termine previsto, un’impresa deve utilizzare annualmente solo l’1–2 per cento della sua cifra d’affari per ammortizzare un credito COVID-19 nella misura di un decimo al massimo del suo fatturato annuo. Tale condizione dovrebbe quindi essere sostenibile per un’impresa economicamente sana.

Lotta contro gli abusi anche dopo la concessione dei crediti

L’avamprogetto di legge pone inoltre le basi a più lungo termine per la lotta contro gli abusi. Sebbene da prime valutazioni emerga che i casi di abuso nella richiesta dei crediti siano stati limitati, è opportuno individuare in modo mirato e perseguire eventuali abusi anche dopo la concessione dei crediti. Mantenendo la possibilità di scambiare dati fiscali e bancari del mutuatario, è possibile verificare se le prescrizioni relative all’impiego dei crediti, ad esempio il divieto di distribuire dividendi, vengono rispettate.

Per contro, la definizione del tasso d’interesse deve rimanere materialmente invariata. Il Consiglio federale adeguerà ogni anno i tassi d’interesse agli sviluppi di mercato, consultando preventivamente le banche partecipanti. Fintantoché l’economia svizzera rimarrà in una fase di recessione a causa delle conseguenze dell’epidemia di COVID-19, i tassi d’interesse correnti non dovrebbero cambiare in modo significativo e di conseguenza non dovrebbe essere necessario alcun adeguamento.

Il Consiglio federale propone che il Parlamento tratti la presente legge nella sessione invernale secondo procedura straordinaria; eccezionalmente, entrambe le Camere dovranno esprimersi in merito alla legge nella medesima sessione. Contemporaneamente all’adozione del messaggio, il Consiglio federale potrà prolungare la durata di validità dell’ordinanza di necessità fino all’entrata in vigore della nuova base legale in modo da evitare lacune normative. A causa dell’urgenza dettata dalla legge, la procedura di consultazione durerà soltanto tre settimane.


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